1. Fotovoltaico su terreno agricolo nel 2026: cosa è cambiato dopo il D.L. 63/2024
Dal 14 luglio 2024 il quadro normativo del fotovoltaico su terreno agricolo è radicalmente diverso da quello che ha caratterizzato il decennio precedente. Il D.L. 63/2024, convertito nella Legge 101/2024 (cosiddetto Decreto Agricoltura), ha introdotto all'art. 5 un divieto generalizzato di nuove installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nelle zone classificate come agricole, salvo eccezioni puntuali. Per imprenditori agricoli, sviluppatori EPC e investitori, questo cambiamento riconfigura completamente le opzioni a disposizione: il fotovoltaico utility-scale tradizionale su terreno agricolo non è più la rotta di default, mentre l'agrivoltaico — i sistemi sollevati che consentono la coltivazione sotto i moduli — diventa l'unica configurazione percorribile per i nuovi progetti.
Cosa prevede l'art. 5 della Legge 101/2024?
L'articolo 5 della Legge 101/2024 vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente al suolo nelle aree classificate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali. La norma ha modificato il D.Lgs. 199/2021 (recepimento RED II) inserendo questo limite con l'obiettivo dichiarato di tutelare la superficie agricola utile (SAU) nazionale. Il divieto opera in modo generalizzato sul territorio nazionale, senza distinzioni tra terreni produttivi e marginali, e si applica a tutti gli impianti FV a terra che non rientrino in una delle eccezioni espressamente previste. Il TAR Lazio, con diverse ordinanze del 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per sproporzione e potenziale conflitto con il diritto UE sulla promozione delle rinnovabili, ma fino a una pronuncia della Corte Costituzionale il regime resta operativo.
Quali progetti sono esclusi dal divieto?
Le esclusioni sono tassative e vanno verificate caso per caso prima di qualsiasi decisione di investimento. Le principali categorie escluse dal divieto sono:
- Progetti già in iter autorizzativo alla data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2024): impianti per cui era stata avviata almeno una procedura amministrativa o di valutazione ambientale, oppure era stato rilasciato almeno uno dei titoli necessari per la costruzione.
- Sistemi agrivoltaici con moduli sollevati che consentono la coesistenza tra produzione energetica e attività agricola sottostante, secondo i requisiti minimi di altezza fissati dal DM Agrivoltaico PNRR.
- Impianti su aree idonee individuate dalle Regioni ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del successivo Decreto Aree Idonee 2025: aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche esaurite, fasce stradali e ferroviarie.
- Installazioni a servizio diretto dell'azienda agricola: impianti dedicati all'autoconsumo aziendale e dimensionati sui consumi reali, generalmente di taglia limitata.
Qual è la differenza tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico?
Il fotovoltaico a terra tradizionale prevede pannelli installati su strutture fisse o inseguitori posizionati direttamente sul suolo, occupando in modo esclusivo la superficie e impedendo qualsiasi attività agricola sottostante. L'agrivoltaico è invece una configurazione duale in cui i moduli sono sollevati da strutture rialzate o disposti verticalmente, lasciando sotto o tra le file lo spazio necessario per il pascolo o per le coltivazioni. La differenza non è solo geometrica ma giuridica: dopo il Decreto Agricoltura, il fotovoltaico a terra in zona agricola è vietato per i nuovi progetti, mentre l'agrivoltaico resta consentito a condizione che soddisfi i requisiti tecnici di altezza, copertura e quota di superficie destinata all'attività agricola.
2. Agrivoltaico: requisiti tecnici e configurazioni ammesse
L'agrivoltaico è la categoria che il legislatore ha scelto di preservare proprio perché non sottrae superficie all'attività primaria. Per accedere agli incentivi del DM Agrivoltaico PNRR e per essere classificato come tale ai fini dell'esclusione dal divieto del Decreto Agricoltura, un impianto deve rispettare requisiti tecnici puntuali su altezza dei moduli, quota di superficie destinata all'attività agricola e configurazione dei sostegni. Le specifiche derivano dalle linee guida CREA-MASE e sono richiamate dal decreto attuativo PNRR, che ne ha fatto la base per il riconoscimento del regime incentivante.
Quali altezze minime devono rispettare i moduli agrivoltaici?
L'altezza minima dei moduli dipende dall'attività agricola che si intende preservare sotto l'impianto. I requisiti puntuali sono:
- 1,3 metri di altezza minima per impianti destinati ad attività zootecnica (pascolo di ovini, caprini, bovini di taglia ridotta) oppure per configurazioni con moduli verticali bifacciali installati tra le file di coltura.
- 2,1 metri di altezza minima per impianti che ospitano sotto i moduli coltivazioni a media altezza, come orticole, vigneti a controspalliera o frutteti a portamento contenuto.
- 2,5 metri o più nei casi in cui sotto i moduli debbano transitare macchine agricole semoventi (trattori, mietitrebbie), con valore esatto da definire in base alla flotta operativa dell'azienda.
- Almeno il 70% della superficie complessiva dell'impianto destinata ad attività agricola o pastorale, parametro misurato come quota di terreno effettivamente coltivabile o pascolabile sotto e tra le file di moduli.
Quanto rendimento produce un impianto agrivoltaico in Italia?
La produzione specifica di un impianto agrivoltaico in Italia oscilla tra 900 e 1.500 kWh annui per ogni kWp installato, con variazione legata principalmente alla latitudine del sito e all'orientamento dei moduli. Le regioni meridionali superano frequentemente la soglia dei 1.400 kWh/kWp, mentre le zone padano-alpine si collocano nella parte bassa del range. L'introduzione di moduli bifacciali e di inseguitori a singolo o doppio asse consente guadagni di produzione del 15-30% rispetto a sistemi fissi orientati a sud, ma comporta un CAPEX più elevato che va valutato rispetto al payback complessivo. Un parametro chiave per il dimensionamento è il fattore DC/AC, generalmente compreso tra 1,1 e 1,3, che governa il rapporto tra potenza nominale dei moduli e potenza dell'inverter ed evita il clipping nelle ore di picco estive.
Quali tipologie di sistemi agrivoltaici esistono?
Le configurazioni omologate dal MASE per accedere agli incentivi del PNRR si dividono in diverse categorie tecniche, ciascuna ottimizzata per un tipo di coltura o pratica agricola:
- Strutture rialzate fisse con moduli inclinati a 20°-35° verso sud, sospesi a 2,1-2,5 metri di altezza tramite pali elicoidali o plinti, compatibili con orticole, frutteti bassi e seminativi a ciclo breve.
- Inseguitori monoassiali a quota agricola: trackers che ruotano i moduli est-ovest seguendo il sole, installati a 2,5-3 metri di altezza per consentire il transito di macchine e ottimizzare la captazione luminosa stagionale.
- Moduli verticali bifacciali installati tra le file di coltura, particolarmente efficaci in pianura per pascoli e seminativi: lasciano libera quasi tutta la superficie sottostante e producono nelle prime ore del mattino e ultime del pomeriggio.
- Sistemi semitrasparenti su serra: pannelli a celle distanziate o a film sottile posizionati sopra serre orticole, dosando la luce trasmessa in modo da combinare produzione fotovoltaica e produzione vegetale sotto copertura.
- Configurazioni a tunnel agrivoltaico: strutture leggere ad arco che ospitano colture vinicole o orticole sotto i moduli, con regolazione dell'esposizione tramite dispositivi mobili.
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3. Costi di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo: CAPEX e voci di spesa
Il CAPEX di un impianto agrivoltaico è strutturalmente più alto di un fotovoltaico utility-scale a terra equivalente, perché le strutture rialzate, i pali a maggiore portanza e l'ottimizzazione dell'integrazione con la coltivazione richiedono progettazione dedicata e materiali più costosi. Per un impianto su terreno agricolo nel 2026 il valore di riferimento si colloca tra 600 e 1.400 € per kWp installato, con il limite inferiore valido per impianti utility-scale di taglia industriale e quello superiore tipico di sistemi agrivoltaici di taglia ridotta con strutture rialzate dedicate. La variabilità dipende da economie di scala, costo del terreno, condizioni geomorfologiche del sito e tecnologia scelta.
Quanto costa un impianto fotovoltaico per kWp?
Per un impianto agrivoltaico di taglia media (100-500 kWp) il costo si attesta nella fascia 900-1.200 €/kWp, mentre per impianti utility-scale connessi alla rete di alta tensione il valore può scendere a 600-700 €/kWp grazie alle economie di scala su moduli, inverter e opere civili. Un esempio concreto: per un sistema agrivoltaico da 500 kWp con strutture rialzate a 2,5 metri, il CAPEX totale si stima tra 450.000 e 700.000 euro, comprensivo di moduli, inverter, strutture portanti, opere civili, allaccio alla rete e progettazione. Per impianti più piccoli (< 100 kWp) destinati all'autoconsumo aziendale, il costo unitario sale a 1.200-1.500 €/kWp per via della minore standardizzazione e dei costi fissi di progettazione che si distribuiscono su una base ridotta.
Quali sono le voci di spesa principali?
La ripartizione percentuale del CAPEX di un impianto agrivoltaico segue una struttura tipica che è utile conoscere per valutare offerte e contratti EPC:
- Progettazione e iter autorizzativo: tra il 5% e il 12% del totale, voce che include studio di fattibilità, progettazione esecutiva, pratiche presso DSO e Comune, eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- Strutture portanti e opere civili: da 30 a 150 €/m² in funzione della tipologia di fondazione (pali elicoidali, plinti gettati, viti tellurizzate) e della portata richiesta per altezza moduli e carichi di neve.
- Inverter di stringa o centralizzati: tra 3.000 e 12.000 € per unità di potenza compresa tra 50 e 200 kW, con un inverter da 100 kW che si colloca generalmente in 4.000-8.000 € a seconda di marca e funzionalità (gestione MPPT multipla, monitoraggio remoto, certificazione anti-isola).
- Moduli fotovoltaici: 200-350 €/kWp per moduli monocristallini standard, fino a 450-600 €/kWp per moduli bifacciali dedicati ad agrivoltaico verticale o ad alta efficienza TOPCon e HJT.
- Allaccio alla rete e BoS: 50-200 €/kWp per cabina di trasformazione, cavidotti, quadri elettrici, sistemi di protezione anti-isola e dispositivi di interfaccia con il DSO secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16.
Quanto incidono i sistemi di accumulo sul costo totale?
Il costo dei sistemi di accumulo a litio è in calo costante e nel 2026 si attesta nella fascia 300-900 €/kWh per batterie LiFePO4, con il limite inferiore valido per sistemi utility-scale di grande taglia e quello superiore per BESS residenziali o di taglia industriale ridotta. Un sistema da 10-15 kWh dimensionato per supportare l'autoconsumo di una piccola azienda agricola costa quindi tra 4.500 e 9.000 euro, con durata di ciclo tra 3.000 e 6.000 cicli completi (12-18 anni di vita utile a un ciclo al giorno). L'incidenza dell'accumulo sul CAPEX totale oscilla generalmente tra il 15% e il 30% per impianti residenziali e cala al 10-20% per sistemi industriali grazie a economie di scala su pacchi batteria e sistemi di gestione termica.
4. Iter autorizzativo e progettazione tecnica per impianti agrivoltaici
L'iter autorizzativo per un impianto agrivoltaico è la combinazione di un percorso urbanistico-ambientale e di un percorso elettrico, che procedono in parallelo e devono concludersi entrambi prima dell'avvio dei lavori. Il primo errore tipico nei progetti che falliscono è sottovalutare i tempi di interlocuzione con il Distributore di Servizi di Rete (DSO) per la connessione, che possono superare l'iter urbanistico se la cabina primaria di riferimento è satura o se il Punto di Connessione richiesto richiede potenziamenti di rete. La progettazione tecnica deve quindi essere coordinata fin dalla fase di fattibilità con la verifica della destinazione d'uso del suolo, dei vincoli ambientali e della capacità di rete disponibile.
Quali percorsi autorizzativi servono per un impianto agrivoltaico?
Il percorso applicabile dipende dalla potenza dell'impianto e dalla collocazione del sito. I principali iter previsti dalla normativa italiana sono:
- PAS (Procedura Abilitativa Semplificata): applicabile a impianti agrivoltaici fino a determinate soglie di potenza (variabili tra Regioni, tipicamente fino a 1 MW), prevede la presentazione di una segnalazione al Comune che diventa efficace decorsi 30 giorni dalla protocollazione senza opposizione.
- Autorizzazione Unica regionale: richiesta per impianti agrivoltaici di taglia maggiore o ricadenti in aree con vincoli, comporta una conferenza di servizi che coinvolge Regione, Comune, ARPA, Soprintendenza e DSO con tempi tipici di 8-12 mesi.
- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale): obbligatoria per impianti che superano soglie di potenza definite a livello nazionale o regionale, oppure per progetti in aree sensibili (parchi, siti Natura 2000, aree paesaggistiche).
- Iter accelerato per aree idonee: il Decreto Aree Idonee 2025 e la Legge 4/2026 hanno introdotto procedure semplificate (anche solo CILA o SCIA) per impianti realizzati su aree dismesse, cave esaurite, fasce stradali e altre superfici classificate come idonee dalle Regioni.
- Nulla osta paesaggistico: obbligatorio in aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), rilasciato dalla Soprintendenza territorialmente competente.
Quali norme tecniche e standard sono obbligatori?
La progettazione esecutiva deve rispettare un corpus normativo tecnico ben definito, la cui osservanza è verificata in sede di collaudo dal DSO e in fase di iscrizione al GSE per gli incentivi. Le norme di riferimento principali sono:
- CEI 0-21 per le connessioni in bassa tensione: regola la connessione alla rete BT degli impianti fino a 100 kW, definisce protezioni di interfaccia, dispositivi di sezionamento, requisiti per la prova di sincronizzazione e l'anti-isolamento.
- CEI 0-16 per le connessioni in media tensione: applicabile a impianti collegati alla rete MT (tipicamente sopra 100 kW), regola gli stessi aspetti della CEI 0-21 ma per livelli di tensione superiori e prevede sistemi di protezione più articolati.
- CEI EN 62446 per le verifiche di esercizio: definisce le procedure di test, misura e verifica dell'efficacia operativa di un impianto fotovoltaico, obbligatorie sia in collaudo iniziale sia nelle ispezioni periodiche.
- D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro: impone la valutazione dei rischi e l'adozione di misure di protezione durante installazione e manutenzione, particolarmente rilevanti per impianti su strutture rialzate dove il rischio caduta è amplificato.
- Regola tecnica antincendio: definisce i requisiti minimi di compartimentazione, distanze di sicurezza e sistemi di rilevazione fumi per impianti FV in copertura o adiacenti a edifici, applicabile anche ad agrivoltaico se in prossimità di fabbricati rurali.
Quali stakeholder sono coinvolti nel processo?
Un progetto agrivoltaico tipico coinvolge una rete di soggetti pubblici e privati che intervengono in fasi diverse del ciclo. Conoscere preventivamente ruoli e tempi di ciascuno è essenziale per una pianificazione accurata:
- Proprietario del terreno: imprenditore agricolo o proprietario fondiario che concede il terreno tramite contratto di affitto, diritto di superficie o cessione, con canoni indicativi di 1.000-5.000 €/ettaro/anno.
- Sviluppatore EPC (Engineering, Procurement, Construction): soggetto che si occupa della progettazione, fornitura componenti e costruzione chiavi in mano dell'impianto, generalmente con contratto turn-key e garanzie prestazionali pluriennali.
- DSO (Distributore di Servizi di Rete): e-Distribuzione, Areti, Unareti o gli altri operatori territoriali, responsabili del rilascio del Punto di Connessione (POD) e della gestione dello studio di fattibilità della connessione.
- GSE (Gestore dei Servizi Energetici): ente che gestisce i meccanismi di incentivazione (DM Agrivoltaico PNRR, DM FER X, Ritiro Dedicato) e regola gli aspetti contrattuali con il produttore.
- Comune e Regione: il primo gestisce le pratiche urbanistiche di livello locale (PAS, CILA, conformità al PRG), la seconda l'Autorizzazione Unica e i bandi regionali integrativi.
- ARPA, Soprintendenza, autorità ambientali: intervengono nella conferenza di servizi quando il progetto ricade in aree con vincoli ambientali o paesaggistici e ne valutano la compatibilità.
- ARERA ed ENEA: ARERA definisce la regolazione del mercato elettrico e i meccanismi di valorizzazione dell'energia immessa, ENEA supporta la ricerca e l'innovazione tecnologica del comparto.
5. Modelli di guadagno: affitto, autoconsumo e vendita dell'energia
Una volta assodato che il progetto rientra nel perimetro consentito (agrivoltaico oppure aree idonee), il proprietario del terreno e l'imprenditore agricolo si trovano di fronte a tre modelli economici principali, non mutuamente esclusivi ma differenti per livello di investimento richiesto, esposizione al rischio e remunerazione attesa. La scelta tra i modelli dipende dalla disponibilità di capitale, dal profilo di consumo aziendale, dall'orizzonte temporale e dalla volontà di internalizzare la gestione tecnica dell'impianto. Un'azienda agricola che vuole rendere produttivo il suolo senza investire può percorrere la strada dell'affitto a un operatore terzo; chi ha capitale e consumi importanti opta per autoconsumo con vendita dell'eccedenza; chi cerca diversificazione del rischio combina entrambi tramite contratti di revenue sharing.
Quanto guadagna un agricoltore affittando il terreno?
Il canone d'affitto per un terreno agricolo destinato ad agrivoltaico si colloca nel 2026 nella fascia indicativa di 1.000-5.000 euro per ettaro all'anno, con valori che fluttuano in funzione di latitudine, prossimità alla cabina di rete, qualità della radiazione solare al sito e disponibilità di terreni alternativi nella zona. Per un'azienda con 5 ettari conferiti in agrivoltaico il ricavo annuo lordo varia quindi tra 5.000 e 25.000 euro. L'imprenditore agricolo mantiene la titolarità della coltivazione sotto i moduli e può continuare a percepire i proventi della produzione vegetale o zootecnica, sommando al canone di affitto i ricavi tradizionali dell'attività primaria. La durata del contratto incide sul valore del canone: contratti pluriennali a tariffa fissa offrono valori inferiori ma stabilità, mentre contratti con clausole di indicizzazione al PUN remunerano più alto in scenari di prezzi energetici crescenti.
Come funziona il modello autoconsumo + vendita dell'eccedenza?
Una piccola o media impresa agricola con consumi elettrici significativi (caseifici, frigoriferi, irrigazione, essiccatoi, serre) può investire direttamente in un impianto agrivoltaico dimensionato sul proprio profilo di carico. Un sistema da circa 100 kWp copre tipicamente dal 40% al 70% del fabbisogno energetico aziendale, riducendo direttamente la bolletta elettrica del valore corrispondente al costo unitario evitato (mediamente 0,25-0,40 €/kWh sul mercato libero italiano nel 2026). L'energia prodotta in surplus viene immessa in rete e remunerata tramite il Ritiro Dedicato (RID) gestito dal GSE, oppure attraverso un contratto PPA (Power Purchase Agreement) con un trader o un consumatore industriale. Il payback period si colloca generalmente tra 4 e 6 anni in funzione di prezzi dell'energia, livello di autoconsumo e struttura del CAPEX. Dopo il payback, l'impianto continua a produrre per altri 15-20 anni con costi marginali bassissimi (manutenzione + sostituzione inverter una volta nel ciclo di vita).
Quali modalità contrattuali sono disponibili per la cessione del terreno?
Le opzioni contrattuali per chi mette a disposizione il terreno hanno implicazioni giuridiche, fiscali e strategiche profondamente diverse. Le modalità più diffuse nel 2026 sono:
- Locazione agraria a lungo termine: contratto di affitto con durata 15-30 anni, canone fisso o indicizzato, l'agricoltore conserva la titolarità del fondo e ottiene un reddito passivo certo per tutto l'arco contrattuale.
- Diritto di superficie temporaneo: il proprietario costituisce a favore dell'operatore un diritto reale a edificare e mantenere l'impianto per durata definita (tipicamente 20-30 anni), con corrispettivo una tantum o canone periodico, restando proprietario del suolo.
- Cessione temporanea con clausole di ripristino: trasferimento del terreno con obbligo di restituzione nello stato originale alla scadenza, comprensivo di rimozione moduli, strutture e bonifica del suolo, a carico dell'operatore.
- Permuta o cessione totale: vendita definitiva del terreno all'operatore, soluzione meno frequente perché trasferisce il valore residuo del fondo e sottrae la possibilità di rinnovare il contratto a condizioni migliori in futuro.
- Accordi di revenue sharing: contratto in cui il proprietario riceve una quota percentuale dei ricavi della vendita di energia (5-15% lordo del fatturato annuo), assumendo parte del rischio di mercato in cambio di un upside potenzialmente più alto rispetto al canone fisso.
6. Incentivi 2026 e bilanciamento dei rischi per il fotovoltaico su terreno agricolo
Gli incentivi disponibili nel 2026 per i progetti agrivoltaici sono articolati su tre canali complementari: contributo in conto capitale + tariffa incentivante per i progetti PNRR, valorizzazione tariffaria per i progetti DM FER X, credito d'imposta Transizione 5.0 per gli investimenti aziendali eligibili. La cumulabilità tra questi strumenti è regolata in modo restrittivo, e capire fin dalla fase di studio di fattibilità quale combinazione massimizza il ritorno è una delle leve più potenti per migliorare il payback. A questi vantaggi si contrappongono rischi specifici legati al cambio normativo recente, alla volatilità del mercato energetico e alle possibili pronunce della Corte Costituzionale sulle questioni sollevate dal TAR Lazio.
Quali incentivi sono disponibili per l'agrivoltaico nel 2026?
Il quadro degli incentivi attivi nel 2026 per i progetti agrivoltaici è il seguente:
- DM Agrivoltaico PNRR (M2.C2 Investimento 1.1): contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili più tariffa incentivante sull'energia immessa in rete per 20 anni, beneficiari sono imprenditori agricoli singoli o aggregati, scadenza domanda 31 ottobre 2026.
- DM FER X: meccanismo ad asta competitiva per l'allocazione di tariffe incentivanti su impianti FER (incluso agrivoltaico utility-scale), gestito dal GSE con bandi periodici e contingenti di potenza definiti per anno.
- Credito d'imposta Transizione 5.0: agevolazione fiscale per investimenti aziendali in efficienza energetica e autoproduzione da rinnovabili, applicabile anche all'agrivoltaico ma non cumulabile con il DM Agrivoltaico PNRR sullo stesso progetto.
- Bando Parco Agrisolare: contributo dedicato all'installazione di pannelli su tetti di edifici agricoli (stalle, capannoni, magazzini), gestito dal MASAF, con eventuali integrazioni regionali per nuovi bandi di rifinanziamento.
- Finanziamenti BEI ed ESG: linee di credito a tasso agevolato erogate dalla Banca Europea per gli Investimenti o da banche commerciali su criteri ESG, generalmente per progetti di taglia industriale superiore a 1 MW.
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): dal 2025 le CER consentono di valorizzare l'energia condivisa tra produttori e consumatori della stessa comunità con tariffa premio aggiuntiva, applicabile anche ad agrivoltaico residenziale o di piccola scala.
Quali sono i principali rischi e sfide normative?
Investire in fotovoltaico su terreno agricolo nel 2026 richiede di pesare con cura un set di rischi specifici di questo segmento di mercato:
- Incertezza giurisprudenziale sull'art. 5: il TAR Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale la verifica di legittimità del divieto generalizzato, e una pronuncia sfavorevole o favorevole può ridisegnare le regole del gioco a metà ciclo di investimento.
- Saturazione delle cabine primarie: in molte zone vocate al solare le cabine primarie del DSO sono al limite di capacità, con tempi di rilascio del Punto di Connessione che possono superare 12-18 mesi e costi di rafforzamento di rete a carico del produttore.
- Volatilità del prezzo dell'energia: per i progetti che vendono in PPA o sul mercato libero, il prezzo medio di vendita varia con il PUN e con i cap regolatori imposti da ARERA, riducendo la prevedibilità dei ricavi rispetto ai modelli incentivati.
- Vincoli paesaggistici e ambientali: aree con vincolo idrogeologico, sismico o paesaggistico richiedono nulla osta che possono allungare l'iter di 6-12 mesi e in alcuni casi negare definitivamente l'autorizzazione.
- Rischio di mancata cumulabilità tra incentivi: errori nella pianificazione possono escludere il progetto da uno o più strumenti di sostegno, con impatto diretto sul TIR di 200-400 punti base.
- Costi di dismissione e ripristino: a fine vita dell'impianto (20-30 anni), rimozione dei moduli, smaltimento conforme alla direttiva RAEE e bonifica del suolo costano tra 50 e 150 €/kWp, voce da accantonare fin dall'inizio nel business plan.
Quali vantaggi offre l'agrivoltaico rispetto al fotovoltaico tradizionale?
L'agrivoltaico non è solo l'unica opzione consentita: è un modello che offre vantaggi specifici quando paragonato a un fotovoltaico tradizionale a terra (anche dove ancora consentito su aree idonee). I principali punti di forza sono:
- Doppia valorizzazione del suolo: il terreno produce contemporaneamente energia elettrica e biomassa agricola o zootecnica, raddoppiando il rendimento per ettaro rispetto a una destinazione monouso.
- Microclima migliorato per le colture: l'ombreggiamento parziale dei moduli riduce stress termico, evapotraspirazione e fabbisogno idrico, con effetti positivi documentati su pomodoro, lattuga, mirtilli e vigneti in zone a elevata insolazione.
- Accesso a incentivi dedicati: il DM Agrivoltaico PNRR offre contributi in conto capitale fino al 40% non disponibili per altre configurazioni FV, riducendo significativamente il CAPEX a carico dell'investitore.
- Compatibilità con il quadro normativo: al contrario del FV a terra tradizionale, l'agrivoltaico non è soggetto al divieto del Decreto Agricoltura e mantiene un percorso autorizzativo più lineare nelle aree agricole.
- Resilienza climatica delle aziende: diversificazione del reddito tra produzione agricola e produzione energetica riduce l'esposizione alle stagioni climaticamente avverse e alle oscillazioni dei prezzi delle commodity agricole.
- Riduzione delle emissioni di CO2: il modello combinato genera energia rinnovabile direttamente nel sito di consumo (filiera corta), abbassando le emissioni Scope 1 e 2 dell'azienda agricola e migliorandone il rating ESG.