1. Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica, meglio noto come APE, è un documento fondamentale che fornisce una valutazione della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare. Questo attestato è essenziale per comprendere l’efficienza energetica complessiva della proprietà e, in generale, per confrontare immobili diversi su basi omogenee.
La valutazione è espressa attraverso una scala di classi energetiche che va da A4 a G, permettendo di classificare il livello di efficienza energetica: A4 rappresenta la massima efficienza, mentre G indica una bassa efficienza energetica. L’APE sintetizza inoltre gli indicatori di consumo e, di fatto, “fotografa” le prestazioni dell’immobile in condizioni standard.
Possedere un APE è cruciale non solo per fini di trasparenza, ma anche per orientare eventuali interventi di miglioramento energetico e ridurre i consumi complessivi in modo sostenibile. Nel contesto del Conto Termico 3.0, inoltre, l’APE rientra tra i documenti che possono essere richiesti in specifiche casistiche previste dal decreto (soprattutto per interventi su interi edifici e in presenza di determinate soglie impiantistiche).
Quali sono i parametri analizzati nell’APE?
La redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) richiede il coinvolgimento di un tecnico abilitato. Questo professionista assicura che tutte le valutazioni siano eseguite con precisione e nel rispetto delle normative vigenti, raccogliendo i dati necessari e applicando le metodologie di calcolo previste.
L’APE prevede l’analisi di vari parametri dell’edificio, come la qualità dell’isolamento termico (involucro, serramenti, ponti termici) e l’efficienza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione. Questi elementi sono fondamentali per determinare il consumo energetico complessivo dell’edificio e il suo impatto ambientale, oltre a influenzare direttamente la classe energetica finale.
2. Quando è necessario allegare l’APE post-intervento nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 l’APE non è un documento sempre obbligatorio, ma è richiesto solo in specifiche casistiche puntualmente individuate dal decreto, principalmente per consentire al GSE di verificare il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
In particolare, l’APE post-intervento è obbligatorio nei seguenti casi:
- Interventi di efficienza energetica su interi edifici
Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, quando riguardano l’intero edificio (e non singole unità immobiliari), è richiesto: diagnosi energetica ante-intervento, e APE post-intervento, al fine di documentare il miglioramento delle prestazioni energetiche conseguente ai lavori. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi, quali:- isolamento termico dell’involucro opaco (pareti esterne, coperture, solai) realizzato in modo esteso;
- sostituzione integrale dei serramenti dell’edificio;
- interventi combinati su involucro e impianti che incidono in maniera significativa sui fabbisogni energetici complessivi;
- riqualificazioni energetiche integrate finalizzate a un salto prestazionale rilevante (ad esempio percorsi di trasformazione verso edifici ad alte prestazioni).
- Edifici con impianti di climatizzazione invernale ≥ 200 kW
Quando l’intervento interessa un edificio dotato di impianto di climatizzazione invernale con potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW, il decreto richiede espressamente:- diagnosi energetica prima dell’intervento;
- APE successivo all’intervento, indipendentemente dalla tipologia specifica di intervento effettuata.
- Interventi di trasformazione dell’edificio in NZEB
Nei casi di riqualificazione integrata finalizzata al raggiungimento dello standard NZEB, l’APE post-intervento è necessario per attestare il livello di prestazione energetica raggiunto e la conformità agli obiettivi dichiarati. - Casi espressamente indicati nelle Regole Applicative del GSE
Oltre ai casi previsti direttamente dal decreto, le Regole Applicative del GSE possono richiedere l’APE post-intervento anche in ulteriori fattispecie specifiche, in funzione di vari elementi. In particolare, l’obbligo può dipendere:- dalla tipologia di intervento
Ad esempio:- interventi di riqualificazione energetica complessa o multi-intervento;
- interventi che dichiarano un miglioramento significativo delle prestazioni energetiche dell’edificio;
- interventi su edifici con caratteristiche impiantistiche rilevanti o configurazioni non standard.
- dal soggetto beneficiario
In alcuni casi, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti assimilati, le Regole Applicative richiedono una documentazione più strutturata, includendo l’APE post-intervento per garantire maggiore trasparenza e verificabilità dell’efficacia degli interventi finanziati. - dalla modalità di accesso all’incentivo
In particolare:- nella procedura di prenotazione, la diagnosi energetica ante-intervento è spesso richiesta già in fase preliminare;
- a conclusione dell’intervento prenotato, può essere richiesto l’APE post-intervento per confermare il rispetto degli obiettivi dichiarati in sede di prenotazione.
- dalla tipologia di intervento
Per molti interventi del Titolo III (FER termiche) e per interventi puntuali su singole unità immobiliari, l’APE non è richiesto, salvo che non ricorrano le condizioni sopra indicate.
Quali costi copre il Conto Termico 3.0 per la redazione dell’APE?
Per le Pubbliche Amministrazioni (o per la ESCO che opera per loro conto, nei limiti e con le esclusioni previste dal decreto), i costi sostenuti per:
- diagnosi energetica;
- redazione dell’APE (ante e/o post-intervento, quando richiesti),
sono incentivabili fino al 100%, nel rispetto dei massimali di spesa e delle condizioni tecniche stabilite.
Per gli altri soggetti beneficiari (privati, imprese, ETS):
- i costi per APE e diagnosi rientrano tra le prestazioni professionali ammissibili solo quando espressamente richieste dal decreto
- tali spese non sono automaticamente coperte al 100% e concorrono ai limiti di incentivo previsti per l’intervento principale
3. Come ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Per ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è necessario rivolgersi a un certificatore energetico abilitato, iscritto negli elenchi regionali o nazionali previsti. Il professionista incaricato effettua un sopralluogo obbligatorio presso l’edificio o l’unità immobiliare, durante il quale rileva le caratteristiche geometriche, costruttive e impiantistiche.
Durante il sopralluogo, il certificatore raccoglie tutti i dati necessari relativi alla struttura, all’involucro e agli impianti presenti, che saranno poi utilizzati per i calcoli energetici. Un elemento chiave del processo è la disponibilità della documentazione tecnica dell’immobile, come planimetrie, libretti di impianto e schede tecniche. Fornire questa documentazione in modo completo facilita un’analisi più accurata e riduce i tempi di redazione dell’APE.
Quali fattori influenzano il costo dell’Attestato di Prestazione Energetica?
Il costo dell’Attestato di Prestazione Energetica può variare in funzione di diverse variabili. Tra i principali fattori incidono la dimensione dell’immobile, la tipologia edilizia e la complessità degli impianti presenti.
Per le unità immobiliari residenziali, il costo dell’APE si colloca generalmente in un intervallo compreso tra 150 e 300 euro, a seconda delle caratteristiche dell’immobile e del contesto territoriale.
Edifici più grandi o dotati di sistemi impiantistici articolati richiedono sopralluoghi più lunghi e analisi più approfondite, con un conseguente aumento del compenso professionale.
