1. Chi può accedere agli incentivi sul Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 il fotovoltaico rientra nell’intervento dell’art. 5, comma 1 : installazione di impianti solari fotovoltaici connessi in autoconsumo (con eventuale sistema di accumulo), da realizzare congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di pompa/e di calore elettrica (PdC elettrica). L’installazione è prevista presso l’edificio (o nelle relative pertinenze).
Possono presentare domanda per l’intervento II.H (in coerenza con le regole applicative):
- Soggetti privati, esclusivamente per interventi realizzati su edifici dell’ambito terziario, nelle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C (escluse C/6 e C/7), gruppo D (escluso D/9), gruppo E (escluse E/2, E/4, E/6)
- Enti del Terzo Settore: assimilati alle amministrazioni pubbliche quando non svolgono attività di carattere economico
2. Quali sono le specifiche dei costi ammissibili per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo?
Le spese ammissibili per l’intervento II.H comprendono (in sintesi) la fornitura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico (e dell’eventuale accumulo), le opere di allacciamento alla rete elettrica, le prestazioni professionali connesse e l’IVA nei casi in cui rappresenti un costo non recuperabile.
Il calcolo dell’incentivo è impostato come percentuale della spesa ammissibile, con un limite massimo pari al 20%.
In termini operativ, la spesa ammissibile dell’intervento (C) è determinata applicando massimali specifici.
Conto Termico 3.0: massimali di spesa ammissibile per fotovoltaico e accumulo (intervento II.H)
| Voce / variabile |
Soglia (potenza/capacità) |
Massimale (valore massimo ammissibile) |
Come si applica |
| Tetto incentivo |
— |
20% della spesa ammissibile |
Incentivo = percentuale della spesa ammissibile, comunque non oltre il 20% |
| Fotovoltaico (CI, €/kW) |
Potenza fino a 20 kW |
1.500 €/kW |
CI = costo specifico effettivo sostenuto (€/kW) riconosciuto entro questo limite |
| Fotovoltaico (CI, €/kW) |
Oltre 20 kW e fino a 200 kW |
1.200 €/kW |
CI riconosciuto entro il massimale della fascia di potenza |
| Fotovoltaico (CI, €/kW) |
Oltre 200 kW e fino a 600 kW |
1.100 €/kW |
CI riconosciuto entro il massimale della fascia di potenza |
| Fotovoltaico (CI, €/kW) |
Oltre 600 kW e fino a 1.000 kW |
1.050 €/kW |
CI riconosciuto entro il massimale della fascia di potenza |
| Accumulo (CACC, €/kWh) |
Capacità di accumulo (kWh) |
1.000 €/kWh |
CACC massimo ammissibile applicato alla capacità dell’accumulo |
Per il fotovoltaico: si considera il costo specifico effettivamente sostenuto (CI, in €/kW) ma entro un valore massimo che dipende dalla potenza dell’impianto:
- 1.200 €/kW oltre 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW oltre 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW oltre 600 kW e fino a 1.000 kW
Per l’accumulo: il costo massimo ammissibile (CACC) è pari a 1.000 €/kWh.
3. Quali incrementi di incentivi sono previsti per moduli con specifiche tecniche superiori?
Gli incentivi per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea offrono diversi incrementi basati sull'efficienza e sulle tecnologie avanzate utilizzate:
- +5 punti percentuali (sezione “a”)
Moduli prodotti nell’Unione Europea con efficienza a livello di modulo ≥ 21,5% - +10 punti percentuali (sezione “b”)
Moduli con celle prodotte nell’Unione Europea con efficienza a livello di cella ≥ 23,5% - +15 punti percentuali (sezione “c”)
Moduli prodotti nell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte nell’Unione Europea, con efficienza di cella ≥ 24,0%
La maggiorazione è riconosciuta in funzione della sezione del Registro delle tecnologie del fotovoltaico in cui risultano iscritti i moduli incentivati. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione:
- tutti i moduli devono appartenere alla stessa sezione (a, b oppure c);
- il soggetto responsabile dichiara l’iscrizione dei moduli nel Registro e fornisce la documentazione prevista.
Resta fermo, a prescindere dalla maggiorazione, il requisito minimo di durabilità: i moduli devono garantire una garanzia di rendimento almeno pari al 90% dopo 10 anni di funzionamento.
4. Quali sono i requisiti tecnici per il Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 il fotovoltaico (con eventuale accumulo) è ammesso solo se realizzato in abbinamento alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompa/e di calore elettrica.
Assetto dell’impianto in autoconsumo
- L’impianto deve operare in autoconsumo (con regime di cessione parziale)
- Il dimensionamento deve essere coerente con i consumi del sito: l’energia producibile annualmente non deve eccedere, per più del 5%, la somma tra i consumi medi annui del sito e i consumi equivalenti delle pompe di calore elettriche installate
Potenza nominale
- Potenza nominale almeno pari a 2 kW
- Potenza nominale al massimo pari a 1 MW
- In ogni caso, la potenza non può essere superiore alla potenza disponibile del punto di prelievo su cui l’impianto viene connesso
Connessione alla rete
- Alla data di invio della richiesta, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete (in bassa o media tensione)
Se la connessione non è ancora avvenuta per cause non imputabili al soggetto responsabile, l’impianto deve risultare installato e le procedure di connessione devono risultare avviate
Dove può essere installato
- L’impianto deve essere installato presso l’edificio oggetto dell’intervento o nelle relative pertinenze, e comunque a servizio dello stesso sito in cui si trova l’impianto a pompa di calore oggetto di sostituzione
Requisiti dei componenti: moduli e inverter
- I componenti devono essere nuovi.
Moduli fotovoltaici
- marcatura CE
- tolleranza solo positiva
- resistenza al carico almeno pari a 5.400 Pa
- coefficiente di perdita di potenza con la temperatura maggiore o uguale a -0,37%/°C
- garanzia di prodotto almeno 10 anni
- garanzia di rendimento almeno pari al 90% dopo 10 anni di funzionamento
Inverter
- marcatura CE
- garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%