Indice
2.710+
Impianti Realizzati
Scopri gli incentivi previsti nel Conto Termico 3.0 sulle pompe di calore: massimali revisti, modalità di erogazione e requisiti.

Per gli interventi con pompe di calore (quelli del Titolo III, art. 8), il decreto ammette ai benefici due macro-categorie di soggetti:
Mentre gli Enti del Terzo Settore (ETS) vengono assimilati alle amministrazioni pubbliche.
La richiesta al GSE può essere presentata:
Per le pompe di calore il Conto Termico 3.0 l'incentivo viene calcolato dal GSE con una formula che parte dall’energia incentivata (Ei) e da un coefficiente economico (Ci). Sono inoltre previsti dei massimali di spesa per tipologia di soggetto:
A) Pompe di calore elettriche
B) Pompe di calore a gas
A) Pubbliche Amministrazioni
B) Privati (Residenziale)
C) Imprese
A) Pubbliche Amministrazioni
Per le PA il decreto distingue due modalità operative. Se si procede con accesso diretto, l’incentivo viene erogato in un’unica rata. Se invece la PA utilizza la prenotazione, l’erogazione può essere “spezzata” in acconto + quota intermedia + saldo. In questo caso l’acconto cambia in funzione della durata: è 50% quando l’incentivo è su 2 anni, oppure 2/5 quando è su 5 anni (la parte restante viene poi divisa tra quota intermedia e saldo).
B) Privati (Residenziale)
Per i privati l’incentivo viene normalmente pagato in rate annuali. Nella casistica più comune sulle pompe di calore, il decreto prevede:
C) Imprese
Anche per le imprese l’incentivo segue la logica delle rate annuali. Per la sostituzione con pompe di calore, le durate da tenere a mente sono le stesse previste dal decreto in base alla taglia: 2 anni fino a 35 kW e 5 anni oltre 35 kW (fino a 2.000 kW)
Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli interventi che sostituiscono impianti esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
Il decreto inquadra le pompe di calore elettriche come soluzioni per la climatizzazione invernale, eventualmente abbinate alla produzione di acqua calda sanitaria. Le tipologie “riconosciute” (quelle che ritrovi anche nelle verifiche prestazionali) includono, tra le altre:
Le prestazioni devono essere almeno pari ai requisiti Ecodesign (zona climatica “average”) e dichiarate/garantite dal costruttore sulla base di prove in conformità a UNI EN 14825.
Nel decreto le geotermiche compaiono come pompe di calore con sorgente salamoia (cioè circuito geotermico), ad esempio:
Anche qui, il decreto le aggancia a requisiti minimi in logica Ecodesign (sempre con prestazioni dichiarate dal costruttore, nel quadro delle verifiche previste).
Il Conto Termico 3.0 include anche le pompe di calore a gas, distinguendo le prestazioni minime (Ecodesign) e le verifiche di prova:
In più, introduce limiti emissivi NOx (diversi per tecnologia): <120 mg/kWh per l’assorbimento e <240 mg/kWh per il motore endotermico.
Per le pompe di calore VRF/VRV l’accesso agli incentivi è ammesso anche con la sostituzione della sola unità esterna, lasciando invariati circuito frigorifero e unità interne
Oltre alla “pompa di calore singola”, il decreto considera anche configurazioni dove la PDC lavora insieme a un secondo generatore:
Il decreto include anche l’intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore: è sempre una PDC, ma “verticale” e dedicata principalmente all’ACS.
Il soggetto responsabile deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui viene realizzato l’intervento (ad esempio proprietà o altro diritto reale/personale di godimento).
Gli incentivi sulle pompe di calore si applicano a interventi su edifici esistenti che risultano già dotati di impianto di climatizzazione invernale (alla data di entrata in vigore del decreto).
L’intervento incentivabile, per le PDC, è la sostituzione dell’impianto esistente con un impianto dotato di pompa di calore elettrica o a gas che utilizza energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
Quando la potenza termica utile dell’impianto supera 200 kW, la sostituzione con pompa di calore (anche in configurazione ibrida/bivalente) è ammessa solo se l’intervento include anche l’installazione della contabilizzazione del calore.
In caso di accesso diretto, la richiesta deve essere presentata al GSE entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento: oltre tale termine la domanda è non ammissibile.
Verifichiamo se l’intervento proposto rispetta i requisiti tecnici e normativi del Conto Termico 3.0.
Elaboriamo una stima dettagliata dell’incentivo ottenibile, dei risparmi energetici e dei benefici economici.
Coordiniamo la progettazione degli interventi (pompe di calore, solare termico, sistemi ibridi, integrazioni).
Gestiamo il rapporto con installatori e fornitori, assicurandoci che le soluzioni adottate siano conformi alla documentazione richiesta dal GSE.
Predisponiamo la documentazione seguendo l’iter fino all’istruttoria e alla validazione dell’incentivo.
Affianchiamo il cliente durante tutto il processo, rispondendo a eventuali richieste di integrazione del GSE.