1. Chi può accedere agli incentivi sul Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 l’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuali sistemi di accumulo e/o opere di connessione alla rete) è ammessa solo se realizzata congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di pompa di calore elettrica.
I soggetti che possono presentare domanda per questo intervento rientrano nelle categorie previste per gli interventi di cui all’art. 5:
- Amministrazioni pubbliche.
- Soggetti privati, ma esclusivamente per interventi realizzati su edifici dell’ambito terziario, nelle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C (escluse C/6 e C/7), gruppo D (escluso D/9), gruppo E (escluse E/2, E/4, E/6).
- Enti del Terzo Settore, assimilati alle amministrazioni pubbliche quando non svolgono attività di carattere economico.
2. Quali sono le specifiche dei costi ammissibili per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo?
Gli incentivi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo sono regolati da specifici limiti. L'incentivo è calcolato entro il 20% del costo massimo ammissibile, che varia in base alla capacità dell'impianto:
- 1.500 €/kW (impianti fino a 20 kW)
- 1.200 €/kW (>20 kW e fino a 200 kW)
- 1.100 €/kW (>200 kW e fino a 600 kW)
- 1.050 €/kW (>600 kW e fino a 1.000 kW)
In merito ai sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile è fissato a 1.000 €/kWh.
3. Quali incrementi di incentivi sono previsti per moduli con specifiche tecniche superiori?
Gli incentivi per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea offrono diversi incrementi basati sull'efficienza e sulle tecnologie avanzate utilizzate:
- +5 punti percentuali (sezione “a”)
Moduli prodotti nell’Unione Europea con efficienza a livello di modulo ≥ 21,5%. - +10 punti percentuali (sezione “b”)
Moduli con celle prodotte nell’Unione Europea con efficienza a livello di cella ≥ 23,5%. - +15 punti percentuali (sezione “c”)
Moduli prodotti nell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte nell’Unione Europea, con efficienza di cella ≥ 24,0%.
A prescindere dall’incremento, restano fermi i requisiti minimi di durabilità: i moduli devono garantire un rendimento almeno pari al 90% dopo 10 anni di funzionamento.
4. Quali sono i requisiti tecnici per il Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0, il fotovoltaico (con eventuale accumulo) è ammesso solo se realizzato in abbinamento alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore elettrica. A livello tecnico, però, l’impianto FV deve rispettare alcuni requisiti:
Assetto dell’impianto in Autoconsumo
L’impianto fotovoltaico deve essere realizzato in assetto di autoconsumo: l’energia prodotta è destinata principalmente ai consumi del sito, con eventuale immissione in rete coerente con le regole di esercizio e connessione.
Potenza Nominale
La potenza dell’impianto fotovoltaico deve essere:
- almeno 2 kW
- non superiore a 1 MW
- e, in ogni caso, non oltre la potenza disponibile del punto di prelievo (per evitare impianti sovradimensionati rispetto alla fornitura elettrica).
Dove può essere installato
L’impianto deve essere installato a servizio dell’edificio oggetto dell’intervento, incluse le pertinenze (dove applicabile), mantenendo coerenza impiantistica e funzionale con l’assetto di autoconsumo.
Requisiti dei componenti: moduli e inverter
Per essere incentivabile, l’impianto deve utilizzare componenti nuovi (non usati/ricondizionati). In particolare:
Moduli fotovoltaici
- Marcatura CE obbligatoria
- Tolleranza solo positiva
- Resistenza al carico almeno 5.400 Pa
- Coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non peggiore di -0,37 %/°C
- Garanzia di prodotto almeno 10 anni
- Garanzia di rendimento: almeno 90% dopo 10 anni (requisito di durabilità minimo)
Inverter
- Devono essere nuovi e con marcatura CE
- Devono garantire un livello minimo di prestazione, in particolare un rendimento europeo almeno pari al 97%
