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Cosa stabiliscono il D.Lgs. 199/2021 e il decreto aree idonee e quali conseguenze produce per permitting, pianificazione territoriale e sviluppo degli impianti

Nel dibattito sulle rinnovabili ricorre spesso un equivoco: considerare automaticamente non idonee tutte le aree che le Regioni non hanno ancora classificato come idonee. In realtà la normativa italiana prevede una struttura più articolata. Il sistema distingue infatti tra aree idonee, aree non idonee e aree ordinarie, cioè tutte quelle superfici che non rientrano nelle prime due categorie ma nelle quali i progetti possono comunque essere valutati con i procedimenti autorizzativi ordinari.
Le aree idonee sono quelle considerate più favorevoli allo sviluppo di impianti FER e beneficiano di procedure più rapide o semplificate. Le aree non idonee, invece, sono territori in cui specifici vincoli ambientali, paesaggistici o territoriali rendono incompatibile l’installazione di determinate tipologie di impianti. Tra queste due classi esiste però una fascia molto ampia di superfici che non può essere ignorata. Le tre categorie principali sono:
Capire questa distinzione è essenziale per leggere correttamente il quadro normativo e per evitare interpretazioni restrittive non previste dalla legge. La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee non basta, da sola, a escludere la possibilità di sviluppare un progetto. Per imprese, sviluppatori e amministrazioni, il punto centrale è quindi verificare come il sito si collochi nel sistema autorizzativo reale, non in una classificazione semplificata o incompleta.
Il D.Lgs. 199/2021, che recepisce la direttiva europea RED II, introduce un principio giuridico fondamentale: un’area non può essere considerata non idonea solo perché non è stata ancora individuata come idonea dalle Regioni. Questo passaggio ha un impatto diretto sul funzionamento della pianificazione territoriale e dei procedimenti autorizzativi, perché impedisce che l’assenza di mappatura regionale si trasformi in un blocco implicito allo sviluppo degli impianti.
Dal punto di vista amministrativo, equiparare un’area non mappata a un’area non idonea significherebbe introdurre una limitazione non prevista dalla normativa nazionale. Il principio serve invece a garantire continuità ai procedimenti autorizzativi anche quando la pianificazione regionale non è ancora completata. In concreto, questo approccio evita effetti distorsivi come:
Questo principio rafforza la tenuta giuridica del sistema autorizzativo e chiarisce che la pianificazione regionale deve orientare lo sviluppo, non sospenderlo automaticamente in attesa della mappatura completa.
Per chi sviluppa impianti, significa che un sito non classificato può comunque essere valutato, purché nel rispetto dei vincoli esistenti e delle regole ordinarie applicabili. La distinzione tra area non mappata e area non idonea non è quindi teorica, ma produce effetti concreti su localizzazione e permitting.
La normativa attribuisce alle Regioni il compito di individuare concretamente le aree idonee e non idonee sulla base di criteri definiti a livello nazionale. Questa attività di pianificazione è uno degli strumenti principali per contribuire agli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili previsti dal PNIEC e dalle politiche europee di decarbonizzazione.
Nel processo di individuazione territoriale devono essere considerati diversi fattori, tra cui vincoli ambientali, tutela del paesaggio, infrastrutture energetiche e capacità di connessione alla rete.
Allo stesso tempo, la pianificazione nazionale promuove l’uso prioritario di superfici già artificializzate o compromesse, come aree industriali, coperture edilizie, infrastrutture e siti dismessi. L’obiettivo è limitare il consumo di suolo e ridurre i conflitti territoriali. Per la Pubblica Amministrazione si tratta quindi di trovare un equilibrio tra tutela del territorio, programmazione energetica e accelerazione della nuova capacità rinnovabile.
Questa articolazione mostra che la pianificazione regionale non esaurisce da sola la valutazione di un sito. La classificazione territoriale è un elemento importante, ma va letta insieme ai vincoli effettivi, alle condizioni localizzative e alla disponibilità di connessione. Solo così è possibile comprendere il reale margine di sviluppo di un progetto.
Ridurre tutto alla sola mappatura regionale rischia invece di produrre letture parziali e operative poco corrette.
La distinzione tra aree non idonee e aree non mappate ha effetti operativi rilevanti per tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo delle rinnovabili. Per imprese e sviluppatori, la mancata classificazione di un’area non costituisce di per sé un ostacolo assoluto alla localizzazione di un impianto. Se il sito è tecnicamente valido, il progetto può comunque essere sottoposto alle procedure ordinarie, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici applicabili.
Anche per la Pubblica Amministrazione questa distinzione è decisiva. La pianificazione territoriale non può trasformarsi in uno strumento di blocco generalizzato, perché la finalità della norma è orientare la localizzazione degli impianti, non impedire la valutazione dei progetti nelle aree ancora non mappate.
Nella verifica territoriale occorre quindi considerare in modo integrato almeno questi elementi:
Per imprese e amministrazioni, la corretta interpretazione di questo assetto normativo diventa sempre più centrale nella gestione dei procedimenti autorizzativi. La valutazione di un sito non può fermarsi alla sola etichetta territoriale attribuita dalla Regione.
Serve invece un’analisi complessiva che tenga insieme classificazione, vincoli reali e fattibilità autorizzativa. È proprio questa lettura integrata che consente di gestire in modo più efficace lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale.
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