Inoltre, l’incentivo totale può essere corrisposto in un’unica rata quando l’importo complessivo è ≤ 15.000 € (e nei casi ulteriori previsti per specifiche categorie aventi diritto).
4. Quali tipologie di pompe di calore sono previste nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli interventi che sostituiscono impianti esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
1) Pompe di calore elettriche
Il decreto inquadra le pompe di calore elettriche come soluzioni per la climatizzazione invernale, eventualmente abbinate alla produzione di acqua calda sanitaria. Le tipologie “riconosciute” (quelle che ritrovi anche nelle verifiche prestazionali) includono, tra le altre:
- aria/aria (es. split/multisplit, ma anche sistemi come VRF/VRV e rooftop)
- aria/acqua
- acqua/acqua
- acqua/aria
Le prestazioni devono essere almeno pari ai requisiti Ecodesign (zona climatica “average”) e dichiarate/garantite dal costruttore sulla base di prove in conformità a UNI EN 14825.
2) Pompe di calore geotermiche
Nel decreto le geotermiche compaiono come pompe di calore con sorgente salamoia (cioè circuito geotermico), ad esempio:
- salamoia/aria
- salamoia/acqua
Anche qui, il decreto le aggancia a requisiti minimi in logica Ecodesign (sempre con prestazioni dichiarate dal costruttore, nel quadro delle verifiche previste).
3) Pompe di calore a gas
Il Conto Termico 3.0 include anche le pompe di calore a gas, distinguendo le prestazioni minime (Ecodesign) e le verifiche di prova:
- pompe di calore a gas ad assorbimento: prove secondo UNI EN 12309-2015
- pompe di calore a gas a motore endotermico: prove secondo UNI EN 16905
In più, introduce limiti emissivi NOx (diversi per tecnologia): <120 mg/kWh per l’assorbimento e <240 mg/kWh per il motore endotermico.
4) Sistemi VRF/VRV
Per le pompe di calore VRF/VRV l’accesso agli incentivi è ammesso anche con la sostituzione della sola unità esterna, lasciando invariati circuito frigorifero e unità interne
5) Configurazioni ammesse: bivalenti, ibridi factory made e “add on”
Oltre alla “pompa di calore singola”, il decreto considera anche configurazioni dove la PDC lavora insieme a un secondo generatore:
- Sistema bivalente: pompa di calore come generatore principale + caldaia a condensazione a gas come secondario (può essere anche PDC + generatore a biomassa)
- Sistema/ apparecchio ibrido factory made: integrazione in fabbrica di più sotto-unità (es. pompa di calore elettrica o a gas + caldaia a condensazione a gas o a biomassa) con regolazione “intelligente”
- Pompa di calore “add on”: PDC installata ad integrazione di una caldaia a condensazione a gas preesistente, combinata per costituire un sistema bivalente. Per l’ammissibilità, il decreto pone vincoli tecnici molto netti: caldaia con età ≤ 5 anni e PDC di tipo aria-acqua o acqua-acqua (aria-aria solo in caso di vincoli architettonici)
6) Scaldacqua a pompa di calore
Il decreto include anche l’intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore: è sempre una PDC, ma “verticale” e dedicata principalmente all’ACS.
5. Quali sono i requisiti per accedere agli incentivi sulle pompe di calore nel Conto Termico 3.0?
Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Il soggetto responsabile deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui viene realizzato l’intervento (ad esempio proprietà o altro diritto reale/personale di godimento).
Requisiti dell’edificio e dell’intervento
Gli incentivi sulle pompe di calore si applicano a interventi su edifici esistenti che risultano già dotati di impianto di climatizzazione invernale (alla data di entrata in vigore del decreto).
L’intervento incentivabile, per le PDC, è la sostituzione dell’impianto esistente con un impianto dotato di pompa di calore elettrica o a gas che utilizza energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
Quando la potenza termica utile dell’impianto supera 200 kW, la sostituzione con pompa di calore (anche in configurazione ibrida/bivalente) è ammessa solo se l’intervento include anche l’installazione della contabilizzazione del calore.
Tempistiche di presentazione della domanda
In caso di accesso diretto, la richiesta deve essere presentata al GSE entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento: oltre tale termine la domanda è non ammissibile.