Bonus Ristrutturazione 50% Fotovoltaico: Proroga e Novità 2026

Il Bonus Ristrutturazione 50% per il fotovoltaico è una detrazione IRPEF in vigore nel 2026 grazie alla Legge di Bilancio, con tetto a 96.000 € per la prima casa e regole su accumulo, bonifico parlante e comunicazione ENEA.

Federico Bonomi
July 7, 2025

Dati Principali

Incentivo Fiscale

Tipologia

1 Gennaio 2026

Data Approvazione

2026

Chiusura

30 Aprile 2026

Ultimo Aggiornamento

96.000 €

Massimale per Richiedente

n.a.

Totale dei Fondi

1. Bonus Ristrutturazione 50% per il fotovoltaico: cosa prevede nel 2026

Il Bonus Ristrutturazione, noto anche come Bonus Casa, è la detrazione IRPEF ripartita in dieci quote annuali di pari importo che lo Stato riconosce sui lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e miglioramento degli edifici residenziali. La Legge di Bilancio 2026 ne ha confermato la proroga fino al 31 dicembre 2026 mantenendo intatto il perimetro applicativo già in vigore nel 2025, in attesa della revisione strutturale prevista a partire dal 2027 dal TUIR.

L'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale rientra a pieno titolo tra gli interventi agevolabili, perché viene considerata un intervento di risparmio energetico assimilato alla ristrutturazione edilizia. La detrazione si applica sia all'acquisto dei moduli e dell'inverter sia alle opere accessorie di posa, alle staffe di ancoraggio, alle linee elettriche dedicate e all'eventuale sistema di accumulo collegato in DC o in AC.

Nel 2026 l'aliquota varia in funzione della destinazione d'uso dell'immobile: il 50% si applica all'abitazione principale del contribuente, mentre il 36% resta riservato alle seconde case e agli immobili a uso non prevalente. La distinzione è anagrafica e fiscale insieme: conta la residenza dichiarata e il regime di tassazione IMU, non l'uso effettivo dell'edificio durante l'anno.

Edificio esistente o nuova costruzione: chi può accedere al Bonus Ristrutturazione fotovoltaico?

Il Bonus Ristrutturazione si applica esclusivamente agli interventi su edifici residenziali già esistenti e regolarmente accatastati: il presupposto normativo è quello della manutenzione straordinaria o del miglioramento energetico di un immobile già completato. Le nuove costruzioni sono escluse in modo esplicito, perché il beneficio nasce per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, non per abbattere i costi di realizzazione di immobili nuovi. Chi acquista un appartamento in un edificio di nuova costruzione con impianto fotovoltaico già incluso nel prezzo non può applicare la detrazione: la spesa è incorporata nel corrispettivo di acquisto, non fatturata separatamente come intervento di ristrutturazione.

Bonus Ristrutturazione 50%: dalla taglia al rientro

Scegli immobile e dimensioni dell'impianto: stima costo, risparmio in bolletta, detrazione IRPEF e anni di rientro.

Detrazione IRPEF totale 8.730 € ripartita in 10 rate annuali
Anni di rientro lordo 8,9 anni detrazione + risparmio bolletta
Costo impianto stimato17.500 €
Risparmio in bolletta1.100 €/anno
Rata annuale (10 anni)870 €/anno

Prezzi unitari applicati: ≈ 1.130 €/kW fotovoltaico · ≈ 1.070 €/kWh accumulo — decrescenti con la taglia

Beneficio cumulato su 20 anni e punto di pareggio
0 10 20 anni pareggio ~8,9 anni
Beneficio cumulato (detrazione + bolletta) Costo impianto

Stima indicativa basata su costi medi di mercato e arrotondamenti: non sostituisce un preventivo né la verifica della capienza IRPEF con il commercialista.

2. Detrazioni fiscali 2025-2026: aliquote, massimali e differenze tra prima e seconda casa

La struttura delle detrazioni resta stabile sull'arco del biennio 2025-2026, senza scaglioni intermedi e con un tetto di spesa fissato per unità immobiliare. Questo significa che chi installa l'impianto entro fine 2026 mantiene le stesse condizioni economiche di chi lo ha installato l'anno precedente, e il calcolo del rientro fiscale può essere fatto in modo lineare sui dieci anni successivi.

Quali sono le aliquote applicabili nel 2025 e nel 2026?

Le aliquote in vigore per entrambi gli anni si articolano in quattro voci principali, una per ciascuna combinazione tra anno e tipologia di immobile:

Sulla prima casa — sia 2025 sia 2026 — la detrazione IRPEF è confermata al 50% su un tetto di spesa di 96.000 € per unità immobiliare. Sulla seconda casa l'aliquota scende al 36%, con tetto di 48.000 €: le condizioni restano invariate tra i due anni, senza scaglioni intermedi.

Come si traduce il massimale in detrazione effettiva?

Il massimale di 96.000 € non è la detrazione che il contribuente ottiene, ma il limite di spesa lordo su cui calcolare la percentuale agevolata. Su un impianto da 18.000 € installato sulla prima casa, ad esempio, il beneficio fiscale recuperabile è pari a 9.000 € totali, distribuiti in dieci rate annuali da 900 € ciascuna. Su un impianto da 25.000 € installato su una seconda casa la detrazione scende a 9.000 € complessivi, frutto del 36% applicato alla spesa effettivamente sostenuta.

Il tetto resta unico per unità immobiliare anche quando i lavori si articolano su più anni o riguardano interventi misti — fotovoltaico, sistema di accumulo, opere murarie connesse — purché tutti rientrino nello stesso intervento di ristrutturazione complessivo. Chi ha già usato parte del plafond negli anni precedenti deve tenere conto del residuo disponibile.

Detrazione IRPEF Bonus Ristrutturazione per il fotovoltaico: aliquote e massimali 2025-2026 per tipo di immobile
Tipo di immobile Aliquota IRPEF Tetto di spesa Detrazione massima Rata annuale massima
Prima casa (abitazione principale) 50% 96.000 € 48.000 € 4.800 €/anno
Seconda casa / uso non prevalente 36% 48.000 € 17.280 € 1.728 €/anno

3. Spese ammissibili per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

L'agevolazione copre l'intera filiera dell'impianto, dall'acquisto dei componenti alla loro messa in servizio. Il principio guida adottato dall'Agenzia delle Entrate è quello della finalizzazione al risparmio energetico dell'unità immobiliare: ogni voce di spesa deve essere riconducibile, anche indirettamente, al funzionamento e all'integrazione dell'impianto fotovoltaico con l'edificio.

Quali voci rientrano tra le spese detraibili?

Le categorie di spesa che il contribuente può portare in detrazione coprono i quattro blocchi tipici di un cantiere fotovoltaico residenziale:

Rientrano nell'agevolazione i moduli, l'inverter e i quadri elettrici certificati conformi alle norme CEI 0-21 per la connessione in bassa tensione, insieme ai sistemi di accumulo — batterie al litio collegate a impianti nuovi oppure aggiunte su impianti già esistenti, comprese le opere di integrazione elettrica. Sono coperti anche la manodopera di una ditta abilitata DM 37/2008, con relative verifiche di sicurezza e dichiarazione di conformità, e le opere accessorie: staffe, linee dedicate, eventuali piccoli rinforzi strutturali di copertura e adeguamenti del quadro elettrico generale.

Quali spese restano fuori dal perimetro del bonus?

Non rientrano nell'agevolazione gli ampliamenti di impianti già incentivati con il Conto Energia operativo fino al 2013, perché creerebbero una sovrapposizione di benefici pubblici sullo stesso bene. Restano escluse anche le installazioni su immobili a destinazione produttiva, commerciale o terziaria: il bonus è circoscritto agli edifici residenziali destinati a uso domestico, e la dichiarazione catastale dell'immobile è il documento che fa fede in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Ristrutturazione fotovoltaico vale anche in condominio?

Sì, ma con modalità operative differenti rispetto all'installazione su abitazione singola. Ogni condòmino può portare in detrazione la propria quota millesimale di spesa per i lavori approvati in assemblea relativi alle parti comuni dell'edificio — tetto, lastrico solare — su cui viene installato l'impianto. Il limite di 96.000 € si applica individualmente per ciascun condòmino sulla propria quota, non sull'intero costo del condominio. L'amministratore di condominio è il soggetto che esegue i pagamenti con bonifico parlante e comunica all'ENEA; ogni condòmino riceve la certificazione della propria quota di spesa per inserirla nella propria dichiarazione dei redditi.

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4. Procedura per richiedere il Bonus Ristrutturazione 50% sul fotovoltaico

L'accesso alla detrazione non passa da una domanda preventiva: il contribuente sostiene la spesa, conserva la documentazione e dichiara l'importo nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Il controllo sostanziale arriva soltanto in caso di verifica fiscale, quindi la solidità del fascicolo documentale è ciò che determina la tenuta del beneficio.

Il bonifico parlante è il vincolo formale più critico della procedura: un pagamento ordinario non consente mai di recuperare la spesa in dichiarazione. La causale deve riportare obbligatoriamente tre elementi: la dicitura "Pagamento in conformità all'art. 16-bis del TUIR — detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia", il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA della ditta installatrice. Le banche e le Poste trattengono una ritenuta d'acconto dell'8% sull'importo del bonifico: questo importo non riduce la base di spesa detraibile, ma va recuperato dall'installatore attraverso la propria dichiarazione dei redditi.

Quali sono i passaggi della procedura?

La sequenza tipica per portare a buon fine la richiesta si articola in cinque step ordinati, dal momento del preventivo alla rateizzazione fiscale finale:

  1. Acquisire un preventivo dettagliato da una ditta abilitata DM 37/2008 e firmare il contratto.
  2. Pagare ogni fattura tramite bonifico parlante per detrazioni fiscali, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA della ditta installatrice.
  3. Al termine dei lavori, ottenere la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore secondo lo schema dell'Allegato I del DM 37/2008.
  4. Inviare all'ENEA la scheda tecnica descrittiva dell'intervento entro 90 giorni dalla data di fine lavori, tramite il portale dedicato ai bonus edilizi.
  5. Inserire l'importo nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo (Modello 730 o Modello Redditi PF) e portare in detrazione la prima delle dieci rate annuali.

Dove si inserisce la spesa nel Modello 730?

Nel Modello 730 l'importo va riportato nel Quadro E, rigo E41, con il codice intervento corrispondente alla ristrutturazione edilizia. Chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche al posto del 730 deve invece compilare il rigo RP41 del Quadro RP, con la stessa logica di rateizzazione. In entrambi i casi è il software fiscale del CAF o del commercialista a calcolare l'importo della singola rata annuale a partire dalla spesa complessiva.

Quali documenti vanno conservati?

Il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni dall'ultima rata di detrazione, perché l'Agenzia delle Entrate può chiederla in qualsiasi momento durante quel periodo. Il fascicolo minimo include le fatture intestate al beneficiario, le ricevute dei bonifici parlanti, la dichiarazione di conformità, la ricevuta di trasmissione ENEA e il preventivo originale firmato.

5. Sistemi di accumulo: come ottenere la detrazione IRPEF del 50%

Le batterie di accumulo abbinate al fotovoltaico residenziale godono dello stesso trattamento fiscale dei moduli e dell'inverter, sia quando vengono installate contestualmente all'impianto sia quando vengono aggiunte in retrofit su un impianto già esistente. Il legislatore ha riconosciuto l'accumulo come parte integrante del sistema di autoconsumo, perché senza batteria la quota di energia solare effettivamente utilizzata in loco resta limitata alle ore di produzione diurna.

Quali sono i limiti di spesa per le batterie?

Il bonus impone un sub-limite tecnico finalizzato a evitare distorsioni di mercato sui prezzi delle batterie ammesse a detrazione. Il sub-limite tecnico articola tre soglie: il costo massimo per kWh di capacità accumulata è fissato a 1.000 € per kWh di capacità nominale installata, comprensivo del sistema di gestione delle batterie e dei cablaggi. La potenza fotovoltaica associata impone un tetto di 2.400 €/kW di picco. Sul fronte dell'efficienza, sono ammessi i sistemi con marcatura CE e schede tecniche conformi alle norme CEI 0-21 per la connessione in bassa tensione.

Su una batteria da 10 kWh il tetto detraibile è quindi pari a 10.000 €, da cui scaturisce una detrazione massima di 5.000 € spalmata su dieci anni. Se la spesa effettiva è inferiore al sub-limite, la base di calcolo della detrazione è quella reale; se è superiore, viene riconosciuta solo la porzione che rientra nei 1.000 €/kWh.

L'accumulo è agevolato anche in retrofit?

Sì, e la posizione dell'Agenzia delle Entrate è stata chiarita in più occasioni nelle circolari sui bonus edilizi. L'installazione di una batteria su un impianto fotovoltaico già esistente, anche se l'impianto originario era stato incentivato con il Conto Energia, è ammessa al Bonus Ristrutturazione purché l'intervento di accumulo sia documentato come autonomo, fatturato separatamente e pagato con bonifico parlante dedicato. L'unico vincolo è che il nuovo intervento non sovrapponga aliquote sull'impianto fotovoltaico originario.

In uno scenario esemplificativo per un'abitazione residenziale con impianto fotovoltaico già esistente, l'aggiunta in retrofit di un sistema di accumulo da 8-10 kWh (es. Pylontech US3000C o BYD HVM 11.0) può ricadere pienamente nel Bonus Ristrutturazione, a condizione che l'intervento sia fatturato separatamente e pagato con bonifico parlante dedicato. Con una spesa effettiva compresa tra 7.000 € e 10.000 €, la detrazione IRPEF del 50% produce un beneficio complessivo di 3.500-5.000 €, ripartito in dieci rate annuali. Il sub-limite di 1.000 €/kWh consente tipicamente di coprire l'intera spesa di mercato per queste taglie.

6. Limiti di potenza, costi indicativi e calcolo del risparmio fiscale

Il dimensionamento dell'impianto entra direttamente nella valutazione di accesso al bonus: il legislatore ha introdotto soglie tecniche che riflettono la natura residenziale dell'agevolazione e impediscono di far passare per ristrutturazione installazioni di taglia industriale attraverso l'aliquota domestica.

Qual è il limite di potenza per accedere al bonus?

L'impianto fotovoltaico ammesso al Bonus Ristrutturazione 50% deve avere potenza nominale fino a 20 kW. Sopra questa soglia l'intervento esce dal perimetro dell'autoconsumo residenziale e viene trattato come installazione commerciale, con un regime fiscale e autorizzativo diverso. Sono ammessi anche interventi di rifacimento e sostituzione di componenti esistenti, a condizione che il rifacimento non comporti un aumento della potenza già incentivata in passato con il Conto Energia.

Quanto costa un impianto fotovoltaico con accumulo nel 2026?

I prezzi medi di mercato per impianti chiavi in mano installati su tetto residenziale, comprensivi di moduli, inverter, accumulo, posa e pratica burocratica, si muovono in un intervallo abbastanza stabile. Per orientarsi tra le taglie tipiche di un'abitazione singola, valgono i quattro riferimenti di seguito:

  • Impianto da 3 kW con batteria 5 kWh: indicativamente 7.000-10.500 €, adatto a coppie o single con consumi 2.500-3.500 kWh/anno.
  • Impianto da 4,5 kW con batteria 7,5 kWh: 10.000-15.000 €, dimensionato per famiglie di tre-quattro persone.
  • Impianto da 6 kW con batteria 10 kWh: 13.000-19.000 €, profilo tipico per famiglie con pompa di calore o ricarica auto elettrica.
  • Costo medio per kW installato: tra 1.400 € e 2.300 €/kW a seconda di tecnologia dei moduli (TOPCon o HJT), marca dell'inverter e capacità di accumulo abbinata.

Come si calcola il risparmio fiscale netto?

Il risparmio reale dipende dalla capienza IRPEF del contribuente, perché la detrazione opera in compensazione con l'imposta dovuta. Su un'IRPEF annuale di 5.000 € e una rata di detrazione da 900 €, l'intero importo viene assorbito ogni anno. Se invece la capienza fiscale annua è inferiore alla rata della detrazione, la quota residua si perde, perché il bonus non è cedibile sul mercato dei crediti né riportabile agli anni successivi. È una verifica preliminare da fare con il proprio commercialista prima di dimensionare l'intervento.

Esempio concreto: quanto si risparmia con un impianto da 6 kW e batteria da 10 kWh?

Su un impianto da 6 kW con accumulo da 10 kWh installato sulla prima casa, il costo indicativo di mercato è compreso tra 13.000 € e 19.000 €. Prendendo come riferimento una spesa di 16.000 €, il calcolo della detrazione si struttura in tre passaggi: la base imponibile è 16.000 €, inferiore al tetto di 96.000 € per la prima casa, quindi si applica il 50% sull'intera spesa; il beneficio totale è 8.000 €, spalmati in dieci rate annuali da 800 € ciascuna. A questa riduzione fiscale si aggiunge il risparmio in bolletta stimabile tra 900 € e 1.200 € annui per una famiglia con consumi medi, rendendo il ritorno lordo complessivo dell'intervento inferiore ai sette anni anche senza considerare i futuri aggiornamenti tariffari.

Costi indicativi e detrazione IRPEF 50% per taglia di impianto fotovoltaico con accumulo (prima casa, 2026)
Taglia impianto Accumulo Costo indicativo Detrazione 50% (prima casa) Profilo utente tipico
3 kW 5 kWh 7.000 – 10.500 € 3.500 – 5.250 € Single o coppia, 2.500-3.500 kWh/anno
4,5 kW 7,5 kWh 10.000 – 15.000 € 5.000 – 7.500 € Famiglia 3-4 persone
6 kW 10 kWh 13.000 – 19.000 € 6.500 – 9.500 € Famiglia con pompa di calore o ricarica auto elettrica
Costo medio per kW 1.400 – 2.300 €/kW 700 – 1.150 €/kW Varia per tecnologia moduli (TOPCon/HJT) e marca inverter

7. Quadro normativo, cumulabilità e aggiornamenti della Legge di Bilancio 2026

Il Bonus Ristrutturazione è regolato dall'articolo 16-bis del TUIR e dalla successiva stratificazione di proroghe annuali introdotte dalle Leggi di Bilancio. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l'impianto del 2025 senza modifiche sostanziali, ma ha lasciato in calendario il riordino strutturale delle detrazioni edilizie previsto a partire dal 2027, che potrebbe rivedere aliquote e massimali nei prossimi due anni.

Il bonus è cumulabile con altri incentivi?

La regola generale è che la stessa spesa non può essere detratta due volte attraverso strumenti agevolativi diversi. Il principio di non cumulabilità si applica in modo selettivo. Chi ha già ricevuto la tariffa incentivante del Conto Energia pre-2013 non può portare in detrazione la stessa quota di spesa attraverso il Bonus Ristrutturazione. L'IVA agevolata al 10% si applica invece in modo indipendente: l'aliquota ridotta sui materiali e sulla manodopera non interferisce con la detrazione IRPEF. Chi aderisce a una Comunità Energetica Rinnovabile può cumulare il bonus sulla spesa di impianto con la tariffa premio sull'energia condivisa.

Cosa cambia dal 2027?

Il TUIR aggiornato prevede una revisione organica delle detrazioni edilizie a partire dal 2027, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare la sovrapposizione tra Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus in un quadro unitario. Le ipotesi tecniche in discussione vanno dalla riduzione progressiva delle aliquote alla rimodulazione dei massimali in funzione del reddito del contribuente. Per chi ha un progetto fotovoltaico in cantiere, completare i lavori e i pagamenti entro il 31 dicembre 2026 è il modo più sicuro per consolidare l'aliquota al 50% sui dieci anni successivi, senza esposizione alla riforma in arrivo.

È ancora possibile cedere il credito o fare lo sconto in fattura per il Bonus Ristrutturazione fotovoltaico?

No. Il Decreto Legge 11/2023 (cosiddetto "Decreto Stop Cessioni") ha abolito la cessione del credito e lo sconto in fattura per la quasi totalità dei bonus edilizi, incluso il Bonus Ristrutturazione. Dal 17 febbraio 2023 il contribuente non può più trasferire il credito fiscale all'installatore o a istituti finanziari: l'unico meccanismo disponibile è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, in dieci rate annuali. Fanno eccezione solo gli interventi per i quali esisteva già un'opzione confermata prima di quella data. Chi pianifica un nuovo impianto nel 2026 deve quindi disporre di capienza IRPEF sufficiente per assorbire le dieci rate, senza poter monetizzare anticipatamente il beneficio fiscale.

8. Bonus Ristrutturazione vs Ecobonus: quale scegliere per il fotovoltaico?

Il mercato degli incentivi edilizi residenziali ruota attorno a due strumenti distinti che condividono il nome "bonus" ma hanno basi normative, perimetri applicativi e aliquote differenti. Sapere quale dei due si applica al fotovoltaico evita errori in fase di dichiarazione e consente di pianificare con precisione il rientro fiscale effettivo.

Il fotovoltaico rientra nell'Ecobonus o nel Bonus Ristrutturazione?

L'Ecobonus, disciplinato dall'articolo 14 del DL 63/2013, è pensato per interventi di riqualificazione energetica finalizzati a ridurre il fabbisogno dell'edificio: cappotto termico, sostituzione della caldaia, infissi ad alta efficienza, sistemi di schermatura solare. L'installazione di un impianto fotovoltaico da sola non rientra in questo perimetro, perché produce energia anziché ridurre le dispersioni dell'involucro. Il fotovoltaico è agevolabile attraverso il Bonus Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, che include espressamente gli interventi di risparmio energetico anche su singoli impianti tecnici dell'edificio.

Quando conviene l'Ecobonus rispetto al Bonus Ristrutturazione per il fotovoltaico?

Nella maggior parte dei casi pratici il Bonus Ristrutturazione è l'unica via percorribile per il fotovoltaico. L'Ecobonus diventa rilevante solo quando il fotovoltaico fa parte di un intervento combinato che include anche altri lavori di riqualificazione energetica dell'edificio, e in quel caso si valuta l'aliquota più favorevole per ciascun componente della spesa. Il fotovoltaico autonomo rientra sempre nel Bonus Ristrutturazione, con aliquota al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda, fino al tetto di 96.000 €. Quando il fotovoltaico si abbina ad altri lavori — cappotto termico o sostituzione caldaia — le spese vanno sdoppiate: l'impianto fotovoltaico segue il Bonus Ristrutturazione, mentre gli altri interventi possono seguire l'Ecobonus con la propria aliquota (65% storicamente, soggetta a revisione annuale). Sul fronte dei massimali, il tetto da 96.000 € del Bonus Ristrutturazione è superiore al limite tipico dell'Ecobonus per i singoli componenti: chi ha capienza IRPEF elevata trae più vantaggio dal tetto più alto del Bonus Casa.

Confronto tra Bonus Ristrutturazione e Ecobonus per l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali
Criterio Bonus Ristrutturazione Ecobonus
Base normativa Art. 16-bis TUIR Art. 14 DL 63/2013
Fotovoltaico autonomo Ammesso Non ammesso (solo se combinato con riqualificazione energetica dell’involucro)
Aliquota (prima casa) 50% 65% (per interventi di riqualificazione energetica)
Tetto di spesa 96.000 € per unità immobiliare Limite variabile per singolo componente (inferiore a 96.000 €)
Interventi coperti Fotovoltaico, accumulo, opere accessorie, rifacimenti Cappotto termico, caldaia, infissi, schermature solari
Quando usarlo per il fotovoltaico Sempre: è l’unica via per il fotovoltaico autonomo Solo se abbinato ad altri lavori di riqualificazione energetica dell’edificio

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Domande Frequenti

Come ottenere la detrazione del 50% per un impianto fotovoltaico nel 2026?

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Il Bonus Ristrutturazione 50% si applica alle nuove costruzioni?

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Qual è la detrazione fiscale per l’installazione di impianti fotovoltaici nel 2026?

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Il Bonus Ristrutturazione 50% è valido anche per il 2026?

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Quali sono i requisiti per ottenere il Bonus Fotovoltaico 2026?

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Quanto costa un impianto fotovoltaico con batteria nel 2026?

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Come viene erogato il Bonus Ristrutturazione 50% nel 2026?

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È possibile ottenere la detrazione del 50% anche per il sistema di accumulo?

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Quali sono i limiti di potenza per accedere al Bonus Ristrutturazione fotovoltaico?

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