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Impianti Realizzati
Scopri gli incentivi previsti nel Conto Termico 3.0 sul solare termico: massimali aggiornati, modalità di erogazione e requisiti.

Nel Conto Termico 3.0 l’installazione di impianti solari termici è prevista come intervento autonomo del Titolo III (inclusa l’eventuale configurazione con sistemi di solar cooling), con superficie solare lorda fino a 2.500 m².
Proprio perché è qualificata come tipologia di intervento dedicata, non richiede di per sé l’abbinamento alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale: la richiesta riguarda l’installazione dell’impianto solare termico come intervento specifico.
Possono presentare domanda i “Soggetti Ammessi” (SA), cioè i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare dove si realizza l’intervento, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (soggetti equiparati).
In particolare, tra i Soggetti Ammessi rientrano:
Enti del Terzo Settore (ETS): l’accesso varia in base al carattere commerciale dell’attività. In sintesi:
Infine, l’intervento va realizzato nell’ambito di edifici esistenti; e, se la superficie solare lorda supera 100 m², è richiesta anche l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione dei dati di misura dell’energia termica prodotta.
Per il solare termico, l’incentivo non è calcolato come percentuale della spesa: è un incentivo annuo (rata annua) determinato in base all’energia termica prodotta annualmente (stimata), alla superficie solare installata e a coefficienti di valorizzazione dell’energia distinti in funzione della dimensione dell’impianto e dell’utilizzo del calore prodotto.
La formula di calcolo dell’incentivo annuo è:
Ia tot = Ci × Qu × Sl
Dove:
Sl (superficie solare lorda, in m²) è la superficie complessiva del campo solare, ottenuta moltiplicando il numero di moduli/collettori per l’area lorda del singolo modulo.
Ci (coefficiente di valorizzazione, in €/kWht) è definito in funzione della dimensione del campo solare e della tipologia/uso dell’energia termica prodotta.
Qu (energia termica prodotta per unità di superficie lorda, in kWht/m²) è calcolata in modo diverso in base alla tipologia di impianto:
Dove:
La durata dipende dalla superficie solare lorda installata:
L’incentivo totale (Itot) è la somma delle rate annuali previste; quando l’importo totale è pari o inferiore a 15.000 €, è previsto il pagamento in un’unica soluzione (oltre agli ulteriori casi previsti dal decreto).
Nelle Regole Applicative, le installazioni di solare termico sono distinte (anche ai fini dei requisiti tecnici e del calcolo dell’energia prodotta per unità di superficie) in base alla tipologia di collettore o di sistema installato. In particolare, sono considerate le seguenti tipologie.
Rientrano tra le tipologie ammissibili i collettori solari piani, tipicamente impiegati per:
Per l’accesso all’incentivo, i collettori devono essere in possesso di certificazione Solar Keymark. Inoltre, la producibilità specifica (energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda) deve superare un valore minimo, calcolato a partire dai dati riportati nella certificazione, con riferimento alle condizioni previste (in particolare con Tm pari a 50 °C).
Sono ammessi anche i collettori solari sottovuoto e i collettori a tubi evacuati, incentivabili per:
Anche per questa tipologia è richiesto il possesso della certificazione Solar Keymark e il rispetto di una soglia minima di producibilità specifica distinta rispetto a quella prevista per i collettori piani.
Il Conto Termico 3.0 include i sistemi solari termici prefabbricati (factory made), ossia sistemi forniti come insieme integrato di componenti (ad esempio collettori, accumulo, regolazione e componenti idraulici). Per questi sistemi, la certificazione Solar Keymark del collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. Ai fini della producibilità, i valori prestazionali sono riferiti al sistema nel suo complesso e sono desunti dalla documentazione di prova/certificazione (test report di laboratorio accreditato, in riferimento ai dati della certificazione).
Sono ammessi anche i collettori solari a concentrazione, tipicamente destinati ad applicazioni con temperature di esercizio più elevate. Per questa tipologia, la producibilità specifica deve rispettare una soglia minima dedicata; inoltre, quando non è possibile ottenere la certificazione Solar Keymark, è prevista in alternativa un’approvazione tecnica rilasciata da ENEA.
Per accedere agli incentivi, l’intervento consiste nell’installazione di collettori solari termici su edifici esistenti (o parti/unità immobiliari esistenti) di qualsiasi categoria catastale, tranne F, dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serre o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. La superficie solare lorda dell’impianto deve essere inferiore o uguale a 2.500 m².
L’impianto solare termico deve essere destinato a coprire fabbisogni termici reali, come:
I collettori solari devono essere in possesso di certificazione Solar Keymark. In alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati (factory made), la certificazione Solar Keymark del solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
In aggiunta alla certificazione, è richiesto il rispetto di valori minimi di producibilità specifica (energia solare annua prodotta per unità di superficie), calcolati a partire dai dati riportati nella certificazione Solar Keymark (o, per i collettori a concentrazione, nell’attestazione/approvazione tecnica ENEA), con riferimento a Tm = 50 °C. In sintesi:
Per i factory made per i quali è applicabile solamente la EN 12976, la producibilità specifica è determinata secondo quanto previsto dalla norma e riportata su test report redatto da un laboratorio accreditato; ai fini dell’ammissibilità devono essere rispettati i requisiti minimi di producibilità previsti.
È richiesta una garanzia minima:
Nei casi in cui, per specifiche applicazioni, risulti non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), la richiesta di incentivo deve essere corredata da una relazione tecnica che motivi la non indispensabilità dell’accumulo e descriva processo e impianto (anche con schemi ed elaborati).
L’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Inoltre:
Eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissibilità e sui requisiti di accesso devono essere comunicate al GSE durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi. Il GSE può effettuare verifiche documentali e sopralluoghi per accertare veridicità delle dichiarazioni, regolare realizzazione e funzionamento dell’intervento, nonché sussistenza e permanenza dei requisiti; in caso di violazioni rilevanti può essere disposto il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi, con recupero delle somme già erogate.
Verifichiamo se l’intervento proposto rispetta i requisiti tecnici e normativi del Conto Termico 3.0.
Elaboriamo una stima dettagliata dell’incentivo ottenibile, dei risparmi energetici e dei benefici economici.
Coordiniamo la progettazione degli interventi (pompe di calore, solare termico, sistemi ibridi, integrazioni).
Gestiamo il rapporto con installatori e fornitori, assicurandoci che le soluzioni adottate siano conformi alla documentazione richiesta dal GSE.
Predisponiamo la documentazione seguendo l’iter fino all’istruttoria e alla validazione dell’incentivo.
Affianchiamo il cliente durante tutto il processo, rispondendo a eventuali richieste di integrazione del GSE.