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Guida operativa al contributo a fondo perduto dell'80% per l'intervento aggiuntivo fotovoltaico nel Bando ISI INAIL 2025/2026: requisiti, massimale di 20.000 € e click day per la bonifica amianto.

Il bonus fotovoltaico all'80% è l'intervento aggiuntivo previsto dall'Asse 3 del Bando ISI INAIL 2025/2026, che affianca alla bonifica dell'amianto un finanziamento dedicato all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura bonificata. La novità strutturale di questa edizione è la possibilità di abbinare al progetto principale un intervento integrativo, finanziato con un'aliquota più elevata rispetto al 65% standard del bando.
L'avviso pubblico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025, in attuazione dell'art. 11 del d.lgs. 81/2008. La 16ª edizione del Bando ISI ha una dotazione complessiva di 600 milioni di euro a fondo perduto, suddivisa per Regione e per asse di finanziamento secondo il riparto contenuto negli allegati regionali e provinciali. Il contributo è erogato in conto capitale, in regime de minimis, e calcolato sulle spese al netto dell'IVA.
Il bando finanzia progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolati in cinque assi principali. Sull'Asse 3 dedicato all'amianto, due voci procedono in parallelo:
Restano invece esclusi incapsulamento, confinamento e sovracopertura, perché non rispondono alla logica di prevenzione primaria dell'asse: l'obiettivo è eliminare la fibra di amianto, non isolarla.
La dotazione di 600 milioni copre cinque assi tematici: rischi tecnopatici, rischi infortunistici e modelli organizzativi, bonifica dell'amianto, micro e piccole imprese di settori specifici, imprese agricole. Su quasi tutti gli assi (con l'eccezione dell'Asse 1.2 e dell'Asse 5) le imprese possono affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, finanziato fino all'80% nel limite di 20.000 euro e comunque entro la differenza tra 130.000 euro e l'importo del progetto principale.
L'intensità contributiva ordinaria è del 65% sulle spese ammissibili, con un minimo di spesa di 5.000 euro e un massimale di 130.000 euro per progetto. Sull'Asse 1.2 dedicato ai modelli di responsabilità sociale e sulla quota giovani agricoltori dell'Asse 5 l'aliquota sale all'80%, mentre le imprese agricole con meno di 50 dipendenti possono accedere senza la soglia minima di 5.000 euro. Per le sole imprese agricole il massimale per progetto è ridotto a 50.000 euro.
Il meccanismo dell'intervento aggiuntivo all'80% non si esaurisce con il fotovoltaico abbinato all'amianto: il bando 2025/2026 lo prevede anche su altri assi, ognuno con una linea complementare specifica. Sull'Asse 2 dedicato ai rischi infortunistici rientrano l'adozione di DPI intelligenti e di sistemi di protezione individuale connessi, che monitorano in tempo reale l'esposizione del lavoratore e dialogano con i sistemi gestionali aziendali. Sull'Asse 1.1 e sull'Asse 4 l'intervento aggiuntivo riconosce invece l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati UNI EN ISO 45001:2023 da organismi accreditati EA/MLA o IAF/MLA.
In tutti i casi il vincolo finanziario è identico a quello del fotovoltaico: copertura all'80% delle spese ammissibili, contributo massimo di 20.000 euro e rispetto del massimale complessivo di 130.000 euro per progetto. L'intervento aggiuntivo è erogabile solo se abbinato a un progetto principale ammissibile sull'asse di riferimento e si rendiconta come voce distinta dalla spesa principale, con separazione contabile obbligatoria in fase di rendicontazione.
L'accesso al contributo è riservato a soggetti imprenditoriali con un'unità produttiva attiva sul territorio italiano e una copertura in cemento-amianto da rimuovere. I privati cittadini sono esclusi, così come gli immobili strumentali a uso residenziale: l'agevolazione vale solo per coperture pertinenziali a un'attività economica iscritta al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di pubblicazione del bando.
Oltre alla qualifica soggettiva, l'ammissibilità è subordinata alla verifica di una serie di requisiti documentali e contributivi al momento dell'invio della domanda. Il bando "congela" la situazione aziendale alla data di pubblicazione del 18 dicembre 2025: le carenze documentali rilevate dopo questa data non sono sanabili e producono l'inammissibilità diretta della domanda, indipendentemente dal punteggio raggiunto.
La platea dei beneficiari è ampia ma rigorosamente delimitata. Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:
Ogni soggetto può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva, riferita a una sola tipologia di progetto e a una sola Regione o Provincia Autonoma. La regola della domanda unica vale anche per i gruppi societari che condividono partita IVA.
L'impresa richiedente deve dimostrare la regolarità sostanziale e formale della propria posizione contributiva e patrimoniale. I requisiti minimi richiesti sono:
Dal 2026 si aggiunge il CUP (Codice Unico di Progetto), reso obbligatorio dal Codice Incentivi (D.Lgs. 184/2025): la sua mancanza in fase di domanda determina l'inammissibilità automatica e non è recuperabile in sede di rendicontazione.
Sono esclusi dal contributo i soggetti che ricadono in una o più delle seguenti condizioni:
Il mancato rispetto anche di un solo requisito comporta l'esclusione dell'intera domanda. Per questo motivo la verifica preliminare dei requisiti deve essere completata prima della pubblicazione delle Regole tecniche, prevista per il 15 maggio 2026.
L'intervento fotovoltaico previsto dall'Asse 3 non è un bando autonomo ma un'integrazione obbligatoriamente abbinata al progetto principale di bonifica. Il razionale è coerente: la copertura liberata dall'amianto offre una superficie pulita e disponibile sulla quale installare moduli fotovoltaici, valorizzando l'investimento di rifacimento e abilitando l'autoconsumo aziendale. Il contributo è in conto capitale e si somma all'agevolazione principale, sempre nel rispetto del massimale complessivo di 130.000 euro per progetto.
La logica dell'80% riconosce che il fotovoltaico non sarebbe finanziabile come investimento standalone nell'ambito della sicurezza sul lavoro: l'aliquota maggiorata serve da incentivo aggiuntivo per chi compie un intervento di bonifica e sceglie contestualmente di trasformare la copertura in un asset produttivo. Senza il progetto principale di rimozione amianto, la quota fotovoltaica non è erogabile.
L'aliquota di copertura è dell'80% sulle spese ammissibili dell'impianto, con un contributo massimo specifico di 20.000 euro per la sola voce fotovoltaica. La potenza massima finanziabile è pari a 20 kW nominali, soglia coerente con il massimale economico: a 1.000 €/kW di costo di riferimento, l'investimento ammissibile dichiarato si attesta sui 25.000 euro, su cui l'80% restituisce esattamente i 20.000 euro del cap.
Il contributo specifico fotovoltaico è ulteriormente vincolato dal tetto complessivo di 130.000 euro per progetto, calcolato sommando intervento principale e intervento aggiuntivo. In pratica, la quota fotovoltaica è erogabile fino al minore tra 20.000 euro e la differenza tra 130.000 euro e il contributo richiesto per la bonifica. Quando la bonifica satura il massimale principale, l'intervento aggiuntivo non può essere riconosciuto.
Una conseguenza operativa: l'intervento fotovoltaico non può superare il valore economico del progetto principale di bonifica. La logica è di proporzionalità — l'integrazione resta sussidiaria, non può diventare il centro di gravità del finanziamento.
Il dimensionamento dell'impianto deve essere strettamente proporzionato al fabbisogno energetico della sede produttiva interessata dalla bonifica. La logica è chiaramente vincolata all'autoconsumo: non sono ammessi sovradimensionamenti destinati alla sola immissione in rete, e la relazione tecnica deve documentare l'analisi dei consumi storici dell'unità produttiva e la coerenza tra producibilità attesa e prelievo annuo.
Sotto il profilo strutturale, l'impianto deve essere compatibile con la nuova copertura. Il progetto deve verificare la portata del manto di sostituzione, l'orientamento e l'inclinazione delle falde, la presenza di ombreggiamenti significativi e il rispetto delle distanze di sicurezza dai bordi e dai canali di gronda. L'integrazione meccanica con il manto di copertura è un punto critico per la valutazione tecnica e va affrontata già in fase di asseverazione.
L'impianto deve essere connesso alla rete elettrica secondo le procedure semplificate del GSE, e il punto di consegna deve coincidere con il POD aziendale. Le configurazioni con cessione totale dell'energia in rete non rientrano nell'autoconsumo richiesto dal bando e fanno decadere l'ammissibilità del contributo aggiuntivo.
Il perimetro delle spese ammissibili è delimitato da una logica di stretta funzionalità all'autoconsumo. Rientrano nelle voci finanziabili:
Restano fuori perimetro leasing, beni usati, IVA recuperabile e oneri di connessione che non risultino strettamente funzionali all'impianto. La separazione contabile tra spese fotovoltaiche e spese di bonifica è obbligatoria in fase di rendicontazione: una commistione delle voci comporta la rideterminazione del contributo o, nei casi più gravi, la revoca.
L'Asse 3 del Bando ISI INAIL è dedicato in via esclusiva alla rimozione dei materiali contenenti amianto dagli ambienti di lavoro, attività classificata dal d.lgs. 81/2008 come misura di prevenzione primaria del rischio. L'esposizione alle fibre aerodisperse di amianto è correlata a patologie respiratorie gravi: asbestosi, mesotelioma pleurico e tumore polmonare, con periodi di latenza che possono superare i trent'anni dall'inizio dell'esposizione.
Il bando finanzia esclusivamente gli interventi che eliminano la fonte di rischio alla radice: rimozione integrale del materiale e sostituzione della funzione strutturale persa. Non sono ammessi i metodi di gestione dell'amianto in opera, perché non risolvono il rischio ma lo procrastinano. Il principio guida è la prevenzione primaria, non la mitigazione.
Il contributo copre l'intero ciclo di trattamento del materiale contaminato e il ripristino della funzione edilizia. Le opere ammissibili comprendono:
È obbligatorio prevedere la messa in sicurezza dell'area di cantiere, la redazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 e la notifica preventiva all'ASL competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
Le tecniche che lasciano il materiale in opera non sono finanziate dall'edizione 2025/2026 dell'avviso. Sono espressamente escluse:
L'esclusione dei metodi alternativi alla rimozione riflette un'evoluzione strategica del bando: nelle edizioni precedenti questi interventi erano ammessi, ma le statistiche di efficacia hanno dimostrato che la bonifica integrale è l'unica soluzione che risolve permanentemente il rischio per i lavoratori e per l'ambiente circostante.
La spesa ammissibile non corrisponde al preventivo reale ma al minore tra il preventivo e i massimali unitari fissati dall'allegato tecnico del bando. I parametri di riferimento sono:
In presenza di un preventivo superiore al massimale unitario, la differenza resta a carico dell'impresa: il contributo si calcola sempre sulla soglia tecnica, non sull'importo fatturato. Per progetti di importo pari o superiore a 30.000 euro è ammessa un'anticipazione fino al 50% dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, condizione che facilita la copertura finanziaria del cantiere prima della rendicontazione.
L'effetto economico combinato di bonifica al 65% e fotovoltaico all'80% trasforma un obbligo di messa in sicurezza in un investimento sostanzialmente compensato dal contributo pubblico. Su un progetto integrato medio, il fondo perduto totale può coprire intorno al 70% dell'investimento aziendale, lasciando a carico dell'impresa una quota residuale che varia in funzione della superficie bonificata e della potenza installata.
Il calcolo non è banale: ogni voce ha un proprio massimale unitario e un proprio cap, e il regime de minimis impone un plafond complessivo triennale che limita la cumulabilità con altri aiuti di Stato. La verifica preliminare della capienza de minimis è quindi un passaggio obbligato prima di valutare la sostenibilità economica del progetto.
Il calcolo segue una sequenza in tre passaggi che vanno applicati in ordine:
Un esempio numerico chiarisce il meccanismo. Su una copertura industriale di 800 m² con preventivo di bonifica di 50.000 euro, la spesa ammissibile è 800 × 60 = 48.000 euro (il minore tra preventivo e massimale unitario), il contributo è 48.000 × 0,65 = 31.200 euro a fondo perduto. Per un impianto fotovoltaico abbinato da 20 kW con costo di 25.000 euro, il contributo è 25.000 × 0,80 = 20.000 euro. Il totale del fondo perduto è 51.200 euro su un investimento complessivo di 73.000 euro, con un esborso netto aziendale di 21.800 euro pari a circa il 30% dell'investimento.
In uno scenario tipico — un'azienda manifatturiera del Nord-Est con capannone di proprietà costruito negli anni Ottanta e copertura in cemento-amianto di circa 1.200 m² — il preventivo della ditta specializzata si attesta intorno ai 70.000-75.000 euro per la bonifica e ai 22.000-24.000 euro per un impianto da 18-20 kW abbinato. Il contributo INAIL atteso si aggira sui 65.000-67.000 euro, lasciando un esborso netto aziendale dell'ordine dei 30.000 euro distribuiti su 12-18 mesi di cantiere. Per imprese che già pagano la rimozione amianto come obbligo non posticipabile, l'aggiunta del fotovoltaico finisce spesso per costare meno della sola bonifica senza incentivo, perché il contributo aggiuntivo all'80% supera ampiamente il delta investimento sull'impianto.
Quando la bonifica satura da sola il massimale di 130.000 euro, l'intervento aggiuntivo non è erogabile. Per questo motivo i progetti molto grandi sono meno convenienti rispetto a interventi su superfici medie tra i 500 e i 2.000 metri quadrati, dove resta capienza per la quota fotovoltaica.
Il contributo è erogato in conto capitale a saldo, dopo la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Per ridurre il fabbisogno di liquidità durante il cantiere il bando prevede due meccanismi di anticipazione:
Il regime de minimis pone un limite alla cumulabilità con altri aiuti di Stato. Il plafond triennale è di 300.000 euro per impresa unica, aggiornato dal Regolamento UE 2023/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento 1407/2013. La verifica si effettua sommando il contributo INAIL atteso ai contributi ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari da qualunque amministrazione pubblica.
Il bando non è cumulabile sul medesimo investimento con altre agevolazioni a fondo perduto che coprono le stesse voci di spesa. È invece compatibile con misure complementari come il Conto Termico per gli interventi di efficientamento energetico, e con la Transizione 5.0 sulle quote di investimento non coperte dal contributo INAIL, purché i macchinari soddisfino i requisiti di efficienza energetica della misura europea. La doppia copertura sulla stessa fattura resta in ogni caso esclusa.
Il perimetro delle spese ammissibili è definito dal principio di stretta funzionalità all'intervento di bonifica e all'eventuale impianto fotovoltaico aggiuntivo. Le spese devono riferirsi a progetti non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello telematico, fissata per le 18:00 del 28 maggio 2026: qualsiasi cantiere iniziato prima di questa data, anche solo con la consegna dei materiali, esce dal perimetro finanziabile.
L'IVA recuperabile non è ammissibile, mentre lo è quella indetraibile per le imprese in regime forfettario o per voci di spesa specificamente non recuperabili. Il calcolo del contributo si effettua sempre al netto dell'IVA recuperabile: questa scelta evita la duplicazione tra contributo pubblico e detrazione fiscale e impone una corretta tenuta della contabilità separata per il progetto.
Oltre alle voci di intervento diretto, il bando riconosce un perimetro di costi tecnici e professionali strettamente connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera. Sono ammissibili:
I costi tecnici devono essere espressamente previsti nel quadro economico del progetto e contenuti entro il limite percentuale stabilito dall'allegato del bando, che generalmente non supera il 15-20% dell'importo lavori. La separazione contabile tra costi tecnici per la bonifica e costi tecnici per il fotovoltaico è obbligatoria, perché ciascuna voce è imputata alla rispettiva quota di contributo.
Restano fuori dal perimetro finanziabile tutte le voci che non hanno un legame funzionale diretto con l'intervento di bonifica o con l'impianto fotovoltaico associato. Sono escluse:
I pagamenti devono essere tracciabili tramite bonifico bancario o Ri.Ba. da un conto corrente aziendale dedicato: pagamenti in contanti, assegni al portatore o carte prepagate non intestate all'impresa rendono la spesa inammissibile anche in presenza di fattura regolare. Il vincolo di inalienabilità sui beni finanziati è di tre anni dalla rendicontazione, e i documenti di spesa devono essere conservati per cinque anni a fini di controllo.
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