Conto Termico 3.0 per Aziende: Requisiti e Incentivi

Scopri come le Aziende possono ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0: soggetti e interventi ammessi, requisiti, documentazione e riferimenti ufficiali.

Davide Pesco
December 22, 2025
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1. Introduzione al Conto Termico 3.0 per le Aziende

Il Conto Termico 3.0 è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE che sostiene interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti. Il decreto nasce con un focus esplicito sulla riqualificazione energetica in ambito non residenziale/terziario, sia pubblico che privato.

Quali tipologie di interventi sono ammessi per le Aziende?

Per le aziende (soggetti privati), il decreto distingue due grandi famiglie di interventi:

  • Efficienza energetica (Titolo II): per i soggetti privati l’accesso è previsto esclusivamente per interventi realizzati su edifici dell’ambito terziario.
  • Produzione termica da fonti rinnovabili – FER (Titolo III): per i soggetti privati l’accesso è previsto per interventi realizzati su edifici dell’ambito terziario (oltre che residenziale)

Interventi di efficienza energetica (Titolo II)
Interventi su edifici/impianti esistenti per ridurre i fabbisogni e migliorare le prestazioni, tra cui:

  • Coibentazione dell’involucro (pareti, coperture, solai) per limitare dispersioni e surriscaldamento.
  • Sostituzione dei serramenti (finestre + infissi) con soluzioni ad alte prestazioni.
  • Schermature e filtrazione solare esterne per ridurre i carichi estivi e l’abbagliamento.
  • Trasformazione in NZEB (intervento integrato su involucro, impianti e rinnovabili).
  • Illuminazione efficiente (relamping con apparecchi e sorgenti ad alto rendimento).
  • Building automation, termoregolazione e contabilizzazione del calore per una gestione “intelligente” dei consumi.

Interventi di produzione termica da FER (Titolo III)
Interventi che sostituiscono o integrano i generatori fossili con tecnologie rinnovabili, tra cui:

  • Pompe di calore (elettriche o a gas; aria-acqua, acqua-acqua, geotermiche) per riscaldamento e/o ACS.
  • Sistemi ibridi “factory made” o bivalenti con pompa di calore e generatore di supporto.
  • Generatori a biomassa (pellet, cippato, ecc.) a basse emissioni (in sostituzione di impianti esistenti).
  • Solare termico per ACS e integrazione al riscaldamento; possibile solar cooling dove applicabile.
  • Scaldacqua a pompa di calore per la sola ACS, come intervento rapido e mirato.
  • Allaccio a teleriscaldamento efficiente dove la rete è disponibile.
  • Microcogenerazione alimentata da FER (calore + elettricità) per utenze con carichi costanti.

Chi sono i beneficiari e i soggetti coinvolti nel Conto Termico 3.0 ?

Le aziende rientrano tra i soggetti privati ammessi come benficiari del Conto termico 3.0 (definite come qualunque entità che svolge un’attività economica, indipendentemente da forma giuridica e modalità di finanziamento).

Soggetti coinvolti nel processo

  • GSE (Gestore dei Servizi Energetici): è responsabile dell’attuazione e gestione del sistema incentivante ed eroga/revoca gli incentivi secondo regole applicative.
  • MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica): approva (su proposta del GSE) le Regole Applicative.
  • Impresa proponente / Soggetto responsabile: è la “figura contrattuale” che sta in capo alla richiesta e alla gestione dell’incentivo (ed è anche il riferimento nei controlli e nel contraddittorio).
  • ESCO e altri soggetti abilitati / mandatario all’incasso (se utilizzati): quando l’azienda accede tramite questi schemi, anche loro rientrano nel perimetro informativo dei controlli.
  • ENEA (supporto informativo): insieme al GSE promuove e informa sulle opportunità del meccanismo anche per le imprese.

2. Entità del contributo: percentuali e limiti per le Aziende

Nel Conto Termico 3.0, la regola generale prevede che l’incentivo complessivo erogato non possa eccedere il 65% delle spese sostenute, nel rispetto dei principi di cumulabilità.

Per le aziende (imprese), però, si applicano anche i vincoli specifici di intensità di aiuto:

  • Interventi di efficienza energetica (art. 5 – Titolo II): l’intensità dell’incentivo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento. In caso di multi-intervento, l’intensità massima sale al 30%. Le percentuali possono essere aumentate: +20% per piccole imprese e +10% per medie imprese; +15% / +5% se l’intervento ricade in zone assistite (art. 107 TFUE, lett. a/c); +15% se l’intervento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio (energia primaria) ≥ 40% rispetto alla situazione precedente.
  • Interventi FER termiche e sistemi ad alta efficienza (art. 8 – Titolo III): l’intensità dell’incentivo non supera il 45% dei costi ammissibili. Tale intensità può essere aumentata di +20 punti percentuali per le piccole imprese e di +10 punti percentuali per le medie imprese.

Cumulabilità (imprese): fermo restando il principio generale secondo cui gli incentivi sono riconosciuti solo se non sono concessi altri incentivi statali (salvo fondi di garanzia, rotazione e contributi in conto interesse), per le imprese è ammesso il cumulo con altri aiuti di Stato a condizioni precise: se riguardano costi ammissibili diversi, oppure anche sugli stessi costi (in tutto o in parte coincidenti) solo se il cumulo non porta al superamento delle intensità massime previste.

Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto i valori sono considerati al lordo di imposte/oneri, ma l’IVA non è considerata nel calcolo dell’intensità e dei costi ammissibili.

Infine, per gli interventi realizzati dalle imprese, la spesa incentivabile è soggetta anche a limiti dedicati: 150 milioni di euro annui complessivi e 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

3. Requisiti per accedere al Conto Termico 3.0 nelle Aziende

Il Conto Termico 3.0 consente anche alle aziende (soggetti privati/imprese) di ottenere incentivi per interventi di incremento dell’efficienza energetica (Titolo II) e per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III), purché realizzati su edifici/unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione e rientranti nelle categorie catastali ammissibili previste per l’ambito residenziale/terziario (con, in pratica, prevalenza dell’ambito terziario per gli immobili d’impresa).

Per accedere agli incentivi, il soggetto richiedente deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, in quanto proprietario oppure titolare di altro diritto reale o personale di godimento.

Restano infine non ammessi (anche per le imprese) i soggetti per cui ricorrano:

  • le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
  • le cause antimafia (divieto/decadenza/sospensione) di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011.

Quali sono i requisiti tecnici e amministrativi per accedere al Conto Termico 3.0?

Requisiti “soggettivi” e disponibilità dell’immobile
L’impresa deve avere titolo sull’edificio/unità immobiliare. Nel caso di interventi su più edifici/unità con sostituzione di impianti e realizzazione di un impianto centralizzato, gli edifici/unità devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile.

Requisiti sull’impianto esistente e sul dimensionamento
In caso di impianto centralizzato a servizio di più edifici/unità, il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore (asseverato da tecnico abilitato) deve basarsi sul calcolo dei reali fabbisogni termici e risultare conforme alla normativa tecnica UNI. Gli edifici/unità coinvolti devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste dagli Allegati I e II.

Componenti e regole tecniche (Allegati I e II)
Sono ammissibili interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati secondo la normativa tecnica di settore e in funzione dei fabbisogni asseverati da tecnico abilitato.

Diagnosi energetica e APE (quando richiesti)
Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e d), la richiesta deve essere corredata da diagnosi energetica pre-intervento e APE post-intervento.

Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 8, comma 1, lettere da a) a g), la diagnosi e l’APE sono richieste quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kW.

Sono previste eccezioni (ad esempio per installazioni abbinate alla produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento).

Permanenza dei requisiti
Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti di accesso durante l’incentivazione e nei 5 anni successivi all’ultima rata; il mancato rispetto rientra tra le cause di decadenza e recupero delle somme.

Ricorso a ESCO o altri soggetti (se scelto)
Ai fini dell’accesso, le imprese possono operare direttamente come soggetto responsabile oppure accedere tramite ESCO e altri soggetti abilitati secondo le modalità previste dal decreto.

4. Processo di richiesta e approvazione del Conto Termico 3.0 per le Aziende

Per le aziende, il percorso di accesso al Conto Termico 3.0 segue le regole generali definite dal decreto, con alcune differenze rilevanti rispetto alla Pubblica Amministrazione, in particolare per la modalità di accesso, la tempistica di presentazione e la rateizzazione dell’incentivo.

1) Scelta della modalità di accesso

Per le imprese è prevista una sola modalità di accesso: l’accesso diretto.
La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità dell’incentivo.

Non è ammessa la prenotazione (prevista solo per la PA), perciò la domanda può essere inoltrata solo a lavori ultimati e dopo la completa esecuzione dell’intervento.

2) Programmazione tecnica e amministrativa dell’intervento

Prima dell’esecuzione è necessario predisporre:

  • analisi di fattibilità tecnica coerente con il Titolo II o III del decreto;
  • progetto o relazione tecnica che definisca la tipologia di intervento, la conformità ai requisiti di ammissibilità e la corretta individuazione del soggetto responsabile;
  • eventuale diagnosi energetica e APE, se richiesti dal decreto per il tipo di intervento. e conclusione dell’intervento

La data di conclusione dell’intervento (che fa decorrere i 90 giorni utili per presentare la domanda) coincide con:

  • la data della dichiarazione di fine lavori o del collaudo funzionale dell’impianto;
  • oppure, nel caso di più opere o lotti, con la data del SAL finale in cui è compreso l’intervento incentivato. i (diagnosi, APE, progettazione, ecc.) non concorrono alla definizione della data di conclusione.

3) Presentazione della richiesta sul Portaltermico

La domanda di incentivo si presenta esclusivamente tramite il Portaltermico del GSE, compilando la scheda-domanda con tutti i dati anagrafici, tecnici e finanziari dell’intervento.
Il soggetto responsabile accetta digitalmente le condizioni contrattuali e, con l’accettazione informatica, entra a tutti gli effetti nel regime incentivante, ricevendo il codice identificativo dell’intervento. controlli e possibili esiti

Il GSE gestisce la fase di valutazione e controllo secondo le Regole Applicative del Conto Termico:

  • può effettuare verifiche documentali o ispettive in campo;
  • può richiedere integrazioni tecniche, documenti, schede o fotografie;
  • redige un verbale di verifica che determina l’esito (approvazione, sospensione o rigetto).
    Il procedimento di controllo ha una durata massima di 180 giorni, salvo casi di complessità tecnica documentata. dell’incentivo alle aziende

Per le imprese, l’erogazione avviene secondo le seguenti regole:

  • unica rata, se l’importo totale dell’incentivo è ≤ 5.000 €;
  • rate annuali (da 2 a 5), se l’importo è > 5.000 €, in funzione della tipologia di intervento e del valore complessivo riconosciuto. ramite bonifico** sul conto indicato dal soggetto responsabile.

4) Obblighi post-riconoscimento

Il soggetto responsabile deve:

  • conservare tutta la documentazione originale per 5 anni successivi all’ultima rata;
  • comunicare al GSE eventuali modifiche rilevanti (tecniche, anagrafiche o di disponibilità dell’immobile);
  • mantenere i requisiti e le condizioni che hanno consentito l’accesso all’incentivo per tutta la durata del periodo di incentivazione e per i 5 anni successivi. rali ricorrenti (da evitare)
  • Presentare la richiesta oltre i 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
  • Usare una data di fine lavori non coerente con quella di effettiva conclusione tecnica (es. SAL intermedio).
  • Inviare schede incomplete o non firmate digitalmente sul Portaltermico.
  • Inserire documenti di spesa o certificazioni non coerenti con le specifiche degli Allegati I e II.

5. Quali documenti sono raccomandati per completare la richiesta del Conto Termico 3.0 per le Aziende?

Nel Conto Termico 3.0, la documentazione da allegare alla scheda-domanda sul Portaltermico è definita dal GSE nelle Regole Applicative e varia in base alla tipologia di intervento, in coerenza con gli Allegati I e II del decreto.

  • Anagrafica aziendale, titolarità e poteri di firma: dati identificativi dell’impresa e del soggetto responsabile (chi sostiene la spesa e stipula il “contratto” informatico con il GSE tramite scheda-domanda), più eventuale delega se la pratica è gestita da un soggetto delegato/tecnico.
  • Titolo di disponibilità dell’immobile/unità immobiliare: documenti che dimostrano la disponibilità dell’edificio/impianto oggetto di intervento (proprietà o altro titolo idoneo), utili a dimostrare i requisiti di accesso.
  • Progetto e documentazione tecnico-prestazionale: relazione tecnica, elaborati, schemi e specifiche; schede tecniche e dichiarazioni del produttore/installatore per dimostrare il rispetto dei requisiti minimi previsti per lo specifico intervento (Allegati I–II).
  • Diagnosi energetica e APE (quando richiesti): nei casi previsti dal decreto, la richiesta deve essere corredata dalla diagnosi energetica pre-intervento e dall’APE post-intervento.
  • Spese: contratti, fatture e pagamenti tracciabili: fatture delle spese sostenute e relative ricevute di pagamento (bonifici/strumenti tracciabili) e ogni documento utile a dimostrare la congruenza della spesa con l’intervento.
  • Se le forniture/prestazioni sono rese da soggetti non tenuti agli adempimenti IVA ex DPR 633/1972, la prova delle spese può essere costituita da altra documentazione idonea, come definito nelle Regole Applicative.
  • Fine lavori e messa in esercizio (raccomandati): dichiarazioni di conformità e corretta installazione, verbali di messa in servizio/collaudo, evidenze fotografiche e qualsiasi altro elemento utile a supportare eventuali verifiche tecniche e amministrative.

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Domande frequenti

Quali aziende possono accedere al Conto Termico 3.0?

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Quali interventi sono incentivabili per le aziende nel conto termico 3.0?

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Quali edifici sono idonei per ricevere gli incentivi del Conto Termico 3.0?

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Le aziende possono prenotare l’incentivo o c’è solo l’accesso diretto?

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Quanto copre il Conto Termico 3.0 per le aziende?

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In quante rate viene erogato l’incentivo alle aziende?

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Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi per le imprese?

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Quali vantaggi offrono gli incentivi per la produzione di energia termica per le aziende?

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