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Impianti Realizzati
La localizzazione degli impianti FER in aree idonee può rendere il permitting più rapido e prevedibile. Una guida chiara per imprese, developer e Pubblica Amministrazione.

Le aree idonee sono diventate un elemento centrale nello sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili perché non riguardano soltanto la disponibilità di un sito, ma il rapporto tra localizzazione, compatibilità territoriale e regime autorizzativo. Il DM 21 giugno 2024 chiarisce che le Regioni devono individuare superfici e aree idonee nelle quali è previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse.
Per le imprese questo significa una cosa molto concreta: la localizzazione dell’impianto FER non incide solo su producibilità, connessione o disponibilità della superficie, ma anche sulla qualità del percorso autorizzativo. Un sito collocato in un’area idonea parte, almeno sul piano normativo, da una posizione più favorevole rispetto a un sito localizzato in un’area ordinaria o in un contesto più problematico.
Per la Pubblica Amministrazione, invece, le aree idonee sono uno strumento di pianificazione. Servono a collegare gli obiettivi di decarbonizzazione, la distribuzione territoriale degli impianti e la riduzione dei tempi del permitting. Il decreto aree idonee è stato infatti costruito proprio per accelerare la realizzazione degli impianti FER nel quadro delle politiche energetiche nazionali.
Il vantaggio principale delle aree idonee è di natura procedurale. L’articolo 22 del d.lgs. 199/2021 prevede che, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio ma non vincolante. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che i termini delle procedure autorizzative siano ridotti di un terzo.
Questo non significa che l’impianto sia automaticamente autorizzato o che vengano meno verifiche e controlli. Significa però che la localizzazione in area idonea può rendere il procedimento più lineare, meno esposto a stalli istruttori e più prevedibile sotto il profilo dei tempi.
Per un’impresa, i vantaggi autorizzativi si traducono soprattutto in:
Nel quadro strategico più ampio, anche il PNIEC 2024 lega la diffusione delle FER al rafforzamento delle semplificazioni, della digitalizzazione dei processi autorizzativi e della standardizzazione dei modelli regionali e locali
Nel fotovoltaico industriale e più in generale nei progetti FER, la scelta del sito non può più essere letta soltanto in termini tecnici o immobiliari. Deve essere valutata anche come variabile autorizzativa e strategica.
Un progetto localizzato in area idonea può partire da una base più solida. Questo incide non solo sulla gestione del procedimento, ma anche sulla sostenibilità economica complessiva dell’iniziativa.
Tempi più leggibili, minore incertezza e migliore tenuta del percorso autorizzativo possono riflettersi sulla programmazione industriale, sulla struttura finanziaria del progetto e sulla capacità dell’impresa di pianificare approvvigionamenti, investimenti e fasi esecutive.
Per questo motivo, nella scelta di un sito per impianti FER conviene considerare almeno questi fattori:
Il PNIEC 2024 conferma inoltre che la disciplina delle aree idonee va letta in funzione degli obiettivi al 2030 e della necessità di individuare aree particolarmente adatte all’installazione di impianti, in particolare fotovoltaici ed eolici, anche in vista delle future aree di accelerazione previste dalla RED III.
La differenza tra un progetto teoricamente realizzabile e un progetto concretamente sviluppabile dipende spesso dalla qualità della localizzazione. Non basta che un’area sia disponibile: deve anche essere compatibile, difendibile e gestibile sul piano procedurale.
È qui che le aree idonee possono diventare un vantaggio competitivo. Quando la localizzazione dell’impianto FER avviene in un contesto territorialmente e amministrativamente più favorevole, l’impresa può lavorare con maggiore chiarezza su tempi, costi indiretti, probabilità di completamento del progetto e dialogo con i soggetti pubblici coinvolti.
Dal punto di vista operativo, questo può aiutare a:
Resta però un limite da tenere fermo. Semplificazione non significa deregolazione. Il decreto aree idonee richiama infatti la necessità di contemperare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione con la minimizzazione degli impatti su ambiente, territorio, patrimonio culturale e paesaggio.
Il valore delle aree idonee sta quindi nell’equilibrio tra accelerazione e tutela, non nell’eliminazione dei presìdi autorizzativi.
Le aree idonee incidono direttamente sulla localizzazione degli impianti FER e, di conseguenza, sulla fattibilità complessiva dei progetti. Per le imprese non sono una semplice etichetta territoriale, ma un fattore che condiziona tempi, pareri, struttura del procedimento e rischio autorizzativo. Il fatto che nelle aree idonee il parere paesaggistico sia obbligatorio ma non vincolante e che i termini siano ridotti di un terzo rende evidente il loro peso strategico nella fase di sviluppo.
Per la Pubblica Amministrazione, invece, la disciplina delle aree idonee è una leva di pianificazione utile a governare in modo più ordinato la crescita delle rinnovabili sul territorio, in coerenza con gli obiettivi nazionali e con il quadro europeo di accelerazione del permitting.
Nel fotovoltaico industriale, in particolare, la localizzazione deve ormai essere letta anche come una scelta autorizzativa. Ed è proprio qui che le aree idonee possono fare la differenza: aiutano a ridurre il rischio a monte e a trasformare un progetto potenziale in un progetto realmente sviluppabile.
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