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APE: Attestato di Prestazione Energetica, perché è fondamentale nel Conto termico 3.0?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive la prestazione energetica di un edificio, di una parte di edificio o di un’unità immobiliare, in modo da permettere una lettura “standardizzata” del livello di efficienza e dei consumi energetici associati.
Nella pratica, l’APE viene spesso rappresentato anche tramite una classe energetica (in molte comunicazioni si fa riferimento a una scala da A4 a G). In questa logica, l’attestato sintetizza indicatori di consumo e restituisce una fotografia delle prestazioni dell’immobile in condizioni convenzionali.
Nel Conto Termico 3.0 l’APE non è automaticamente richiesto in ogni intervento: in alcune casistiche diventa però un documento obbligatorio (tipicamente nella versione post-intervento, detta anche post-operam) per dimostrare e rendere verificabile l’effetto dell’intervento sulla prestazione energetica. Quando previsto, l’APE deve essere redatto secondo la normativa nazionale e le eventuali disposizioni regionali applicabili.
La redazione dell’APE richiede l’intervento di un tecnico abilitato. In genere, il documento si basa sulla raccolta dei dati dell’immobile (geometrie, caratteristiche dell’involucro, serramenti, impianti presenti) e su metodologie di calcolo standardizzate.
Tra gli aspetti normalmente considerati rientrano, ad esempio:
Nel Conto Termico 3.0 l’APE non è un documento sempre obbligatorio: viene richiesto solo in casistiche specifiche. Quando l’APE post-intervento è previsto come obbligatorio, la sua assenza può comportare l’impossibilità di riconoscere l’incentivo.
In particolare, l’APE post-intervento (post-operam) è obbligatorio nei seguenti casi.
Interventi di efficienza energetica su interi edifici
Più che una regola “generale” valida per qualunque intervento sull’intero edificio, l’obbligo dell’APE (e, spesso, anche della diagnosi energetica ante-intervento) è legato a specifiche tipologie di intervento.
Un caso rilevante riguarda l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato (ad esempio pareti esterne, coperture, solai): in questa tipologia, la diagnosi energetica prima dell’intervento e l’APE dopo l’intervento sono richiesti come documentazione obbligatoria.
Edifici con impianti di riscaldamento ≥ 200 kW (kW termici)
Quando l’intervento è realizzato sull’intero edificio e l’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento con potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW termici (kWt), la diagnosi energetica ante-intervento e l’APE post-intervento diventano obbligatori per il riconoscimento degli incentivi.
In questa casistica la regola si applica, sull’intero edificio, a interventi che includono (a seconda della tipologia realizzata):
Nei casi di trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (NZEB), la diagnosi energetica ante-intervento e l’APE post-intervento rientrano tra i documenti obbligatori ai fini del riconoscimento dell’incentivo, perché funzionali a verificare la prestazione energetica conseguita al termine dell’intervento.
Casi espressamente indicati nelle regole operative
Oltre ai casi principali sopra descritti, esistono fattispecie in cui l’APE è richiesto per rendere verificabile un obiettivo prestazionale dichiarato con l’intervento.
Un esempio riguarda interventi realizzati da imprese e da enti del terzo settore con attività economica su edifici del terziario: per alcune tipologie (come sostituzione di chiusure trasparenti o installazione di schermature/filtrazione solare) può essere necessario dimostrare una riduzione della domanda di energia primaria rispetto alla situazione ante-intervento. In questi casi, per effettuare la verifica viene richiesto l’APE sia ante-intervento sia post-intervento.
Per molti interventi, l’APE non è richiesto in modo automatico: l’obbligo dipende dalla tipologia di intervento e dalle condizioni tecniche applicabili (ad esempio la soglia di potenza dell’impianto di riscaldamento e, in alcuni casi, la necessità di dimostrare una riduzione di energia primaria).
La gestione dei costi legati a diagnosi energetica e APE dipende dal fatto che tali documenti siano obbligatori o meno.
Inoltre, per alcune categorie (ad esempio le grandi imprese e gli ETS economici con dimensione “grande impresa”) il costo sostenuto per diagnosi energetica e APE post-intervento può non essere riconosciuto come spesa ammissibile.
Per ottenere l’APE è necessario rivolgersi a un certificatore energetico abilitato secondo le regole applicabili nel territorio di riferimento. Il professionista incaricato raccoglie le informazioni sull’immobile (caratteristiche costruttive e impiantistiche) e redige l’attestato.
Ai fini del Conto Termico 3.0, quando l’APE è richiesto, è importante che sia predisposto secondo la normativa nazionale vigente e le eventuali disposizioni regionali applicabili, così da risultare utilizzabile per le verifiche connesse alla richiesta di incentivo.
Il costo dell’APE dipende in genere da fattori come dimensione e tipologia dell’immobile, complessità dell’involucro e degli impianti e quantità/qualità della documentazione tecnica disponibile.
Per le unità immobiliari residenziali si trovano spesso sul mercato prezzi indicativi (ad esempio in una fascia 150–300 euro), ma il valore effettivo può variare anche sensibilmente in base alle condizioni specifiche del caso e al contesto territoriale.
Verifichiamo se l’intervento proposto rispetta i requisiti tecnici e normativi del Conto Termico 3.0.
Elaboriamo una stima dettagliata dell’incentivo ottenibile, dei risparmi energetici e dei benefici economici.
Coordiniamo la progettazione degli interventi (pompe di calore, solare termico, sistemi ibridi, integrazioni).
Gestiamo il rapporto con installatori e fornitori, assicurandoci che le soluzioni adottate siano conformi alla documentazione richiesta dal GSE.
Predisponiamo la documentazione seguendo l’iter fino all’istruttoria e alla validazione dell’incentivo.
Affianchiamo il cliente durante tutto il processo, rispondendo a eventuali richieste di integrazione del GSE.