Indice
2.710+
Impianti Realizzati
Incentivi a Fondo Perduto
Incentivi Fiscali
Incentivi sull'Energia
Finanziamento Agevolato per PMI
Il Bonus Ristrutturazione 50% per il fotovoltaico è una detrazione IRPEF in vigore nel 2026 grazie alla Legge di Bilancio, con tetto a 96.000 € per la prima casa e regole su accumulo, bonifico parlante e comunicazione ENEA.

Il Bonus Ristrutturazione, noto anche come Bonus Casa, è la detrazione IRPEF ripartita in dieci quote annuali di pari importo che lo Stato riconosce sui lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e miglioramento degli edifici residenziali. La Legge di Bilancio 2026 ne ha confermato la proroga fino al 31 dicembre 2026 mantenendo intatto il perimetro applicativo già in vigore nel 2025, in attesa della revisione strutturale prevista a partire dal 2027 dal TUIR.
L'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale rientra a pieno titolo tra gli interventi agevolabili, perché viene considerata un intervento di risparmio energetico assimilato alla ristrutturazione edilizia. La detrazione si applica sia all'acquisto dei moduli e dell'inverter sia alle opere accessorie di posa, alle staffe di ancoraggio, alle linee elettriche dedicate e all'eventuale sistema di accumulo collegato in DC o in AC.
Nel 2026 l'aliquota varia in funzione della destinazione d'uso dell'immobile: il 50% si applica all'abitazione principale del contribuente, mentre il 36% resta riservato alle seconde case e agli immobili a uso non prevalente. La distinzione è anagrafica e fiscale insieme: conta la residenza dichiarata e il regime di tassazione IMU, non l'uso effettivo dell'edificio durante l'anno.
Il Bonus Ristrutturazione si applica esclusivamente agli interventi su edifici residenziali già esistenti e regolarmente accatastati: il presupposto normativo è quello della manutenzione straordinaria o del miglioramento energetico di un immobile già completato. Le nuove costruzioni sono escluse in modo esplicito, perché il beneficio nasce per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, non per abbattere i costi di realizzazione di immobili nuovi. Chi acquista un appartamento in un edificio di nuova costruzione con impianto fotovoltaico già incluso nel prezzo non può applicare la detrazione: la spesa è incorporata nel corrispettivo di acquisto, non fatturata separatamente come intervento di ristrutturazione.
La struttura delle detrazioni resta stabile sull'arco del biennio 2025-2026, senza scaglioni intermedi e con un tetto di spesa fissato per unità immobiliare. Questo significa che chi installa l'impianto entro fine 2026 mantiene le stesse condizioni economiche di chi lo ha installato l'anno precedente, e il calcolo del rientro fiscale può essere fatto in modo lineare sui dieci anni successivi.
Le aliquote in vigore per entrambi gli anni si articolano in quattro voci principali, una per ciascuna combinazione tra anno e tipologia di immobile:
Sulla prima casa — sia 2025 sia 2026 — la detrazione IRPEF è confermata al 50% su un tetto di spesa di 96.000 € per unità immobiliare. Sulla seconda casa l'aliquota scende al 36%, con tetto di 48.000 €: le condizioni restano invariate tra i due anni, senza scaglioni intermedi.
Il massimale di 96.000 € non è la detrazione che il contribuente ottiene, ma il limite di spesa lordo su cui calcolare la percentuale agevolata. Su un impianto da 18.000 € installato sulla prima casa, ad esempio, il beneficio fiscale recuperabile è pari a 9.000 € totali, distribuiti in dieci rate annuali da 900 € ciascuna. Su un impianto da 25.000 € installato su una seconda casa la detrazione scende a 9.000 € complessivi, frutto del 36% applicato alla spesa effettivamente sostenuta.
Il tetto resta unico per unità immobiliare anche quando i lavori si articolano su più anni o riguardano interventi misti — fotovoltaico, sistema di accumulo, opere murarie connesse — purché tutti rientrino nello stesso intervento di ristrutturazione complessivo. Chi ha già usato parte del plafond negli anni precedenti deve tenere conto del residuo disponibile.
L'agevolazione copre l'intera filiera dell'impianto, dall'acquisto dei componenti alla loro messa in servizio. Il principio guida adottato dall'Agenzia delle Entrate è quello della finalizzazione al risparmio energetico dell'unità immobiliare: ogni voce di spesa deve essere riconducibile, anche indirettamente, al funzionamento e all'integrazione dell'impianto fotovoltaico con l'edificio.
Le categorie di spesa che il contribuente può portare in detrazione coprono i quattro blocchi tipici di un cantiere fotovoltaico residenziale:
Rientrano nell'agevolazione i moduli, l'inverter e i quadri elettrici certificati conformi alle norme CEI 0-21 per la connessione in bassa tensione, insieme ai sistemi di accumulo — batterie al litio collegate a impianti nuovi oppure aggiunte su impianti già esistenti, comprese le opere di integrazione elettrica. Sono coperti anche la manodopera di una ditta abilitata DM 37/2008, con relative verifiche di sicurezza e dichiarazione di conformità, e le opere accessorie: staffe, linee dedicate, eventuali piccoli rinforzi strutturali di copertura e adeguamenti del quadro elettrico generale.
Non rientrano nell'agevolazione gli ampliamenti di impianti già incentivati con il Conto Energia operativo fino al 2013, perché creerebbero una sovrapposizione di benefici pubblici sullo stesso bene. Restano escluse anche le installazioni su immobili a destinazione produttiva, commerciale o terziaria: il bonus è circoscritto agli edifici residenziali destinati a uso domestico, e la dichiarazione catastale dell'immobile è il documento che fa fede in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sì, ma con modalità operative differenti rispetto all'installazione su abitazione singola. Ogni condòmino può portare in detrazione la propria quota millesimale di spesa per i lavori approvati in assemblea relativi alle parti comuni dell'edificio — tetto, lastrico solare — su cui viene installato l'impianto. Il limite di 96.000 € si applica individualmente per ciascun condòmino sulla propria quota, non sull'intero costo del condominio. L'amministratore di condominio è il soggetto che esegue i pagamenti con bonifico parlante e comunica all'ENEA; ogni condòmino riceve la certificazione della propria quota di spesa per inserirla nella propria dichiarazione dei redditi.
L'accesso alla detrazione non passa da una domanda preventiva: il contribuente sostiene la spesa, conserva la documentazione e dichiara l'importo nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Il controllo sostanziale arriva soltanto in caso di verifica fiscale, quindi la solidità del fascicolo documentale è ciò che determina la tenuta del beneficio.
Il bonifico parlante è il vincolo formale più critico della procedura: un pagamento ordinario non consente mai di recuperare la spesa in dichiarazione. La causale deve riportare obbligatoriamente tre elementi: la dicitura "Pagamento in conformità all'art. 16-bis del TUIR — detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia", il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA della ditta installatrice. Le banche e le Poste trattengono una ritenuta d'acconto dell'8% sull'importo del bonifico: questo importo non riduce la base di spesa detraibile, ma va recuperato dall'installatore attraverso la propria dichiarazione dei redditi.
La sequenza tipica per portare a buon fine la richiesta si articola in cinque step ordinati, dal momento del preventivo alla rateizzazione fiscale finale:
Nel Modello 730 l'importo va riportato nel Quadro E, rigo E41, con il codice intervento corrispondente alla ristrutturazione edilizia. Chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche al posto del 730 deve invece compilare il rigo RP41 del Quadro RP, con la stessa logica di rateizzazione. In entrambi i casi è il software fiscale del CAF o del commercialista a calcolare l'importo della singola rata annuale a partire dalla spesa complessiva.
Il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni dall'ultima rata di detrazione, perché l'Agenzia delle Entrate può chiederla in qualsiasi momento durante quel periodo. Il fascicolo minimo include le fatture intestate al beneficiario, le ricevute dei bonifici parlanti, la dichiarazione di conformità, la ricevuta di trasmissione ENEA e il preventivo originale firmato.
Le batterie di accumulo abbinate al fotovoltaico residenziale godono dello stesso trattamento fiscale dei moduli e dell'inverter, sia quando vengono installate contestualmente all'impianto sia quando vengono aggiunte in retrofit su un impianto già esistente. Il legislatore ha riconosciuto l'accumulo come parte integrante del sistema di autoconsumo, perché senza batteria la quota di energia solare effettivamente utilizzata in loco resta limitata alle ore di produzione diurna.
Il bonus impone un sub-limite tecnico finalizzato a evitare distorsioni di mercato sui prezzi delle batterie ammesse a detrazione. Il sub-limite tecnico articola tre soglie: il costo massimo per kWh di capacità accumulata è fissato a 1.000 € per kWh di capacità nominale installata, comprensivo del sistema di gestione delle batterie e dei cablaggi. La potenza fotovoltaica associata impone un tetto di 2.400 €/kW di picco. Sul fronte dell'efficienza, sono ammessi i sistemi con marcatura CE e schede tecniche conformi alle norme CEI 0-21 per la connessione in bassa tensione.
Su una batteria da 10 kWh il tetto detraibile è quindi pari a 10.000 €, da cui scaturisce una detrazione massima di 5.000 € spalmata su dieci anni. Se la spesa effettiva è inferiore al sub-limite, la base di calcolo della detrazione è quella reale; se è superiore, viene riconosciuta solo la porzione che rientra nei 1.000 €/kWh.
Sì, e la posizione dell'Agenzia delle Entrate è stata chiarita in più occasioni nelle circolari sui bonus edilizi. L'installazione di una batteria su un impianto fotovoltaico già esistente, anche se l'impianto originario era stato incentivato con il Conto Energia, è ammessa al Bonus Ristrutturazione purché l'intervento di accumulo sia documentato come autonomo, fatturato separatamente e pagato con bonifico parlante dedicato. L'unico vincolo è che il nuovo intervento non sovrapponga aliquote sull'impianto fotovoltaico originario.
In uno scenario esemplificativo per un'abitazione residenziale con impianto fotovoltaico già esistente, l'aggiunta in retrofit di un sistema di accumulo da 8-10 kWh (es. Pylontech US3000C o BYD HVM 11.0) può ricadere pienamente nel Bonus Ristrutturazione, a condizione che l'intervento sia fatturato separatamente e pagato con bonifico parlante dedicato. Con una spesa effettiva compresa tra 7.000 € e 10.000 €, la detrazione IRPEF del 50% produce un beneficio complessivo di 3.500-5.000 €, ripartito in dieci rate annuali. Il sub-limite di 1.000 €/kWh consente tipicamente di coprire l'intera spesa di mercato per queste taglie.
Il dimensionamento dell'impianto entra direttamente nella valutazione di accesso al bonus: il legislatore ha introdotto soglie tecniche che riflettono la natura residenziale dell'agevolazione e impediscono di far passare per ristrutturazione installazioni di taglia industriale attraverso l'aliquota domestica.
L'impianto fotovoltaico ammesso al Bonus Ristrutturazione 50% deve avere potenza nominale fino a 20 kW. Sopra questa soglia l'intervento esce dal perimetro dell'autoconsumo residenziale e viene trattato come installazione commerciale, con un regime fiscale e autorizzativo diverso. Sono ammessi anche interventi di rifacimento e sostituzione di componenti esistenti, a condizione che il rifacimento non comporti un aumento della potenza già incentivata in passato con il Conto Energia.
I prezzi medi di mercato per impianti chiavi in mano installati su tetto residenziale, comprensivi di moduli, inverter, accumulo, posa e pratica burocratica, si muovono in un intervallo abbastanza stabile. Per orientarsi tra le taglie tipiche di un'abitazione singola, valgono i quattro riferimenti di seguito:
Il risparmio reale dipende dalla capienza IRPEF del contribuente, perché la detrazione opera in compensazione con l'imposta dovuta. Su un'IRPEF annuale di 5.000 € e una rata di detrazione da 900 €, l'intero importo viene assorbito ogni anno. Se invece la capienza fiscale annua è inferiore alla rata della detrazione, la quota residua si perde, perché il bonus non è cedibile sul mercato dei crediti né riportabile agli anni successivi. È una verifica preliminare da fare con il proprio commercialista prima di dimensionare l'intervento.
Su un impianto da 6 kW con accumulo da 10 kWh installato sulla prima casa, il costo indicativo di mercato è compreso tra 13.000 € e 19.000 €. Prendendo come riferimento una spesa di 16.000 €, il calcolo della detrazione si struttura in tre passaggi: la base imponibile è 16.000 €, inferiore al tetto di 96.000 € per la prima casa, quindi si applica il 50% sull'intera spesa; il beneficio totale è 8.000 €, spalmati in dieci rate annuali da 800 € ciascuna. A questa riduzione fiscale si aggiunge il risparmio in bolletta stimabile tra 900 € e 1.200 € annui per una famiglia con consumi medi, rendendo il ritorno lordo complessivo dell'intervento inferiore ai sette anni anche senza considerare i futuri aggiornamenti tariffari.
Il Bonus Ristrutturazione è regolato dall'articolo 16-bis del TUIR e dalla successiva stratificazione di proroghe annuali introdotte dalle Leggi di Bilancio. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l'impianto del 2025 senza modifiche sostanziali, ma ha lasciato in calendario il riordino strutturale delle detrazioni edilizie previsto a partire dal 2027, che potrebbe rivedere aliquote e massimali nei prossimi due anni.
La regola generale è che la stessa spesa non può essere detratta due volte attraverso strumenti agevolativi diversi. Il principio di non cumulabilità si applica in modo selettivo. Chi ha già ricevuto la tariffa incentivante del Conto Energia pre-2013 non può portare in detrazione la stessa quota di spesa attraverso il Bonus Ristrutturazione. L'IVA agevolata al 10% si applica invece in modo indipendente: l'aliquota ridotta sui materiali e sulla manodopera non interferisce con la detrazione IRPEF. Chi aderisce a una Comunità Energetica Rinnovabile può cumulare il bonus sulla spesa di impianto con la tariffa premio sull'energia condivisa.
Il TUIR aggiornato prevede una revisione organica delle detrazioni edilizie a partire dal 2027, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare la sovrapposizione tra Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus in un quadro unitario. Le ipotesi tecniche in discussione vanno dalla riduzione progressiva delle aliquote alla rimodulazione dei massimali in funzione del reddito del contribuente. Per chi ha un progetto fotovoltaico in cantiere, completare i lavori e i pagamenti entro il 31 dicembre 2026 è il modo più sicuro per consolidare l'aliquota al 50% sui dieci anni successivi, senza esposizione alla riforma in arrivo.
No. Il Decreto Legge 11/2023 (cosiddetto "Decreto Stop Cessioni") ha abolito la cessione del credito e lo sconto in fattura per la quasi totalità dei bonus edilizi, incluso il Bonus Ristrutturazione. Dal 17 febbraio 2023 il contribuente non può più trasferire il credito fiscale all'installatore o a istituti finanziari: l'unico meccanismo disponibile è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, in dieci rate annuali. Fanno eccezione solo gli interventi per i quali esisteva già un'opzione confermata prima di quella data. Chi pianifica un nuovo impianto nel 2026 deve quindi disporre di capienza IRPEF sufficiente per assorbire le dieci rate, senza poter monetizzare anticipatamente il beneficio fiscale.
Il mercato degli incentivi edilizi residenziali ruota attorno a due strumenti distinti che condividono il nome "bonus" ma hanno basi normative, perimetri applicativi e aliquote differenti. Sapere quale dei due si applica al fotovoltaico evita errori in fase di dichiarazione e consente di pianificare con precisione il rientro fiscale effettivo.
L'Ecobonus, disciplinato dall'articolo 14 del DL 63/2013, è pensato per interventi di riqualificazione energetica finalizzati a ridurre il fabbisogno dell'edificio: cappotto termico, sostituzione della caldaia, infissi ad alta efficienza, sistemi di schermatura solare. L'installazione di un impianto fotovoltaico da sola non rientra in questo perimetro, perché produce energia anziché ridurre le dispersioni dell'involucro. Il fotovoltaico è agevolabile attraverso il Bonus Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, che include espressamente gli interventi di risparmio energetico anche su singoli impianti tecnici dell'edificio.
Nella maggior parte dei casi pratici il Bonus Ristrutturazione è l'unica via percorribile per il fotovoltaico. L'Ecobonus diventa rilevante solo quando il fotovoltaico fa parte di un intervento combinato che include anche altri lavori di riqualificazione energetica dell'edificio, e in quel caso si valuta l'aliquota più favorevole per ciascun componente della spesa. Il fotovoltaico autonomo rientra sempre nel Bonus Ristrutturazione, con aliquota al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda, fino al tetto di 96.000 €. Quando il fotovoltaico si abbina ad altri lavori — cappotto termico o sostituzione caldaia — le spese vanno sdoppiate: l'impianto fotovoltaico segue il Bonus Ristrutturazione, mentre gli altri interventi possono seguire l'Ecobonus con la propria aliquota (65% storicamente, soggetta a revisione annuale). Sul fronte dei massimali, il tetto da 96.000 € del Bonus Ristrutturazione è superiore al limite tipico dell'Ecobonus per i singoli componenti: chi ha capienza IRPEF elevata trae più vantaggio dal tetto più alto del Bonus Casa.
Utilizza il cursore per selezionare l'area disponbile per l'installazione dell'impianto.

Definisci il fabbisogno eneregetico dell'Azienda ed il vostro attuale costo dell'energia.

Scopri il dimensionamento dell'impianto e l'analisi completa.
