1. Beneficiari del Conto Termico 3.0: Chi Può Accedere?
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di incremento dell’efficienza energetica e interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (e sistemi ad alta efficienza) su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, con regole di accesso diverse a seconda della categoria di intervento:
- per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Titolo II) possono accedere le Pubbliche Amministrazioni; i soggetti privati possono accedere per interventi realizzati su edifici ricadenti nell’ambito terziario, nel rispetto delle categorie catastali ammissibili previste dal decreto
- per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III) possono accedere sia le Pubbliche Amministrazioni sia i soggetti privati, per interventi realizzati su edifici ricadenti nell’ambito residenziale e/o nell’ambito terziario, nel rispetto delle categorie catastali ammissibili previste dal decreto
Enti del Terzo Settore (ETS)
Gli ETS sono definiti come gli enti iscritti al RUNTS. L’assimilazione alle Pubbliche Amministrazioni non è unica per tutti i casi:
- per gli interventi del Titolo II sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni soltanto gli ETS che non svolgono attività di carattere economico
- per gli interventi del Titolo III sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni tutti gli ETS
Entità dell'Incentivo:
In generale, l’intensità dell’incentivo è soggetta a un limite massimo del 65% dei costi ammissibili dichiarati.
Intensità dell’incentivo Conto Termico 3.0: limiti, incrementi e casi particolari
| Voce |
Titolo II (efficienza energetica) |
Titolo III (FER termiche e sistemi ad alta efficienza) |
| Caso speciale: Comuni fino a 15.000 abitanti |
Non indicato per questo Titolo |
Fino al 100% delle spese ammissibili per interventi su edifici dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni, fermi restando massimali e limiti previsti |
| Limite generale di intensità |
Massimo 65% dei costi ammissibili dichiarati |
Massimo 65% dei costi ammissibili dichiarati |
| Intensità base (intervento singolo) |
Non supera il 25% dei costi ammissibili |
Non applicabile |
| Intensità base (multi-intervento) |
Non supera il 30% dei costi ammissibili |
Non applicabile |
| Intensità base |
Non applicabile |
Non supera il 45% dei costi ammissibili |
| Incremento per dimensione d’impresa |
+20% piccole imprese; +10% medie imprese (nel rispetto delle intensità massime applicabili) |
+20% piccole imprese; +10% medie imprese (nel rispetto delle intensità massime applicabili) |
| Incremento per zone assistite (TFUE art. 107) |
+15% per zone assistite art. 107(3)(a); +5% per zone assistite art. 107(3)(c) |
Non indicato |
| Incremento per miglioramento prestazione energetica edificio |
+15% se miglioramento della prestazione energetica (energia primaria) almeno del 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento |
Non indicato |
Per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica), l’intensità riconosciuta non supera:
- 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento (intervento singolo), oppure
- 30% in caso di multi-intervento
Queste percentuali possono essere incrementate (fermo restando il limite di intensità massima applicabile):
- +20% per interventi realizzati da piccole imprese e +10% per interventi realizzati da medie imprese
- +15% per interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del TFUE e +5% per interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE
- +15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio (energia primaria) di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento
Per gli interventi del Titolo III (produzione da fonti rinnovabili), l’intensità riconosciuta non supera:
- 45% dei costi ammissibili
incrementabile di:
- +20% per interventi realizzati da piccole imprese
- +10% per interventi realizzati da medie imprese
nel rispetto delle intensità massime applicabili
Inoltre, per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni, l’incentivo può essere riconosciuto fino al 100% delle spese ammissibili, fermi restando massimali e limiti previsti.
2. Quali enti pubblici possono beneficiare del Conto Termico 3.0?
Possono accedere al Conto Termico 3.0, in qualità di Pubbliche Amministrazioni:
- le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (e, fino a revisione organica della disciplina di settore, continuano ad applicarsi anche le disposizioni relative al CONI)
- i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
- gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale
- gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni
- le società cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/1991 e iscritte nei rispettivi albi regionali
- le cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
- le società in house (come definite dalla normativa richiamata nel decreto), laddove realizzino gli interventi sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti
- gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT ai sensi della normativa richiamata
- i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali
3. Quali soggetti privati hanno accesso al Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è aperto anche ai soggetti privati, con perimetro che varia a seconda della tipologia di intervento:
- Interventi di efficienza (Titolo II): i privati possono accedere per interventi realizzati nell’ambito terziario (uffici, negozi, capannoni, strutture ricettive e similari). Rientrano qui gli edifici e locali non residenziali destinati ad attività economiche o di servizio
- Interventi FER termiche (Titolo III): i privati possono accedere sia per l’ambito residenziale sia per il terziario, quindi abitazioni (singole unità ed edifici) e immobili destinati ad attività non residenziali
a) Aziende e operatori del terziario
Chi rientra:
- Uffici, negozi, laboratori, capannoni e magazzini
- Hotel, B&B, ristoranti, palestre, centri benessere
- Scuole paritarie, cliniche e strutture sanitarie private, musei e spazi espositivi
Interventi ammessi:
- Efficienza energetica (Titolo II): sì, sugli immobili a uso non residenziale (es. isolamento, serramenti, illuminazione, building automation)
- Produzione termica da FER (Titolo III): sì (pompe di calore, solare termico, biomassa, teleriscaldamento efficiente, microcogenerazione, scaldacqua a PdC)
b) Residenziale (famiglie e condomìni)
Chi rientra:
- Abitazioni singole, villette, appartamenti e interi condomìni
- Edilizia abitativa privata (non di pregio e non uso ufficio)
Interventi ammessi:
- Efficienza energetica (Titolo II): non prevista per i privati in ambito residenziale
- Produzione termica da FER (Titolo III): sì (pompe di calore per riscaldamento/ACS, solare termico, scaldacqua a PdC, biomassa, allaccio a teleriscaldamento dove presente)
c) ETS – Enti del Terzo Settore
Chi rientra:
- Associazioni ed enti senza scopo di lucro, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, parrocchie e realtà similari che operano nell’interesse della comunità
Interventi ammessi:
- Gli ETS sono assimilati alle PA ai fini del decreto: possono accedere sia agli interventi di efficienza sia a quelli di produzione termica da FER, con le stesse condizioni previste per le amministrazioni pubbliche