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Impianti Realizzati
Impianti fotovoltaici su edifici produttivi agricoli, riqualificazione delle coperture, sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica: cosa può essere finanziato dalla Misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”.

L’Italia si distingue come uno dei Paesi con il maggior consumo diretto di energia nella produzione alimentare in Europa. Questo fenomeno sottolinea l’importanza di iniziative come la Misura del PNRR M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”, che mira a incentivare gli investimenti delle imprese nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per l’ammodernamento e l’utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo destinati alla produzione di energia rinnovabile tramite impianti fotovoltaici e interventi complementari.
Ridurre il consumo di energia non solo offre un vantaggio competitivo sul mercato europeo, ma sostiene un percorso verso un’agricoltura più efficiente. L’obiettivo primario è quindi consentire al settore di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze contemporanee, garantendo al contempo un impatto ambientale ridotto e una maggiore sicurezza energetica a lungo termine.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 789 milioni di euro, ripartiti secondo questi criteri e plafond:
Almeno il 40% delle risorse (al netto degli oneri di gestione) è destinato a programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La Misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare” finanzia investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. L’installazione del fotovoltaico rappresenta il nucleo centrale dell’investimento, mentre le opere edilizie sono ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione dell’impianto. Gli interventi finanziabili si articolano in tre categorie strettamente collegate:
È ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici a uso produttivo.
La potenza dell’impianto determina il calcolo della spesa ammissibile secondo il massimale previsto dal decreto.
Sono ammissibili gli interventi edilizi strettamente necessari all’installazione dell’impianto, tra cui:
Queste opere non costituiscono un intervento autonomo, ma devono essere tecnicamente connesse all’installazione dell’impianto.
Il decreto prevede che possa essere incentivata anche l'installazione di:
Per quanto riguarda la componente fotovoltaica, il decreto “Facility Parco Agrisolare” conferma espressamente che il limite massimo delle spese ammissibili è pari a 1.500,00 euro per kWp di potenza installata.
È fondamentale distinguere tra:
In base al DM 19 aprile 2023, l’intensità di contributo può arrivare fino all’80% delle spese ammissibili per le imprese agricole di produzione primaria, nel rispetto dei regimi di aiuto applicabili e delle condizioni previste per ciascuna categoria di beneficiari. Per le imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli, l’intensità può essere inferiore, in funzione del regime di aiuto applicato.
Il meccanismo di calcolo funziona quindi in due fasi:
Ad esempio, per un impianto da 100 kWp:
La partecipazione alla Misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare” avviene esclusivamente attraverso uno o più Avvisi pubblici emanati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e attuati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Gli Avvisi definiscono:
I progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione.
In sede di selezione è riconosciuta priorità a:
La priorità non equivale ad automatica ammissione, ma incide sull’ordine di valutazione e finanziamento nei limiti delle risorse disponibili.
I soggetti che possono presentare domanda sono quelli già individuati dal DM 19 aprile 2023 e richiamati dal decreto Facility, tra cui:
Il decreto prevede che l’ammissibilità dei progetti sia valutata da un Comitato costituito presso il soggetto attuatore, previa istruttoria tecnica
Il GSE, individuato come soggetto attuatore della Misura:
La documentazione richiesta è definita nei singoli Avvisi. È responsabilità del proponente:
Errori formali, omissioni o irregolarità nella documentazione possono comportare richieste di integrazione, ritardi nell’istruttoria o, nei casi più gravi, l’inammissibilità della domanda.
Il cumulo delle agevolazioni è disciplinato dall’articolo 5 del decreto
Le agevolazioni:
È espressamente richiamato il principio del divieto di doppio finanziamento previsto dal Regolamento (UE) 2021/241
In termini pratici, la stessa spesa non può essere coperta due volte con fondi pubblici, anche se provenienti da strumenti differenti.
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