1. Introduzione al Conto Termico 3.0 per gli ETS (enti del Terzo Settore)
Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo di incentivazione gestito dal GSE che sostiene interventi “di piccole dimensioni” per efficienza energetica (Titolo II) e produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III); per gli ETS il decreto prevede un regime in larga parte assimilato alla Pubblica Amministrazione.
1.1 Quali tipologie di interventi sono ammessi per gli ETS?
- Efficienza energetica (Titolo II – art. 5): gli ETS sono assimilati alle PA solo se non svolgono attività economica, quindi possono accedere agli interventi di riqualificazione energetica previsti per le amministrazioni pubbliche (involucro, serramenti, schermature, NZEB, illuminazione, building automation, ecc.).
- Produzione termica da FER (Titolo III – art. 8): gli ETS sono assimilati alle PA e possono accedere agli interventi previsti per la produzione di energia termica da rinnovabili e sistemi efficienti (pompe di calore, sistemi ibridi, biomassa, solare termico/solar cooling, scaldacqua a PdC, teleriscaldamento, microcogenerazione FER, ecc.).
1.2 Chi sono i beneficiari e i soggetti coinvolti nel Conto Termico 3.0?
Beneficiari (ETS): per “ente del Terzo Settore” il decreto richiama gli enti del d.lgs. 117/2017 inclusi nel RUNTS.
Soggetti coinvolti nel processo:
- GSE: gestisce la misura e l’operatività (Portaltermico, istruttoria, erogazione, verifiche e controlli).
- MASE: amministrazione titolare della disciplina, con ruolo anche nell’approvazione/aggiornamento delle regole applicative.
- ETS proponente / soggetto responsabile: presenta la richiesta e resta il riferimento per obblighi documentali e controlli durante l’incentivazione e nei periodi successivi previsti dal decreto.
2. Entità del contributo per gli ETS: percentuali e limiti principali
Nel Conto Termico 3.0, l’incentivo riconosciuto al soggetto responsabile non può eccedere il 65% delle spese sostenute, nel rispetto delle regole di cumulabilità.
È prevista una deroga al 65% (incentivo fino al 100% delle spese ammissibili) solo per interventi realizzati su edifici di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, e per gli edifici pubblici richiamati dall’art. 48-ter del DL 104/2020, restando fermi i limiti per unità di potenza/superficie e i massimali dell’incentivo.
3. Quali sono i requisiti tecnici e amministrativi per accedere al Conto Termico 3.0?
Requisiti soggettivi e disponibilità dell’immobile
L’ETS deve avere titolo sull’edificio/unità immobiliare e, in caso di interventi su più edifici/unità con realizzazione di un impianto centralizzato, gli immobili devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento nella disponibilità di un unico soggetto responsabile.
Impianto esistente e dimensionamento
Se l’impianto è centralizzato a servizio di più edifici/unità, il dimensionamento del nuovo generatore (asseverato da tecnico abilitato) deve basarsi sui reali fabbisogni termici ed essere conforme alla normativa tecnica UNI.
Componenti e regole tecniche (Allegati I e II)
Sono ammissibili interventi con apparecchi/componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati secondo normativa tecnica di settore e in funzione dei fabbisogni asseverati.
Diagnosi energetica e APE (quando richiesti)
Quando l’intervento è su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kW, la richiesta è corredata da diagnosi energetica pre-intervento e APE post-intervento, con eccezioni specifiche previste dal decreto.
Permanenza dei requisiti
Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti durante l’incentivazione e nei 5 anni successivi all’ultima rata; il mancato rispetto può portare a decadenza e recupero delle somme.
4. Processo di richiesta e approvazione del Conto Termico 3.0 per gli ETS
1) Modalità di accesso
- L’accesso agli incentivi avviene tramite accesso diretto oppure tramite prenotazione.
- La prenotazione è prevista per i soggetti ammessi “pubblici” indicati dal decreto (con relative condizioni/atti da allegare).
- Gli ETS, quando assimilati alle amministrazioni pubbliche (nei casi previsti), seguono il medesimo impianto procedurale.
2) Accesso diretto: tempistiche
In accesso diretto la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
3) Presentazione su Portaltermico
La domanda si presenta tramite scheda-domanda resa disponibile dal GSE sul Portaltermico, che contiene dati anagrafici/tecnici e clausole contrattuali.
4) Istruttoria e controlli GSE
Il GSE può effettuare verifiche (anche con sopralluoghi) e richiedere/acquisire documenti, schemi tecnici e rilievi fotografici; in caso di violazioni rilevanti può rigettare l’istanza o disporre la decadenza con recupero delle somme.
5) Erogazione dell’incentivo
- Per la procedura di accesso diretto “pubblica”, l’erogazione è prevista in un’unica rata.
- Per la procedura di prenotazione (quando applicabile) il decreto prevede la possibilità di acconto + rata intermedia + saldo.
5. Quali documenti sono raccomandati per completare la richiesta del Conto Termico 3.0 per gli ETS?
La documentazione da allegare alla scheda-domanda su Portaltermico è definita dal GSE nelle Regole Applicative e varia in base all’intervento (in coerenza con Allegati tecnici).
- Anagrafica ETS e poteri di firma: dati del soggetto responsabile e prova dei poteri (es. legale rappresentante / amministratore condominio) + eventuale delega se opera un soggetto incaricato.
- Qualifica ETS (RUNTS): evidenza che l’ente rientra tra gli ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017 ed è incluso nel RUNTS.
- Titolarità/disponibilità dell’immobile: documenti che dimostrano la disponibilità dell’edificio/unità oggetto di intervento.
- Atti interni di approvazione e impegno di spesa: delibera/determina/verbale (es. Consiglio Direttivo) che approva l’intervento e abilita la spesa, con eventuali contratti di affidamento.
- Documentazione tecnico-prestazionale: relazione tecnica, schemi/elaborati, schede e dichiarazioni del produttore/installatore (requisiti, corretto dimensionamento, componenti nuovi/ricondizionati).
- Diagnosi energetica e APE (se richiesti): da includere nei casi previsti dal decreto (es. soglie/presupposti tecnici specifici).
- Spese: fatture e pagamenti tracciabili: fatture e ricevute di pagamento; se il fornitore non è soggetto a IVA ex DPR 633/1972, prova spesa con documentazione alternativa idonea secondo Regole Applicative.
- Fine lavori/messa in esercizio (raccomandati): dichiarazioni di conformità, verbali di avvio/collaudo e foto, utili perché il GSE può acquisire atti e rilievi fotografici in verifica.
- Conservazione originali: conservare originali, fatture e ricevute per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’ultima rata.
