La PAS – Procedura Abilitativa Semplificata è un titolo abilitativo introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, pensato per semplificare l’iter autorizzativo relativo all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e a biomasse.
📌 La PAS si configura come una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), applicabile in alternativa all’Autorizzazione Unica per impianti con caratteristiche dimensionali o localizzative compatibili con quanto previsto dalla norma. Il suo obiettivo è ridurre i tempi e gli oneri amministrativi, accelerando la transizione energetica.
Obiettivi e Vantaggi della PAS
Snellimento delle procedure burocratiche L’iter PAS prevede meno passaggi rispetto all’Autorizzazione Unica, rendendo più rapida la realizzazione degli impianti.
Tempi di attivazione più brevi Una volta presentata la SCIA, i lavori possono iniziare trascorsi 30 giorni, salvo opposizione motivata.
Promozione delle fonti rinnovabili Agevola l’adozione di tecnologie sostenibili, incentivando l’autoproduzione e l’immissione di energia da fonti pulite in rete.
✅ In sintesi, la PAS rappresenta uno strumento strategico per rendere più accessibile ed efficiente lo sviluppo di impianti rinnovabili su scala locale.
Caratteristiche Procedurali della SCIA-PAS
Effetto abilitante immediato Non richiede un’autorizzazione formale da parte del Comune: la validità è automatica, salvo pareri vincolanti di altri enti.
Obbligo di presentazione preventiva La SCIA-PAS va trasmessa almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
Sanzioni in caso di omissione L’assenza della SCIA-PAS nei casi previsti costituisce abuso edilizio, con possibili sanzioni amministrative o penali.
📍 Il principio del silenzio-assenso si applica solo se la SCIA è correttamente presentata e completa di tutti gli allegati richiesti.
Quale iter abilitativo serve per il tuo impianto?
Inserisci le caratteristiche del tuo impianto: scopri se serve Edilizia Libera, PAS (SCIA) o Autorizzazione Unica.
Seleziona il tipo di impianto da fonti rinnovabili: fotovoltaico su edificio, a terra, eolico, idroelettrico o altro.
Inserisci la potenza nominale in kW o kWp. Il limite varia per tecnologia: 1 MW per FV a terra, 60 kW per eolico, 100 kW per idroelettrico.
Es. 20 per 20 kWp — max 20.000 kW
Indica se il sito è soggetto a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) o altri vincoli ambientali.
Specifica se l'impianto è installato sul tetto di un edificio già esistente. Influisce sulla possibilità di rientrare in edilizia libera o Modello Unico senza PAS.
Area industriale o produttiva (DL 24/02/2023): il fotovoltaico a terra può usare la PAS fino a 20 MW invece del limite standard di 1 MW.
Edilizia Libera + Modello UnicoEdilizia Libera / Modello Unico
Iter abilitativo richiestoIl titolo abilitativo necessario: da Edilizia Libera (nessuna pratica edilizia) fino all'Autorizzazione Unica per impianti grandi o in aree vincolate.
Edilizia Libera + Modello Unico — nessuna SCIA richiesta
Norma di riferimento e condizioni applicateSpiega perché il tuo impianto ricade in quell'iter: la soglia di potenza, la presenza di vincoli o le caratteristiche del sito che hanno guidato la classificazione.
Fotovoltaico su edificio esistente ≤ 20 kWp, senza vincoli. Intervento in edilizia libera con Modello Unico. Rif.: D.Lgs. 28/2011, art. 6 (vigente a 2026-06).
Costi fissi indicativi (PAS)Per la PAS, i costi fissi obbligatori sono €107,23 di diritti tecnici e €20 di diritti di segreteria; gli oneri di urbanizzazione variano per Comune. Per altri iter questo campo non si applica.
Diritti tecnici€107,23
Diritti di segreteria€20,00
Totale fisso€127,23
+ oneri di urbanizzazione variabili secondo il Comune.
Stima indicativa a scopo orientativo — non sostituisce una consulenza tecnico-legale. Le soglie normative possono variare per disposizioni regionali. Verifica sempre con un tecnico abilitato prima di presentare la pratica.
2. Qual è la documentazione da allegare alla dichiarazione PAS
La dichiarazione PAS, in quanto SCIA edilizia abilitante, deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
📍 L’adempimento è obbligatorio e deve essere firmato dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale, anche tramite procura speciale.
Tipologie di documenti richiesti
Per garantire la validità della PAS, è necessario allegare:
Relazione tecnica asseverata Redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), attesta la conformità urbanistica, normativa e strutturale delle opere da eseguire.
Progetto architettonico e impiantistico Comprende planimetrie, sezioni, prospetti e layout dell’impianto, nonché eventuali strutture di supporto.
Documentazione fotografica Illustra lo stato attuale dei luoghi e dell’edificio su cui avverrà l’intervento.
Elaborati tecnici per la connessione alla rete Forniti o validati dal gestore della rete elettrica (es. schema elettrico unifilare, punto di connessione, regolamento di esercizio).
Autorizzazione paesaggistica o parere della Soprintendenza (se necessario) Necessaria in presenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Certificato di collaudo finale Da presentare a conclusione lavori, firmato da un tecnico abilitato, certifica la regolare esecuzione in conformità al progetto approvato.
✅ L’assenza di uno qualsiasi dei documenti obbligatori può determinare la sospensione della pratica da parte del Comune.
Modalità di presentazione e costi
La PAS può essere trasmessa:
in modalità telematica via PEC, firmata digitalmente;
in formato cartaceo, se previsto dal regolamento comunale.
È necessario allegare anche:
Procura speciale, nel caso l’invio sia effettuato da un professionista per conto del committente;
Ricevuta dei pagamenti previsti per diritti amministrativi e urbanistici.
Voce di costo
Importo indicativo
Diritti tecnici
€107,23
Diritti di segreteria
€20
Oneri di urbanizzazione
Variabili, secondo il Comune
Costo di costruzione / monetizzazioni
In base a superfici e destinazioni
3. Per quali impianti è necessaria la PAS?
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) si applica a diversi tipi di impianti da fonti rinnovabili che non possono usufruire del Modello Unico e che non superano determinati limiti di potenza o ubicazione.
📍 In funzione della tipologia, potenza e localizzazione dell’impianto, l’intervento può richiedere:
una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL/CILA)
una SCIA (PAS)
oppure l’Autorizzazione Unica (AU) nei casi più complessi o impianti di potenza elevata.
La PAS si applica solo se l’impianto:
rientra nei limiti dimensionali previsti dalla norma;
non è soggetto a regime di edilizia libera (es. installazioni su edifici senza vincoli paesaggistici);
e non richiede Autorizzazione Unica, ad esempio per potenze superiori a 1 MW o per impatti significativi sul territorio.
Requisiti per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici
La PAS è richiesta nei seguenti casi:
Impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW, salvo vincoli o casi specifici
Impianti fotovoltaici con moduli su edifici, quando la superficie dei moduli supera quella del tetto
Impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW, se in aree non coperte da edilizia libera
Impianti eolici fino a 60 kW
Impianti idroelettrici fino a 100 kW
🌿 Questi limiti sono pensati per bilanciare lo sviluppo energetico con la tutela del territorio, promuovendo impianti sostenibili e ben integrati nel contesto locale.
Per impianti fino a 20 kWsu edifici, è possibile usare il Modello Unico, senza PAS, se sono rispettate TUTTE le seguenti condizioni:
L’impianto è realizzato su tetto di edificio esistente
Non ci sono vincoli paesaggistici o ambientali
L’impianto è connesso in bassa tensione (BT)
Non si modifica la sagoma dell’edificio
La connessione alla rete è in scambio sul posto o autoconsumo
📌 In questi casi, l’intervento rientra in edilizia libera + modello unico.
Impianti innovativi, agro-voltaico, biomasse e cogenerazione
La PAS si applica anche a impianti caratterizzati da tecnologie avanzate o integrazione agricola:
Agro-voltaico: impianti che combinano produzione agricola e solare, nel rispetto delle linee guida del MASE
Impianti a biomasse: fino a 1.000 kWe, se non rientrano in edilizia libera
Impianti di cogenerazione da fonti rinnovabili: entro i limiti dimensionali stabiliti da normativa regionale o statale
✅ Queste disposizioni sostengono l’adozione di impianti innovativi e multifunzionali, mantenendo standard elevati di efficienza energetica e compatibilità ambientale.
Tecnologia
Potenza massima PAS
Condizioni
Fotovoltaico a terra
Fino a 1 MW
Aree non vincolate
Fotovoltaico a terra in aree industriali
Fino a 20 MW
DL 24/02/2023 – aree produttive, cave, discariche
Eolico
Fino a 60 kW
In assenza di vincoli
Idroelettrico
Fino a 100 kW
Rientrante nei limiti regionali
Biomasse / Cogenerazione
Fino a 1.000 kWe
Se non in edilizia libera
Agro-voltaico
Variabile
Se conforme a linee guida MASE
4. Modelli e Modulistica: come compilare e presentare il modulo PAS
La PAS – Procedura Abilitativa Semplificata si avvia mediante la presentazione di un modulo specifico, che costituisce il titolo abilitativo per l’esecuzione di lavori legati alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
Procedura di presentazione
L’iter per la presentazione del modulo PAS prevede passaggi ben definiti, di cui è importante rispettare tempistiche e modalità:
Invio della dichiarazione PAS al Comune Deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), in modalità:
telematica (PEC o portale) oppure
cartacea (se previsto dal regolamento locale).
Documentazione obbligatoria da allegare:
Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato
Procura per la presentazione telematica (se richiesta)
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
Comunicazione del responsabile del procedimento Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il Comune deve trasmettere al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.
Integrazioni successive e aggiornamenti
Anche dopo la presentazione iniziale, il procedimento può richiedere ulteriori integrazioni:
Certificato di collaudo finale a fine lavori
Aggiornamento catastale
Variazioni del direttore lavori o dell’impresa esecutrice (da comunicare tempestivamente)
Altri atti integrativi richiesti dal Comune o dagli enti coinvolti
✅ Tutti i documenti integrativi devono essere inviati con le stesse modalità della dichiarazione originaria (telematica o cartacea) e entro i termini stabiliti dagli uffici competenti.
5. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nel contesto della PAS
Nel quadro della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il soggetto interessato gode di specifici diritti di tutela, sia in ambito amministrativo sia giurisdizionale.
📌 Il diritto di accesso agli atti consente di esaminare la documentazione relativa alla propria pratica e di presentare eventuali memorie integrative o documenti giustificativi. Questo strumento garantisce trasparenza e consente una gestione più consapevole delle istanze presentate.
Procedure di ricorso e termini
In caso di consolidamento e pubblicazione della PAS nel bollettino regionale, è possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale:
Ricorso amministrativo: entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): entro 120 giorni, in alternativa o in via esclusiva.
✅ Inoltre, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della PAS senza rilievi o richieste integrative, la procedura si considera validamente assentita per silenzio-assenso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Azioni di autotutela e sanzioni
Le amministrazioni pubbliche dispongono di strumenti correttivi in caso di irregolarità:
Possono annullare in autotutela il provvedimento entro 12 mesi dalla sua efficacia, qualora emergano vizi sostanziali o difformità nella documentazione presentata.
In presenza di abusi edilizi o dichiarazioni mendaci, possono essere applicate le sanzioni previste dal Codice Penale, inclusi gli articoli relativi alla falsità ideologica e materiale in atti pubblici.
🌿 Questi strumenti assicurano il corretto svolgimento del procedimento e tutelano l’interesse pubblico.
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Come si ottiene una PAS per gli impianti rinnovabili?
Per ottenere la PAS è necessario presentare al Comune una dichiarazione (SCIA) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia. La documentazione deve includere una relazione tecnica asseverata e tutti i progetti richiesti.
Quali sono i documenti richiesti per la procedura PAS?
Tra i documenti fondamentali rientrano: la relazione tecnica asseverata, gli elaborati progettuali, la documentazione fotografica, gli schemi di connessione elettrica, eventuali autorizzazioni paesaggistiche e il certificato di collaudo finale.
Quanto tempo impiega la PAS per diventare efficace?
La PAS diventa automaticamente efficace trascorsi 30 giorni dalla presentazione, salvo rilievi da parte degli enti preposti. In assenza di opposizioni o richieste di integrazione, si applica il principio del silenzio-assenso.
Quali sono i costi associati alla presentazione della dichiarazione PAS?
I costi fissi prevedono €107,23 di diritti tecnici e €20 di diritti di segreteria. Possono essere richiesti anche oneri di urbanizzazione e monetizzazioni comunali, in base alla tipologia di intervento.
Per quali impianti è obbligatoria la PAS?
La PAS è necessaria per impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW, per impianti eolici fino a 60 kW e idroelettrici fino a 100 kW, nonché per installazioni agro-voltaiche, a biomasse e di cogenerazione entro i limiti previsti dalla normativa.
Quando è necessario presentare il certificato di collaudo finale nella PAS?
Il certificato deve essere trasmesso al termine dei lavori per attestare la conformità esecutiva rispetto al progetto approvato. È obbligatorio per la chiusura regolare del procedimento.
Qual è la differenza tra PAS e Autorizzazione Unica?
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è una SCIA edilizia con effetto immediatamente abilitante, pensata per impianti da fonti rinnovabili di piccola e media taglia (fino a 1 MW per il fotovoltaico a terra, 60 kW per l’eolico, 100 kW per l’idroelettrico), non soggetti a vincoli o a impatti rilevanti sul territorio.
L’Autorizzazione Unica (AU), invece, è un procedimento amministrativo più articolato, disciplinato dal D.Lgs. 387/2003, destinato a impianti con potenza superiore o collocati in aree vincolate o sensibili (paesaggistiche, ambientali, culturali).
Come si presenta il modulo PAS e a chi è indirizzato?
Il modulo PAS si presenta al Comune tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, in modalità telematica (via PEC o portale) o cartacea, se previsto. Deve essere firmato digitalmente e corredato da tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare ricorso in caso di rifiuto o problemi nella PAS?
Sì, l’interessato può presentare ricorso amministrativo entro 60 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR entro 120 giorni dalla pubblicazione della PAS nel bollettino regionale. Inoltre, ha diritto di accesso agli atti per tutelare la propria posizione.
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