Conto Termico 3.0 per la Pubblica Amministrazione

Scopri come la PA può ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0: soggetti ammessi, interventi per Comuni e scuole, requisiti, documentazione e riferimenti ufficiali.

Davide Pesco
December 19, 2025
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1. Introduzione al Conto Termico 3.0 per la Pubblica Amministrazione

Il Conto Termico 3.0 è un avanzato programma di incentivazione gestito dal GSE, progettato per sostenere interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con soglie specifiche rivolte alla Pubblica Amministrazione (PA).

Quali tipologie di interventi sono ammessi per la Pubblica Amministrazione?

Per la PA il decreto distingue due grandi famiglie di interventi: Efficienza energetica (Titolo II) e Produzione termica da fonti rinnovabili – FER (Titolo III).

Interventi di efficienza energetica (Titolo II)

Interventi su edifici/impianti esistenti per ridurre i fabbisogni e migliorare le prestazioni:

  • Coibentazione dell’involucro (pareti, coperture, solai) per limitare dispersioni e surriscaldamento.
  • Sostituzione dei serramenti (finestre + infissi) con soluzioni ad alte prestazioni.
  • Schermature e filtrazione solare esterne per ridurre i carichi estivi e l’abbagliamento.
  • Trasformazione in NZEB (intervento integrato su involucro, impianti e rinnovabili).
  • Illuminazione efficiente (relamping con apparecchi e sorgenti ad alto rendimento).
  • Building automation, termoregolazione e contabilizzazione del calore per una gestione “intelligente” dei consumi.

Interventi di produzione termica da FER (Titolo III)

Interventi che sostituiscono o integrano i generatori fossili con tecnologie rinnovabili:

  • Pompe di calore (elettriche o a gas; aria-acqua, acqua-acqua, geotermiche) per riscaldamento e/o ACS.
  • Sistemi ibridi “factory made” o bivalenti con pompa di calore e generatore di supporto.
  • Generatori a biomassa (pellet, cippato, ecc.) a basse emissioni per utenze con fabbisogni termici consistenti.
  • Solare termico per ACS e integrazione al riscaldamento; possibile solar cooling dove applicabile.
  • Scaldacqua a pompa di calore per la sola ACS, come intervento rapido e mirato.
  • Allaccio a teleriscaldamento efficiente dove la rete è disponibile.
  • Microcogenerazione alimentata da FER (calore + elettricità) per utenze con carichi costanti.

Chi sono i beneficiari e i soggetti coinvolti nel Conto Termico 3.0?

I soggetti beneficiari nella Pubblica Aministrazione sono:

  • Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c.2, d.lgs. 165/2001
  • Associazioni/consorzi tra PAEnti pubblici economici
  • Autorità di sistema portuale
  • Ex IACP comunque trasformati
  • Cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale (L. 164/2014)
  • Enti inseriti nell’elenco ISTAT delle PA
  • Società in house, quando intervengono su immobili dell’amministrazione controllante
  • Concessionari di servizi pubblici che utilizzano immobili di enti territoriali/locali
  • Cooperative sociali iscritte agli albi regionali

I soggetti coinvolti nel processo comprendono:

  • GSE (Gestore dei Servizi Energetici) – Gestisce la misura, definisce ed applica le regole applicative (art. 29) e svolge verifiche e controlli sugli interventi (anche in campo), con eventuali ispezioni e richiesta documenti.
  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Aggiorna periodicamente la disciplina con proprio decreto, in coerenza con PNIEC e obiettivi di decarbonizzazione.
  • PA proponente / Stazione appaltante – Può presentare domanda direttamente oppure avvalersi di:
    • una ESCO (con contratto di prestazione energetica);
    • un soggetto pubblico deputato alla gestione/attuazione (es. Agenzia del Demanio, Provveditorati OO.PP.);
    • un soggetto privato in partenariato pubblico-privato (nei limiti delle spese della PA);
    • Comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo di cui la PA è membro.

2. Entità del contributo: Comuni sotto e sopra 15.000 abitanti

Nel Conto Termico 3.0 la regola generale è che l’incentivo riconosciuto non può superare il 65% delle spese sostenute (nel rispetto delle regole di cumulabilità).

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Per gli interventi realizzati su edifici di comuni fino a 15.000 abitanti e utilizzati dal Comune, l’incentivo è riconosciuto fino al 100% delle spese ammissibili.

Il “100%” resta comunque vincolato ai limiti previsti dal decreto (limiti per unità di potenza/superficie e massimali dell’incentivo).

Comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti

Per i Comuni sopra i 15.000 abitanti si applica, in via ordinaria, il tetto massimo del 65% delle spese sostenute per l’incentivo Conto Termico.

Resta comunque importante la logica della cumulabilità: per edifici di proprietà della PA e da essa utilizzati, il Conto Termico può essere cumulato con altri incentivi/finanziamenti pubblici (nei limiti di un fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili), fermo restando quanto previsto sul limite dell’incentivo.

3. Requisiti per accedere al Conto Termico 3.0 nella PA

Il Conto Termico 3.0 consente alla Pubblica Amministrazione di ottenere incentivi per interventi di efficienza energetica (Titolo II) e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III). I beneficiari ammessi includono le amministrazioni pubbliche (con alcune assimilazioni previste dal decreto).

Per accedere agli incentivi, l’Ente (o il soggetto responsabile che opera per suo conto) deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento.  Inoltre, per gli interventi sugli edifici (artt. 5 e 8) è richiesto che l’immobile sia dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto e che l’impianto sia registrato nei catasti regionali, ove presenti.

Sono previsti limiti dimensionali per alcune tipologie: ad esempio, gli interventi di produzione di energia termica da FER e sistemi ad alta efficienza (art. 8) rientrano tra le “piccole dimensioni” quando riguardano impianti con potenza termica ≤ 2 MW e solare termico con superficie ≤ 2.500 m². Restano inoltre esclusi dall’accesso i soggetti per cui ricorrono cause di esclusione (Codice dei contratti) o cause antimafia.

Quali sono i requisiti tecnici e amministrativi per accedere al Conto Termico 3.0?

  • Requisiti “soggettivi” e di disponibilità dell’immobile: l’Ente deve avere titolo sull’edificio/unità immobiliare e, nei casi di interventi su più edifici/unità con impianti centralizzati, l’intervento deve ricadere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e di un unico soggetto responsabile.
  • Requisiti sull’impianto esistente e sul dimensionamento: l’edificio deve avere un impianto di climatizzazione invernale esistente; il nuovo generatore (se centralizzato su più edifici/unità) deve essere dimensionato sui reali fabbisogni e asseverato da tecnico abilitato, secondo normativa UNI.
  • Componenti e regole tecniche (Allegati I e II): sono ammissibili interventi che utilizzano solo apparecchi/componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati in base alla normativa tecnica di settore e ai fabbisogni asseverati.
  • Diagnosi energetica e APE (quando richiesti): per specifici interventi (es. art. 5, c.1 lett. a e d; e altri casi su interi edifici con impianti ≥ 200 kW) la richiesta deve essere corredata da diagnosi energetica pre-intervento e APE post-intervento.
  • Permanenza dei requisiti: gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso durante l’incentivazione e nei 5 anni successivi all’ultima rata; il mancato rispetto rientra tra le cause di decadenza e recupero delle somme.
  • Ricorso a ESCO e altri soggetti (se scelto): la PA può avvalersi di una ESCO o di altri soggetti abilitati come soggetto responsabile; in caso di ESCO, per l’erogazione degli acconti è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

4. Processo di richiesta e approvazione del Conto Termico 3.0 nella Pubblica Amministrazione

Il percorso “tipo” per una PA non è uno solo: prima di tutto va scelta la modalità di accesso, perché cambia quando si presenta la domanda e come avviene l’erogazione.

1) Scelta della modalità di accesso

  • Accesso diretto: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, altrimenti non è ammissibile.
    Nota: è prevista una dilazione dei pagamenti fino a 120 giorni (con esclusione dei pagamenti per prestazioni professionali) nel perimetro indicato dal decreto.
  • Prenotazione: si trasmette al GSE una scheda-domanda “a preventivo” per prenotare l’incentivo (tipicamente prima dell’avvio o comunque prima della conclusione), possibile al verificarsi di condizioni specifiche (es. diagnosi energetica + atto amministrativo di impegno, oppure contratti EPC/fornitura integrata, ecc.).

2) Programmazione tecnica-amministrativa dell’intervento

  • Analisi di fattibilità e impostazione dell’intervento (coerente con Titolo II / Titolo III).
  • Predisposizione degli atti necessari per la scelta di accesso:
    • per prenotazione, il decreto lega la presentazione alla presenza di atti/contratti (e in alcuni casi anche diagnosi energetica o progetto esecutivo in deroga per calamità).

3) Affidamento, esecuzione e “data di conclusione”

  • Affidamento lavori secondo le regole della PA.
  • Esecuzione e chiusura dell’intervento.
  • Per la PA, la data di conclusione dell’intervento (quella “che conta” per la domanda) è:
    • data di collaudo (Codice appalti) oppure data del certificato di regolare esecuzione se applicabile;
    • oppure, se l’appalto copre più interventi, la data del SAL finale in cui è incluso lo specifico intervento/multi-intervento incentivato.
      Le prestazioni professionali come l'APE post-intervento, non rientrano tra le attività da considerare per fissare la data di conclusione.

4) Presentazione della richiesta sul Portaltermico (e “contratto” informatico con GSE)

  • La richiesta avviene tramite Portaltermico: viene resa disponibile la scheda-domanda.
  • Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni (incluse clausole contrattuali) e, con accettazione informatica, accede al regime incentivante e ottiene la copia con codice identificativo dell’intervento.

5) Gestione GSE, controlli e possibili esiti

  • Il GSE gestisce attuazione, erogazione, revoca e verifiche secondo regole applicative (art. 29).
  • I controlli possono includere sopralluoghi e acquisizione di atti/documenti/schemi tecnici e rilievi fotografici; al termine viene redatto un processo verbale rilasciato al soggetto responsabile.
  • Il procedimento di controllo ha un termine fissato in 180 giorni, salvo casi di maggiore complessità.

6) Erogazione dell’incentivo

  • PA in accesso diretto: incentivo in un’unica rata.
  • PA in prenotazione: possibilità di chiedere acconto + rata intermedia + saldo; l’acconto è 2/5 del beneficio se durata 5 anni, oppure 50% se durata 2 anni (la restante quota è ripartita tra intermedia e saldo).

7) Obblighi post-riconoscimento

  • Conservazione della documentazione: il soggetto responsabile deve conservare gli originali e le prove di spesa per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’ultima rata.
  • Modifiche/variazioni: vanno comunicate; modifiche che fanno venir meno i requisiti possono portare a decadenza, risoluzione del contratto e recupero delle somme.
  • Se si è in prenotazione e non si rispettano le tempistiche previste, si può incorrere in decadenza e nel recupero dell’acconto già erogato.

5. Quali documenti sono raccomandati per completare la richiesta del Conto Termico 3.0?

Nel Conto Termico 3.0 la documentazione da allegare alla scheda-domanda (Portaltermico) è definita dal GSE nelle Regole Applicative e varia in funzione della tipologia di intervento, in coerenza con quanto richiesto dagli Allegati I e II:

  1. Anagrafica, titolarità e poteri di firma: Dati identificativi dell’Ente e del soggetto responsabile (chi sostiene le spese e stipula il contratto col GSE) + eventuale delega se opera un soggetto delegato/tecnico.
  2. Atti amministrativi e “via libera” interno
  3. Delibera / determina / atto che approva l’intervento e abilita la spesa (e, se del caso, atti di affidamento/contrattualizzazione).
  4. Progetto e documentazione tecnico-prestazionale: Relazione tecnica, elaborati e specifiche; schede tecniche e dichiarazioni del produttore/installatore utili a dimostrare i requisiti minimi (coerenti con Allegati I–II).
  5. Diagnosi energetica e APE (quando richiesti): In base ai casi previsti dal decreto, la richiesta è corredata da diagnosi energetica pre-intervento e APE post-intervento (ad es. per alcuni interventi su interi edifici e/o sopra determinate soglie impiantistiche).
  6. Spese: contratti, fatture e pagamenti
  7. Fatture delle spese sostenute + ricevute di pagamento (pagamenti tracciabili) e documenti di spesa coerenti con l’intervento. Se il fornitore non è tenuto agli adempimenti IVA ex DPR 633/1972, la prova delle spese può essere costituita da altra documentazione idonea (definita nelle Regole Applicative).
  8. Fine lavori e messa in esercizio (raccomandati: Dichiarazioni di conformità/corretta installazione, verbali di messa in servizio/collaudo, evidenze fotografiche utili a supportare verifiche e controlli.
  9. Conservazione ordinata degli originali: È buona prassi (ed è richiesto ai fini dei controlli) conservare gli originali dei documenti della domanda, fatture e ricevute di pagamento e ogni altra evidenza del possesso dei requisiti per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’ultima rata.

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Domande frequenti

Che cos’è il Conto Termico 3.0 per la Pubblica Amministrazione (PA)?

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Chi può richiedere il Conto Termico 3.0 nella PA (Comuni, scuole, enti pubblici)?

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Qual è la differenza tra accesso diretto e prenotazione nel Conto Termico 3.0 per la PA?

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Entro quando va presentata la domanda (PA) e cosa significa “conclusione dell’intervento”?

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Quanto vale l’incentivo Conto Termico 3.0 per i Comuni sotto e sopra 15.000 abitanti?

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Quali requisiti deve avere l’edificio pubblico per accedere al Conto Termico 3.0?

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Quando sono obbligatorie diagnosi energetica e APE nel Conto Termico 3.0 (PA)?

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Quali vantaggi economici offre il Conto Termico 3.0 per le scuole e ospedali?

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