Guida Completa al Reverse Charge IVA per Impianti Fotovoltaici

Il reverse charge IVA sposta l'onere fiscale dal fornitore al committente, applica l'aliquota ridotta al 10% sugli impianti fotovoltaici integrati e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Federico Bonomi
July 8, 2025

Dati Principali

Incentivo Fiscale

Tipologia

26 Ottobre 2019

Data Approvazione

31 Dicembre 2026

Chiusura

1 Giugno 2022

Ultimo Aggiornamento

Non Definito

Massimale per Richiedente

Non Definiti

Totale dei Fondi

1. Cos'è il reverse charge IVA per il fotovoltaico e perché esiste

Il reverse charge, o inversione contabile, ribalta il classico meccanismo IVA: non è più il fornitore che addebita e versa l'imposta, ma il committente che la integra in fattura e la riversa all'Agenzia delle Entrate. Sugli impianti fotovoltaici industriali il regime si applica quando l'EPC fattura installazione, ampliamento o revamping a un cliente che possiede partita IVA e sede operativa in Italia. Il fornitore emette la fattura senza addebitare l'IVA, mentre il cliente la rende neutrale a livello finanziario integrandola contestualmente nei registri acquisti e vendite.

Come funziona l'inversione contabile in pratica?

Il flusso operativo segue passaggi distinti, ciascuno con una responsabilità ben definita. Pensa a un installatore che consegna un impianto da 250 kWp su un capannone metalmeccanico: la fattura parte senza IVA, raggiunge il cliente tramite il Sistema di Interscambio e viene completata fiscalmente da chi la riceve. Il passaggio chiave è la doppia annotazione del documento integrato, perché solo così l'IVA risulta sia a debito che a credito nello stesso periodo, con effetto finanziario nullo per l'impresa.

  1. Emissione della fattura senza imposta da parte del fornitore, con codice natura N6.x e dicitura "inversione contabile" obbligatoria.
  2. Integrazione del documento da parte del committente, che applica l'aliquota IVA corretta e calcola l'imposta dovuta.
  3. Annotazione nei registri acquisti e vendite, con doppia registrazione che neutralizza l'effetto a debito tramite il credito di pari importo.

Perché è stato introdotto per il fotovoltaico?

Il legislatore ha esteso il reverse charge al fotovoltaico per chiudere uno spazio di evasione che storicamente colpiva i settori ad alto tasso di subappalto, come edilizia e impiantistica. Quando l'IVA viaggia con la fattura nel circuito tradizionale, esiste il rischio che il fornitore la incassi senza versarla, lasciando lo Stato esposto a una perdita netta. Spostare l'onere a valle elimina questo rischio alla radice, perché chi paga e chi versa coincidono nella stessa partita IVA.

2. Requisiti soggettivi per applicare il reverse charge nel fotovoltaico

Il meccanismo non è opzionale: scatta solo quando entrambe le parti soddisfano contemporaneamente alcune condizioni soggettive. Se anche una manca, ad esempio quando il committente è un privato consumatore o un soggetto in regime forfettario senza opzione, la fattura torna al regime IVA ordinario con aliquota piena addebitata in via tradizionale. La verifica spetta al fornitore prima dell'emissione del documento, perché un errore di qualificazione si ribalta a cascata sull'intera filiera contabile della commessa.

Quali requisiti deve avere il committente?

Le condizioni che devono ricorrere su entrambi i lati della transazione sono le seguenti. Sia fornitore che committente devono essere soggetti passivi IVA — imprese, professionisti o società commerciali iscritte alle anagrafiche dell'Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti devono avere stabile organizzazione sul territorio nazionale ai fini IVA, escludendo committenti esteri privi di rappresentante fiscale italiano. La partita IVA deve essere attiva e regolarmente iscritta, con codici ATECO coerenti con la cessione o prestazione fatturata. La cessione o prestazione deve infine rientrare nelle fattispecie elencate dall'articolo 17 del DPR 633/1972: al di fuori di quel perimetro il meccanismo non si attiva nemmeno tra due soggetti IVA pieni.

Cosa succede se il committente è in regime forfettario?

Il contribuente in regime forfettario riceve la fattura come se fosse un consumatore finale, quindi il fornitore deve addebitare l'IVA in via ordinaria al 10% o al 22% a seconda della prestazione. Un installatore EPC che lavora per una multiutility italiana applica il reverse charge senza problemi; lo stesso installatore che fornisce un impianto su tetto a un microimprenditore forfettario torna invece al regime ordinario, perché il committente non può integrare la fattura nei propri registri IVA.

3. Aliquote IVA per impianti fotovoltaici: 10% ridotta vs 22% standard

Sul fotovoltaico industriale convivono due aliquote IVA molto diverse, e la differenza pesa direttamente sul costo finale dell'investimento. L'aliquota ordinaria del 22% rappresenta il regime base per qualsiasi cessione o prestazione, mentre il 10% si applica come trattamento agevolato agli impianti che producono energia elettrica da fonte solare. Su un investimento da 300.000 euro, la differenza tra le due aliquote vale 36.000 euro di IVA, somma che incide pesantemente sul fabbisogno di cassa anche quando l'imposta è recuperabile a credito.

Quando si applica l'aliquota IVA al 10%?

L'aliquota ridotta non è limitata al solo modulo o all'inverter: copre l'intero ambito di intervento legato alla produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Rientrano nel perimetro agevolato:

  • Impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati al servizio del fabbricato aziendale, comprensivi di moduli, inverter, strutture di supporto e quadristica.
  • Reti di distribuzione di calore-energia derivata da fonti rinnovabili come solare, eolico e geotermico.
  • Installazioni di accumulo elettrochimico funzionalmente collegate a un impianto fotovoltaico produttivo.
  • Componenti accessori indispensabili al funzionamento dell'impianto, come sistemi di monitoraggio e cabine di trasformazione dedicate.

Fino a quando dura il regime agevolato?

Il regime ridotto è disciplinato dall'articolo 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972, ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. La scadenza vincola la pianificazione fiscale di chi sta valutando un revamping o un nuovo impianto: chiudere fatturazione e installazione entro fine 2026 garantisce l'aliquota agevolata, mentre i contratti che slittano oltre la data potrebbero ricadere nel regime ordinario in assenza di ulteriore proroga.

Confronto tra le aliquote IVA applicabili agli impianti fotovoltaici industriali: regime agevolato 10% e regime ordinario 22%, con ambito di applicazione e scadenza vigente.
Aspetto Aliquota IVA 10% (agevolata) Aliquota IVA 22% (ordinaria)
Aliquota applicata 10% 22%
Ambito di applicazione Impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati al fabbricato aziendale; reti di distribuzione di calore-energia da rinnovabili; accumulo elettrochimico connesso all’impianto; componenti accessori (monitoraggio, cabine di trasformazione) Cessioni o prestazioni non rientranti nel perimetro del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972; fornitura di componenti sciolti senza posa integrata
Base normativa Art. 17, commi 5 e 6, DPR 633/1972 — n. 127-quinquies Tabella A, Parte III Regime IVA ordinario (assenza di esenzione o aliquota ridotta specifica)
Scadenza del regime 31 dicembre 2026 (proroga D.L. 73/2022, recepimento Direttiva UE 2022/890) Senza scadenza (regime base permanente)
Esempio su investimento da 300.000 € IVA: 30.000 € IVA: 66.000 € (+36.000 € rispetto all’agevolata)

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4. Come emettere la fattura in reverse charge: codice N6.7 e integrazione

La fatturazione in inversione contabile si gioca su due responsabilità separate: il fornitore emette un documento privo di IVA con causale precisa, il committente lo completa fiscalmente entro il mese di ricezione. Tutto passa per la fattura elettronica veicolata dal Sistema di Interscambio, quindi la corretta codifica del campo natura è il punto critico per evitare lo scarto del documento o, peggio, una contestazione in sede di verifica.

Perché N6.7 e non N6.3? La distinzione pratica per i lavori fotovoltaici

La famiglia N6.x raggruppa sottocodici diversi, ciascuno legato a una specifica fattispecie di reverse charge. N6.3 riguarda i subappalti nel settore edile, dove il contratto è stipulato tra un appaltatore principale e un subappaltatore che lavora per conto di quest'ultimo. N6.7 copre invece le prestazioni di servizi nel settore edile e affini rese direttamente al committente finale, compresi gli interventi di installazione, ampliamento e rifacimento di impianti fotovoltaici integrati al fabbricato. Usare N6.3 in luogo di N6.7 — o viceversa — non comporta necessariamente lo scarto automatico da parte del Sistema di Interscambio, ma espone a contestazioni in sede di verifica fiscale perché la sottocodifica identifica la natura giuridica dell'operazione. Il criterio di scelta è il rapporto contrattuale: se l'EPC lavora direttamente per il committente proprietario dell'impianto, il codice corretto è N6.7; se l'EPC è a sua volta subappaltato da un general contractor, si valuta N6.3 in funzione del contratto quadro.

Quali sono i passaggi per emettere la fattura senza IVA?

Il fornitore segue una sequenza precisa per produrre un documento conforme alle regole di fatturazione elettronica:

  1. Compilazione dell'XML con causale dedicata, riportando in modo esplicito la dicitura "inversione contabile" nel campo descrizione.
  2. Inserimento del codice natura N6.7 per le prestazioni di installazione e rifacimento di impianti fotovoltaici integrati al fabbricato del committente.
  3. Indicazione dell'imponibile per ciascuna riga, lasciando il campo imposta valorizzato a zero.
  4. Trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, che inoltra il documento al cassetto fiscale del cliente.

Come integra il committente la fattura ricevuta?

Una volta ricevuta la fattura, il committente ha l'obbligo di integrarla entro il mese di ricezione e comunque non oltre quindici giorni dall'arrivo del documento. La procedura si articola così:

  1. Applicazione dell'aliquota IVA pertinente sull'imponibile, tipicamente il 10% per gli interventi fotovoltaici agevolati.
  2. Annotazione del documento nel registro vendite entro il mese di ricezione, con l'IVA esposta a debito.
  3. Specchio registrato anche nel registro acquisti per maturare l'IVA a credito di pari importo, generando l'effetto neutralizzante che azzera l'esborso finanziario.

Come si calcola il reverse charge su un impianto fotovoltaico da 250 kWp?

Un esempio concreto chiarisce i numeri. Un EPC che installa un impianto da 250 kWp su un capannone industriale per un valore di 220.000 euro emette la fattura con imponibile 220.000 euro, campo imposta zero e codice natura N6.7. Il committente riceve il documento, applica l'aliquota ridotta al 10% e calcola 22.000 euro di IVA. Annota la fattura integrata per 22.000 euro nel registro vendite a debito e per lo stesso importo nel registro acquisti a credito: effetto netto zero a livello finanziario. L'unico flusso di cassa reale tra le parti resta l'imponibile di 220.000 euro; l'IVA transita solo in contabilità e non genera esborso aggiuntivo per l'azienda committente, a condizione che sia in regime di detrazione piena.

Differenze tra i codici natura N6.7 e N6.3 per la fatturazione in reverse charge di impianti fotovoltaici: ambito, rapporto contrattuale e rischio di contestazione.
Criterio N6.7 — Prestazioni edili e affini dirette al committente N6.3 — Subappalti nel settore edile
Rapporto contrattuale EPC lavora direttamente per il committente finale proprietario dell’impianto EPC è subappaltato da un general contractor che ha il contratto principale con il committente
Applicazione tipica nel fotovoltaico Installazione, ampliamento o rifacimento di impianti fotovoltaici integrati al fabbricato del committente Lavori affidati in subappalto dall’appaltatore principale nell’ambito di cantieri edili complessi
Codice corretto se usato in modo errato Non comporta scarto automatico dal Sistema di Interscambio, ma espone a contestazioni in sede di verifica fiscale Non comporta scarto automatico dal Sistema di Interscambio, ma la sottocodifica identifica la natura giuridica dell’operazione
Criterio di scelta Contratto diretto con il committente proprietario: si usa N6.7 Contratto quadro con general contractor: si valuta N6.3 in funzione del contratto

5. Esclusioni: quando il reverse charge non si applica al fotovoltaico

Non ogni impianto fotovoltaico rientra nell'inversione contabile: la disciplina chiede un nesso funzionale tra l'impianto e l'attività aziendale del committente, e quando questo nesso si spezza il regime ordinario riprende il suo posto. La distinzione decisiva ruota intorno al concetto di integrazione, sia fisica che catastale, dell'impianto rispetto alla struttura produttiva. Per chi gestisce portafogli di asset rinnovabili distribuiti su più sedi, la valutazione caso per caso diventa parte integrante della due diligence fiscale di ogni progetto.

In uno scenario esemplificativo per un operatore che gestisce oltre cinque sedi produttive in aree industriali distinte, la verifica catastale di ciascun impianto può richiedere una ricognizione caso per caso delle pertinenze censite. Un capannone con area esterna accatastata come pertinenza dell'unità produttiva tende a soddisfare il requisito di integrazione funzionale; un magazzino su particella autonoma separata generalmente non lo soddisfa, indipendentemente dalla connessione elettrica. In questi contesti, la prassi di interpellare preventivamente l'Agenzia delle Entrate — attraverso lo strumento dell'interpello ordinario — consente di cristallizzare il trattamento IVA prima dell'emissione delle fatture di cantiere.

Le Circolari 14/E/2015 e 37/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate hanno fissato il perimetro interpretativo ancora oggi vigente: il reverse charge si applica quando esiste un legame funzionale tra il sistema fotovoltaico e il fabbricato al cui servizio è destinato, indipendentemente dalla modalità di ancoraggio fisico. Rientra nel perimetro un impianto integrato al tetto di un capannone produttivo o installato a terra in un'area di pertinenza catastale del medesimo immobile; ne è escluso qualsiasi sistema che insiste su una particella agricola o su un manufatto censito in categoria catastale autonoma privo di rapporto funzionale con l'attività aziendale del committente.

Quali tipologie di impianti sono escluse?

I casi di esclusione più frequenti riguardano configurazioni in cui l'impianto vive una vita autonoma rispetto al fabbricato aziendale principale:

  • Impianti a terra non integrati al fabbricato: tipico esempio sono i campi fotovoltaici installati su appezzamenti agricoli o industriali separati dall'edificio principale dove si svolge l'attività.
  • Immobili in categoria catastale autonoma D/1 e D/10: quando l'impianto insiste su un manufatto censito separatamente e non costituisce pertinenza dell'unità produttiva, esce dal perimetro del reverse charge.
  • Strutture accessorie non essenziali al fabbricato: parcheggi, pensiline isolate o tettoie non al servizio del ciclo produttivo principale dell'azienda non rientrano nel meccanismo agevolato.
  • Cessioni di moduli, inverter o componenti sciolti, non accompagnate dalla relativa posa in opera o messa in servizio, che restano nel regime IVA ordinario perché manca la prestazione di installazione integrata.

Quale criterio usa l'Agenzia delle Entrate per valutare l'integrazione?

L'Agenzia guarda al collegamento funzionale tra l'impianto e l'attività produttiva del committente, valutando il collegamento fisico con il fabbricato principale, la categoria catastale dell'immobile e la destinazione dell'energia prodotta verso l'autoconsumo aziendale. Un capannone produttivo con tetto fotovoltaico ricade nell'inversione contabile; un parcheggio dipendenti separato dall'edificio con pensiline fotovoltaiche, no, perché manca il requisito di integrazione funzionale che il legislatore richiede. Nei casi dubbi, l'interpello all'Agenzia rimane lo strumento più sicuro per cristallizzare il trattamento prima della fatturazione.

Tipologie di impianti fotovoltaici escluse dal regime di inversione contabile: per ciascuna la configurazione tipica, il motivo dell’esclusione e il regime IVA conseguente (Circolari AdE 14/E/2015 e 37/E/2015).
Tipologia esclusa Configurazione tipica Motivo dell’esclusione Regime IVA applicabile
Impianti a terra non integrati al fabbricato Campi fotovoltaici su appezzamenti agricoli o industriali separati dall’edificio principale Manca il nesso di integrazione funzionale con l’attività aziendale del committente IVA ordinaria (10% se produzione energia da rinnovabili; 22% per forniture di soli componenti)
Immobili in categoria catastale autonoma (D/1, D/10) Impianto su manufatto censito separatamente che non costituisce pertinenza dell’unità produttiva L’immobile non è catastalmente annesso all’unità produttiva: manca il legame funzionale richiesto IVA ordinaria
Strutture accessorie non essenziali al ciclo produttivo Parcheggi, pensiline isolate o tettoie non al servizio dell’attività aziendale principale Assenza del requisito di integrazione funzionale con il fabbricato produttivo IVA ordinaria
Cessione di componenti sciolti senza posa integrata Fornitura di moduli, inverter o quadristica senza la relativa installazione o messa in servizio Manca la prestazione di installazione integrata che attiva il reverse charge IVA ordinaria (tipicamente 22% sulla cessione di beni)

6. Agrivoltaico e reverse charge: il chiarimento della Risposta AdE 156/2025

L'agrivoltaico occupa una posizione fiscale distinta rispetto al fotovoltaico industriale classico, e la Risposta n. 156 del 16 giugno 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha chiuso la questione interpretativa con una posizione netta. Gli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli sono esclusi dal regime di inversione contabile, perché manca il presupposto fondamentale su cui si regge l'intero meccanismo: il legame funzionale con un edificio. L'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del DPR 633/1972 — la norma che estende il reverse charge alle prestazioni nel settore edile e affini — richiede che l'intervento sia «relativo a edifici», requisito che per definizione un impianto su terreno agricolo non soddisfa.

Qual è il test del legame funzionale con l'edificio secondo l'Agenzia delle Entrate?

Le Circolari 14/E/2015 e 37/E/2015 hanno stabilito il metodo di verifica che l'Agenzia applica ancora oggi: conta la relazione funzionale tra il sistema fotovoltaico e il fabbricato, non la modalità fisica di ancoraggio. Un impianto integrato al tetto di un capannone produttivo supera il test: è fisicamente connesso all'edificio e serve l'autoconsumo dell'attività svolta al suo interno. Un impianto a terra in area di pertinenza catastale dell'immobile può superarlo, se la particella è catastalmente annessa all'unità produttiva. Un impianto agrivoltaico su terreno agricolo non lo supera mai, perché insiste su una particella che per natura è separata da qualsiasi fabbricato aziendale e non ne costituisce pertinenza funzionale. Nei casi dubbi, la Risposta 156/2025 conferma che l'interpello preventivo all'Agenzia è la strada per cristallizzare il trattamento prima dell'emissione delle fatture.

Agrivoltaico avanzato e semplice: quale regime IVA applicare dopo la Risposta 156/2025?

La distinzione tra agrivoltaico avanzato (strutture su palo elevate che permettono la coltivazione sottostante) e agrivoltaico semplice (pannelli su struttura fissa a bassa altezza) non cambia la conclusione fiscale: entrambe le configurazioni insistono su terreno agricolo e non possono vantare il legame funzionale con un edificio richiesto dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del DPR 633/1972. Il fornitore che installa un impianto agrivoltaico deve pertanto addebitare l'IVA in via ordinaria — al 22% se l'operazione riguarda la sola fornitura di componenti, al 10% se rientra nelle prestazioni sugli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972. Il cliente non può integrare la fattura: la riceve con IVA esposta e la porta in detrazione secondo le regole ordinarie del proprio regime fiscale. L'eventuale errore di applicazione del reverse charge su un agrivoltaico espone entrambe le parti alle sanzioni da 500 a 10.000 euro previste dall'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/97.

7. Manutenzione di impianti fotovoltaici e reverse charge

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su un impianto fotovoltaico già installato rientrano nel reverse charge, anche quando l'intervento è affidato a un soggetto diverso dall'EPC originario.

La logica è funzionale: conta il legame tra prestazione e impianto integrato all'attività aziendale, non l'identità del fornitore che esegue il servizio. Una sostituzione di stringa, un rifacimento degli inverter o una pulizia programmata dei moduli ricadono nel regime di inversione contabile a condizione che l'impianto sottostante sia integrato al fabbricato del committente.

La manutenzione rientra sempre nel reverse charge?

L'applicazione richiede però che l'impianto manutenuto rispetti gli stessi requisiti di integrazione fisica e catastale visti nel paragrafo sulle esclusioni. Se il fotovoltaico si trova su un immobile autonomo escluso dal regime, anche la manutenzione segue il regime ordinario con IVA addebitata in fattura. Il dato pratico è che la qualifica fiscale segue l'impianto, non la singola operazione: chi gestisce contratti di gestione e manutenzione per più siti deve quindi tenere traccia caso per caso del trattamento applicabile, perché un contratto quadro non uniforma automaticamente la qualifica IVA dei singoli interventi.

Quali interventi di manutenzione sono coperti?

Il perimetro coperto è ampio e va oltre la sola riparazione di guasti. Ricadono nel meccanismo agevolato gli interventi di pulizia periodica dei moduli, la sostituzione di componenti elettrici (inverter, sezionatori, quadri di stringa), il rifacimento con aggiornamento tecnologico verso pannelli a maggiore efficienza, e i lavori di adeguamento normativo legati a evoluzioni delle regole CEI. Anche la sostituzione integrale del campo moduli a fine vita utile rientra nel reverse charge quando l'impianto resta integrato al fabbricato originario, mentre lo spostamento dell'impianto su un sito diverso richiede una valutazione autonoma del nuovo perimetro fiscale.

8. Sanzioni ed errori da evitare nell'applicazione del reverse charge

Sbagliare la gestione dell'inversione contabile costa, e il D.Lgs. 87/2024 entrato in vigore il 1° settembre 2024 ha ridisegnato l'impianto sanzionatorio rendendolo più rigido e proporzionato. L'errore più costoso è la mancata applicazione del reverse charge in fattura, perché trasforma un adempimento neutro in un onere economico effettivo per l'impresa.

Qual è la sanzione per la mancata inversione contabile?

La sanzione amministrativa va da 500 a 10.000 euro, prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/97, nel testo riformato dal D.Lgs. 87/2024. La sanzione si applica a chi avrebbe dovuto integrare la fattura e ha omesso di farlo, oppure a chi ha addebitato l'IVA in regime ordinario quando il reverse charge sarebbe stato obbligatorio. L'importo varia all'interno della forbice in funzione della gravità della condotta e della collaborazione dimostrata dal contribuente in sede di verifica.

Quali sono gli errori operativi più frequenti?

Gli errori che si ripetono nella prassi quotidiana sono pochi e riconoscibili:

  • Codice natura N6.x errato o assente: la fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio o, se accettata, espone il fornitore a contestazioni in sede di verifica.
  • Doppia annotazione omessa nei registri: il committente integra il documento solo nel registro acquisti o solo in quello vendite, compromettendo la neutralità del meccanismo.
  • Applicazione del reverse charge su impianti esclusi: errore tipico su parcheggi o immobili autonomi, dove il regime ordinario sarebbe quello corretto.
  • Mancato rispetto del termine di integrazione di quindici giorni dalla ricezione, con slittamento dell'IVA al periodo successivo e potenziale contestazione.

Cosa cambia con il DL 84/2025 per il reverse charge fotovoltaico?

Il decreto-legge n. 84/2025, convertito con la legge n. 108/2025, ha esteso il regime di inversione contabile al settore della logistica e dei trasporti, introducendo il codice tributo 6045 per i versamenti F24 in questo comparto. Per il fotovoltaico le regole non cambiano: il DL 84/2025 non modifica né l'articolo 17, comma 6, lett. a-ter, del DPR 633/1972 né le aliquote agevolate già in vigore. La proroga del regime IVA agevolato al 31 dicembre 2026 era già stata definita dal decreto-legge n. 73/2022, in recepimento della Direttiva UE 2022/890. Chi opera nel fotovoltaico non deve quindi applicare il codice 6045 né aspettarsi variazioni di procedura: le regole operative restano quelle consolidate dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, con N6.7 per le prestazioni EPC dirette al committente e integrazione della fattura entro quindici giorni dalla ricezione.

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Domande Frequenti

Quando si applica il reverse charge IVA agli impianti fotovoltaici?

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Quale aliquota IVA si applica agli impianti fotovoltaici industriali?

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Quando non si applica il reverse charge agli impianti fotovoltaici?

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Quale codice natura IVA si usa per il reverse charge fotovoltaico?

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Come funziona la fattura elettronica in reverse charge sul Sistema di Interscambio?

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Quali sono i vantaggi fiscali del reverse charge negli impianti fotovoltaici?

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Quali sono le condizioni per applicare il reverse charge nel fotovoltaico?

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Quali impianti fotovoltaici sono esclusi dal reverse charge?

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Quali errori evitare nell'applicazione del reverse charge per non incorrere in sanzioni?

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