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Impianti Realizzati
Scopri come le Aziende possono ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0: soggetti e interventi ammessi, requisiti, documentazione e riferimenti ufficiali.

Il Conto Termico 3.0 è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE che sostiene interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti. Il decreto nasce con un focus esplicito sulla riqualificazione energetica in ambito non residenziale/terziario, sia pubblico che privato.
Per le aziende (soggetti privati), il decreto distingue due grandi famiglie di interventi:
Interventi di efficienza energetica (Titolo II)
Interventi su edifici/impianti esistenti per ridurre i fabbisogni e migliorare le prestazioni, tra cui:
Interventi di produzione termica da FER (Titolo III)
Interventi che sostituiscono o integrano i generatori fossili con tecnologie rinnovabili, tra cui:
Le aziende rientrano tra i soggetti privati ammessi come benficiari del Conto termico 3.0 (definite come qualunque entità che svolge un’attività economica, indipendentemente da forma giuridica e modalità di finanziamento).
Soggetti coinvolti nel processo
Nel Conto Termico 3.0, la regola generale prevede che l’incentivo complessivo erogato non possa eccedere il 65% delle spese sostenute, nel rispetto dei principi di cumulabilità.
Per le aziende (imprese), però, si applicano anche i vincoli specifici di intensità di aiuto:
Cumulabilità (imprese): fermo restando il principio generale secondo cui gli incentivi sono riconosciuti solo se non sono concessi altri incentivi statali (salvo fondi di garanzia, rotazione e contributi in conto interesse), per le imprese è ammesso il cumulo con altri aiuti di Stato a condizioni precise: se riguardano costi ammissibili diversi, oppure anche sugli stessi costi (in tutto o in parte coincidenti) solo se il cumulo non porta al superamento delle intensità massime previste.
Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto i valori sono considerati al lordo di imposte/oneri, ma l’IVA non è considerata nel calcolo dell’intensità e dei costi ammissibili.
Infine, per gli interventi realizzati dalle imprese, la spesa incentivabile è soggetta anche a limiti dedicati: 150 milioni di euro annui complessivi e 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.
Il Conto Termico 3.0 consente anche alle aziende (soggetti privati/imprese) di ottenere incentivi per interventi di incremento dell’efficienza energetica (Titolo II) e per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III), purché realizzati su edifici/unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione e rientranti nelle categorie catastali ammissibili previste per l’ambito residenziale/terziario (con, in pratica, prevalenza dell’ambito terziario per gli immobili d’impresa).
Per accedere agli incentivi, il soggetto richiedente deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, in quanto proprietario oppure titolare di altro diritto reale o personale di godimento.
Restano infine non ammessi (anche per le imprese) i soggetti per cui ricorrano:
Requisiti “soggettivi” e disponibilità dell’immobile
L’impresa deve avere titolo sull’edificio/unità immobiliare. Nel caso di interventi su più edifici/unità con sostituzione di impianti e realizzazione di un impianto centralizzato, gli edifici/unità devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile.
Requisiti sull’impianto esistente e sul dimensionamento
In caso di impianto centralizzato a servizio di più edifici/unità, il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore (asseverato da tecnico abilitato) deve basarsi sul calcolo dei reali fabbisogni termici e risultare conforme alla normativa tecnica UNI. Gli edifici/unità coinvolti devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste dagli Allegati I e II.
Componenti e regole tecniche (Allegati I e II)
Sono ammissibili interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati secondo la normativa tecnica di settore e in funzione dei fabbisogni asseverati da tecnico abilitato.
Diagnosi energetica e APE (quando richiesti)
Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e d), la richiesta deve essere corredata da diagnosi energetica pre-intervento e APE post-intervento.
Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 8, comma 1, lettere da a) a g), la diagnosi e l’APE sono richieste quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kW.
Sono previste eccezioni (ad esempio per installazioni abbinate alla produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento).
Permanenza dei requisiti
Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti di accesso durante l’incentivazione e nei 5 anni successivi all’ultima rata; il mancato rispetto rientra tra le cause di decadenza e recupero delle somme.
Ricorso a ESCO o altri soggetti (se scelto)
Ai fini dell’accesso, le imprese possono operare direttamente come soggetto responsabile oppure accedere tramite ESCO e altri soggetti abilitati secondo le modalità previste dal decreto.
Per le aziende, il percorso di accesso al Conto Termico 3.0 segue le regole generali definite dal decreto, con alcune differenze rilevanti rispetto alla Pubblica Amministrazione, in particolare per la modalità di accesso, la tempistica di presentazione e la rateizzazione dell’incentivo.
Per le imprese è prevista una sola modalità di accesso: l’accesso diretto.
La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità dell’incentivo.
Non è ammessa la prenotazione (prevista solo per la PA), perciò la domanda può essere inoltrata solo a lavori ultimati e dopo la completa esecuzione dell’intervento.
Prima dell’esecuzione è necessario predisporre:
La data di conclusione dell’intervento (che fa decorrere i 90 giorni utili per presentare la domanda) coincide con:
La domanda di incentivo si presenta esclusivamente tramite il Portaltermico del GSE, compilando la scheda-domanda con tutti i dati anagrafici, tecnici e finanziari dell’intervento.
Il soggetto responsabile accetta digitalmente le condizioni contrattuali e, con l’accettazione informatica, entra a tutti gli effetti nel regime incentivante, ricevendo il codice identificativo dell’intervento. controlli e possibili esiti
Il GSE gestisce la fase di valutazione e controllo secondo le Regole Applicative del Conto Termico:
Per le imprese, l’erogazione avviene secondo le seguenti regole:
Il soggetto responsabile deve:
Nel Conto Termico 3.0, la documentazione da allegare alla scheda-domanda sul Portaltermico è definita dal GSE nelle Regole Applicative e varia in base alla tipologia di intervento, in coerenza con gli Allegati I e II del decreto.
Verifichiamo se l’intervento proposto rispetta i requisiti tecnici e normativi del Conto Termico 3.0.
Elaboriamo una stima dettagliata dell’incentivo ottenibile, dei risparmi energetici e dei benefici economici.
Coordiniamo la progettazione degli interventi (pompe di calore, solare termico, sistemi ibridi, integrazioni).
Gestiamo il rapporto con installatori e fornitori, assicurandoci che le soluzioni adottate siano conformi alla documentazione richiesta dal GSE.
Predisponiamo la documentazione seguendo l’iter fino all’istruttoria e alla validazione dell’incentivo.
Affianchiamo il cliente durante tutto il processo, rispondendo a eventuali richieste di integrazione del GSE.