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Impianti Realizzati
Cosa stabiliscono il D.Lgs. 199/2021 e il decreto aree idonee e quali conseguenze produce per permitting, pianificazione territoriale e sviluppo degli impianti

Nel dibattito pubblico sullo sviluppo delle fonti rinnovabili emerge spesso un equivoco interpretativo: considerare automaticamente non idonee tutte le aree che non sono state ancora individuate dalle Regioni come idonee.
In realtà il quadro normativo italiano prevede una classificazione territoriale più articolata. Il sistema introdotto dalla normativa sulle rinnovabili distingue infatti tre categorie principali: aree idonee, aree non idonee e aree ordinarie.
Le aree idonee sono quelle individuate come particolarmente favorevoli alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e per le quali sono previste procedure autorizzative accelerate o semplificate.
Le aree non idonee, invece, sono territori nei quali la presenza di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o territoriali rende incompatibile l’installazione di determinate tipologie di impianti.
Tra queste due categorie si colloca però una terza classe molto ampia: le aree ordinarie. Si tratta di tutte le superfici che non rientrano né tra quelle dichiarate idonee né tra quelle dichiarate non idonee e nelle quali i progetti possono comunque essere valutati attraverso i normali procedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione energetica.
Il decreto legislativo 199/2021, che recepisce in Italia la direttiva europea RED II, introduce un principio giuridico fondamentale per la pianificazione delle rinnovabili: la mancata individuazione di un’area come idonea non può trasformarsi automaticamente in una dichiarazione implicita di non idoneità.
La norma stabilisce infatti che le aree non incluse tra quelle idonee non possono essere considerate non idonee solo per il fatto di non essere state mappate dalle Regioni.
Questo principio ha un impatto diretto sul funzionamento dei procedimenti autorizzativi e sulla pianificazione energetica territoriale.
In particolare:
Dal punto di vista amministrativo, equiparare automaticamente un’area non mappata a un’area non idonea introdurrebbe una limitazione non prevista dalla normativa nazionale e potrebbe indebolire la solidità giuridica dei procedimenti autorizzativi.
Il sistema normativo attribuisce alle Regioni il compito di individuare concretamente sul territorio le aree idonee e non idonee allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, sulla base di criteri stabiliti a livello nazionale.
Questa pianificazione territoriale è uno degli strumenti chiave per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e dalle politiche europee di decarbonizzazione.
Nel processo di individuazione delle aree devono essere valutati diversi fattori, tra cui vincoli ambientali, tutela del paesaggio, presenza di infrastrutture energetiche e capacità di connessione alla rete elettrica.
Allo stesso tempo la normativa nazionale e la pianificazione energetica promuovono l’utilizzo prioritario di superfici già artificializzate o compromesse, come aree industriali, coperture edilizie, infrastrutture o siti dismessi, al fine di limitare il consumo di suolo e ridurre i conflitti territoriali legati allo sviluppo degli impianti.
Per la Pubblica Amministrazione questo implica un equilibrio delicato tra tutela del territorio, pianificazione energetica e necessità di accelerare la realizzazione di nuova capacità rinnovabile.
La distinzione tra aree non idonee e aree non mappate ha conseguenze operative rilevanti per tutti gli attori coinvolti nello sviluppo degli impianti rinnovabili.
Per le imprese e gli sviluppatori energetici, la mancata classificazione territoriale non rappresenta automaticamente un ostacolo alla localizzazione di un progetto. In presenza di un sito tecnicamente idoneo, il progetto può essere comunque sottoposto alle ordinarie procedure autorizzative, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.
Dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, la pianificazione delle aree non può trasformarsi in uno strumento di blocco generalizzato allo sviluppo delle rinnovabili. L’obiettivo della normativa è infatti quello di orientare la localizzazione degli impianti, non di impedire la valutazione dei progetti nelle aree non ancora mappate.
Per questo motivo, nelle attività di sviluppo e valutazione dei progetti, la verifica territoriale non può limitarsi alla sola classificazione regionale delle aree ma deve considerare in modo integrato:
Per imprese e amministrazioni la corretta interpretazione di questa distinzione è destinata a diventare un elemento sempre più centrale nella gestione dei procedimenti autorizzativi e nella pianificazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale.
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