Bando INAIL Asse 3: spese ammissibili, requisiti e bonifica amianto

Spese ammissibili, massimali e requisiti del Bando INAIL Asse 3 amianto: contributo del 65% sulla bonifica e dell'80% (entro 20.000 €) sugli interventi aggiuntivi di fotovoltaico integrato, coperture a verde e sicurezza permanente.

April 28, 2026

1. Spese ammissibili e massimali del Bando INAIL Asse 3 amianto

Il Bando INAIL Asse 3 amianto finanzia la rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) dai luoghi di lavoro e il rifacimento integrale della copertura, con un perimetro di spese ammissibili distribuito su sei macro-categorie e un sistema di massimali unitari calcolati sulla superficie in pianta.

L'aliquota base del contributo a fondo perduto è il 65% delle spese ammissibili, con importo minimo di progetto pari a 5.000 € e massimo a 130.000 € per impresa. Sugli interventi aggiuntivi specifici dell'Asse 3 — fotovoltaico integrato per autoconsumo, coperture a verde, dispositivi di sicurezza permanente — l'aliquota sale all'80% in un tetto dedicato di 20.000 €.

Quali spese sono ammissibili e quali voci restano escluse?

Sono ammissibili le sole spese direttamente funzionali alla rimozione dell'amianto e al rifacimento integrale della copertura, eseguite da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B. Le voci finanziabili si distribuiscono in sei macro-categorie:

  • Rimozione MCA: smontaggio, imballaggio e gestione delle lastre o dei manufatti contenenti amianto, eseguiti da impresa abilitata categoria 10A o 10B.
  • Trasporto e smaltimento: trasporto ADR e conferimento in discarica autorizzata, con codice CER 17.06.05* e formulario FIR a tracciamento del rifiuto.
  • Nuova copertura e finiture: pannelli sandwich coibentati, lastre grecate metalliche, tegole, membrane impermeabilizzanti, lattonerie, canali di gronda, scossaline, lucernari integrati e accessori non strutturali di posa.
  • Opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza: ponteggi, piattaforme elevatrici, unità di decontaminazione, recinzioni, segnaletica e predisposizione dell'area di cantiere.
  • Messa in sicurezza permanente: linee vita, passerelle, parapetti, scale protette, ancoraggi e illuminazione di sicurezza installati sulla nuova copertura.
  • Spese tecniche e professionali: Piano di lavoro ex art. 256 del D.Lgs. 81/2008, perizia asseverata, direzione lavori, coordinamento sicurezza, campionamenti e analisi di laboratorio.

Non sono ammessi incapsulamento e confinamento dei MCA che resterebbero in opera, gli interventi su pareti verticali in amianto, gli elementi strutturali (travi, arcarecci, capriate, solai, orditure) e i consolidamenti, oltre alla perizia tecnica iniziale richiesta per accedere alla domanda, che è onere dell'azienda.

Quali sono i massimali, le percentuali di finanziamento e i limiti economici del bando?

Il bando applica un sistema di massimali stratificato che combina un tetto unitario per metro quadrato di superficie bonificata, un tetto per le spese tecniche e un tetto complessivo per progetto. I parametri economici di riferimento sono i seguenti:

  • Importo minimo e massimo di progetto: da 5.000 € a 130.000 € di contributo per impresa.
  • Aliquota base: 65% delle spese ammissibili a fondo perduto sull'intervento principale di bonifica e rifacimento copertura.
  • Aliquota interventi aggiuntivi: 80% sulle voci specifiche dell'Asse 3 (fotovoltaico integrato, coperture a verde, sicurezza permanente), entro un tetto dedicato di 20.000 €.
  • Massimale unitario coperture: 60 €/m² calcolati sulla proiezione in pianta della superficie bonificata.
  • Massimale unitario controsoffitti e sottocoperture: 20 €/m² aggiuntivi rispetto al tetto della copertura, attivabili solo in caso di rimozione congiunta.
  • Spese tecniche: fino al 10% delle spese di progetto ammissibili, con un cap di 10.000 €.
  • Perizia asseverata: ammissibile fino a 1.850 €.

Il costo totale indicativo per una bonifica completa con rifacimento si colloca tra 75 e 130 €/m² IVA esclusa, scomponibile nelle fasi tipiche di cantiere:

  • rimozione 15-25 €/m²
  • smaltimento 8-12 €/m²
  • trasporto ADR 3-5 €/m²
  • nuova copertura 40-70 €/m²
  • opere provvisionali 8-15 €/m²
Parametri economici e massimali del Bando INAIL Asse 3 amianto.
VoceValore
Importo di progettoda 5.000 € a 130.000 € di contributo per impresa
Aliquota base (bonifica + rifacimento copertura)65% delle spese ammissibili a fondo perduto
Aliquota interventi aggiuntivi Asse 380% entro un tetto dedicato di 20.000 €
Massimale unitario coperture60 €/m² sulla proiezione in pianta della superficie bonificata
Massimale unitario controsoffitti e sottocoperture20 €/m² aggiuntivi, solo in caso di rimozione congiunta
Spese tecnichefino al 10% delle spese ammissibili, con cap di 10.000 €
Perizia asseverataammissibile fino a 1.850 €

Calcolatore contributo INAIL Asse 3 amianto

Stima il contributo a fondo perduto sulla bonifica amianto e rifacimento copertura, con la quota a carico dell'impresa. Aliquota 65%, +80% sugli interventi aggiuntivi, cap 130.000 €.

Contributo INAIL a fondo perdutoiContributo a fondo perduto erogato da INAIL: 65% delle spese ammissibili + 80% degli interventi aggiuntivi Asse 3, fino al limite massimo di 130.000 € per impresa.

63.635 €

Quota a carico dell'impresaiParte dell'investimento che resta a tuo carico: spesa complessiva del progetto (bonifica + interventi aggiuntivi) meno il contributo INAIL.

34.265 €

Tetto massimale da superficieiSpesa massima teorica riconoscibile in base alla superficie: 60 €/m² per la copertura, +20 €/m² se rimuovi anche il controsoffitto. Se il preventivo lo supera, in istruttoria la base ammissibile può ridursi.

60.000 €
60 €/m² × 1.000 m²
65% fondo perduto
Contributo INAIL (fondo perduto)
Autofinanziamento dell'impresa
Spesa complessiva del progetto: 97.900 €

Stima indicativa, non un preventivo né una determinazione ufficiale. Valori arrotondati. La base ammissibile reale è quella riconosciuta in istruttoria INAIL nel limite dei massimali unitari (60 €/m² copertura, +20 €/m² controsoffitto) e del cap di 130.000 € per impresa. Costanti: Bando ISI INAIL Asse 3, ed. 2025/2026 (rilevazione 2026-06).

2. Requisiti di accesso e condizioni di ammissione al Bando INAIL Asse 3

L'ammissione al Bando INAIL Asse 3 amianto poggia su tre filtri convergenti: la qualifica del soggetto richiedente, la disponibilità documentata dell'immobile produttivo e la cantierabilità dell'intervento al momento della domanda.

Il primo è oggettivo (regolarità contributiva, assenza di precedenti benefici ISI INAIL nelle annualità rilevanti, nessun procedimento concorsuale in corso). Il secondo è documentale (titolarità o contratto di locazione registrato con almeno tre anni di disponibilità). Il terzo è progettuale (Piano di lavoro coerente con il D.Lgs. 81/2008, preventivi armonizzati, lavori non ancora iniziati).

Sul piano operativo, il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e l'approvazione del Piano di lavoro da parte della ASL territorialmente competente sono prerequisiti di esecuzione, non solo di ammissione: la mancata approvazione blocca l'avvio cantiere indipendentemente dall'esito istruttorio della domanda. Ogni intervento deve aderire alle disposizioni ambientali sui rifiuti contenenti amianto e ai protocolli di sicurezza per i lavoratori esposti, due assi normativi che convergono sul Piano di lavoro ex art. 256.

Chi può presentare domanda e quali soggetti sono esclusi?

Possono accedere al contributo tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, comprese le imprese individuali, e in casi specifici gli enti del terzo settore per interventi mirati. La domanda è presentata dal soggetto che utilizza l'immobile per attività produttiva, anche se locatario o comodatario. I soggetti ammessi devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Iscrizione e regolarità camerale: impresa iscritta al Registro delle Imprese, attiva e in regola con visure aggiornate.
  • Regolarità contributiva e assicurativa: DURC valido alla data di presentazione e per l'intera procedura istruttoria.
  • Disponibilità dell'immobile: proprietà, locazione registrata o comodato registrato, con consenso scritto del proprietario quando richiesto dal contratto.
  • Assenza di condanne specifiche: nessuna condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse a violazioni delle norme su infortuni o igiene del lavoro, salvo intervenuta riabilitazione.

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che hanno già beneficiato dell'incentivo ISI INAIL nelle annualità 2022, 2023 o 2024, salvo eccezioni legate a specifici modelli organizzativi e iniziative di responsabilità sociale che possono dare accesso a corsie dedicate. Restano fuori anche le imprese in procedure concorsuali, con sospensioni in corso o con irregolarità amministrative preclusive: queste situazioni impediscono la fruizione del contributo a prescindere dalla qualità tecnica del progetto.

Quali condizioni riguardano l'immobile, il progetto e l'avvio dei lavori?

Le condizioni sull'oggetto del finanziamento sono cumulative: bastano una mancata documentazione di disponibilità o un avvio anticipato dei lavori per produrre l'inammissibilità. I requisiti chiave sono i seguenti:

  • Disponibilità triennale dell'immobile: certificata da almeno tre anni al 31 dicembre dell'anno di riferimento, da titolo di proprietà, locazione o comodato.
  • Destinazione produttiva: capannoni industriali, depositi, magazzini, serre agricole, edifici commerciali; sono esclusi gli immobili residenziali, anche se aziendali, e i condomini.
  • Bonifica integrale: il progetto deve includere rimozione completa dei materiali contenenti amianto e rifacimento integrale della copertura; gli interventi di sola rimozione senza nuova copertura non sono finanziabili.
  • Perizia tecnica preliminare: obbligatoria per attestare presenza di amianto, stato di conservazione e quantificazione dell'intervento, ma non finanziabile come voce di spesa.
  • Esecuzione successiva alla domanda: i lavori devono iniziare dopo la presentazione e protocollazione sul portale INAIL; preventivi e fatture antecedenti non sono ammessi.
  • Imprese qualificate: esecuzione affidata a ditte iscritte categorie 10A o 10B per la rimozione e categoria 5 per il trasporto rifiuti pericolosi nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'Asse 3 finanzia esclusivamente la rimozione dei materiali contenenti amianto dai luoghi di lavoro con successivo trasporto e smaltimento in impianti autorizzati: incapsulamento, confinamento o smaltimento di MCA già rimossi non sono ammessi. Quando l'edificio contiene tipologie diverse di MCA — lastre piane, ondulate, controsoffitti, coibentazioni — la bonifica può integrarle in un unico progetto se tutte sono documentate nella perizia. Sul fronte fiscale, l'IVA è ammissibile solo se l'azienda non può detrarla; per i soggetti in regime ordinario IVA resta a carico dell'impresa.

3. Interventi finanziabili: rimozione coperture, controsoffitti e materiali contenenti amianto

Il Bando INAIL Asse 3 finanzia esclusivamente la rimozione definitiva dei materiali contenenti amianto, escludendo le tecniche alternative di incapsulamento e confinamento. La scelta normativa è coerente con la finalità del bando: eliminare il rischio sanitario alla fonte. Lo stato del MCA — friabile, compatto o deteriorato — determina protocolli operativi differenti in termini di sicurezza, attrezzature, durata cantiere e gestione dei rifiuti, ma non incide sull'ammissibilità dell'intervento, che resta legata alla rimozione integrale e al rifacimento della copertura.

Per le coperture industriali il ciclo finanziabile copre l'intero percorso dal cantiere al conferimento: smontaggio dei manufatti, imballaggio in big bag o pallet sigillati, trasporto ADR a discarica autorizzata e nuova copertura conforme. Il bando premia in modo specifico i progetti integrati: la rimozione congiunta di copertura e controsoffitto in MCA accede a un punteggio di 85 nella graduatoria istruttoria, ed è anche l'unico caso in cui scattano due massimali unitari distinti (60 €/m² + 20 €/m²).

Sul piano normativo, l'evoluzione recente conferma il privilegio della rimozione integrale: il D.Lgs. 213/2025 ha esplicitato l'esclusione di incapsulamento e confinamento dal perimetro degli interventi finanziabili, allineando il bando alla finalità sanitaria di eliminazione definitiva dell'esposizione. Sul fronte del punteggio, la rimozione congiunta copertura più controsoffitto attiva il punteggio premiale di 85 che concorre al raggiungimento della soglia minima di 130 punti necessaria per la registrazione della domanda — non è una soglia autonoma, ma una leva determinante nel calcolo aggregato gestito dal portale INAIL.

Quali interventi di bonifica e rifacimento della copertura sono finanziabili?

L'intervento ammissibile è una coppia inscindibile: rimozione e smaltimento certificato del MCA da un lato, rifacimento integrale della copertura con materiali nuovi dall'altro. Le tipologie di MCA coperte e i materiali sostitutivi ammessi sono i seguenti:

  • Coperture in cemento-amianto e lastre ondulate: finanziabili se in edifici produttivi, calcolate sulla proiezione in pianta della superficie.
  • Coibentazioni, pannelli e lastre in MCA: ammessi quando integrati nella copertura o nei controsoffitti.
  • Tubazioni in amianto: finanziabili nel perimetro produttivo dell'immobile.
  • Pareti verticali in MCA: escluse dal finanziamento.
  • Materiali sostitutivi della nuova copertura: pannelli sandwich coibentati, lastre grecate metalliche, tegole, membrane impermeabilizzanti, lattonerie, canali di gronda, lucernari integrati.
  • Isolamento termico: finanziabile solo se la copertura originaria aveva funzione coibente; altrimenti è un'aggiunta non ammissibile.

Sui progetti di rimozione congiunta copertura + controsoffitto in MCA si concentrano due benefici: il punteggio premiale di 85 nella graduatoria istruttoria e l'attivazione del massimale aggiuntivo di 20 €/m² per il controsoffitto, distinto dai 60 €/m² della copertura.

Quali spese accessorie, analisi e misure di sicurezza sono ammesse?

Le spese accessorie chiudono il cerchio operativo della bonifica: caratterizzazione del rifiuto, allestimento cantiere, dispositivi di sicurezza permanenti e attrezzature speciali per la rimozione di MCA. Sono ammesse le seguenti voci:

  • Smaltimento autorizzato e tracciabilità: conferimento esclusivo in discariche autorizzate, trasporto ADR conforme alla normativa sul trasporto di rifiuti pericolosi, formulario FIR a tracciamento del codice CER 17.06.05*.
  • Campionamenti e analisi: per ogni manufatto in MCA (copertura e controsoffitto distinti) un certificato di analisi separato, eseguito da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute, con relazione di campionamento, foto ante operam e ubicazione dei punti di prelievo.
  • Opere provvisionali: ponteggi, piattaforme elevatrici, unità di decontaminazione, recinzioni e segnaletica di cantiere.
  • Attrezzature speciali: aspiratori HEPA per il contenimento delle fibre, sistemi di ventilazione in depressione, materiali di confinamento delle aree.
  • Dispositivi di protezione individuale: DPI per il personale esposto e materiali monouso a fine cantiere.
  • Sicurezza permanente sulla nuova copertura: linee vita, passerelle, parapetti, scale protette, ancoraggi e illuminazione di sicurezza, finanziabili all'80% nel tetto dei 20.000 € dell'Asse 3.
  • Manodopera specializzata: personale qualificato impresa categoria 10A o 10B, retribuito secondo CCNL applicabile.

Le verifiche post-bonifica completano il quadro: campionamenti e test SEM/TEM (microscopia elettronica) per attestare l'assenza di fibre aerodisperse residue sono ammissibili come spesa tecnica, e in alcuni casi sono richieste dalla ASL prima del riutilizzo dell'edificio. Il coordinamento sicurezza prevede figure obbligatorie distinte per fase: il CSP nella progettazione e il CSE nell'esecuzione, secondo gli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Tipologie di materiali contenenti amianto (MCA) e ammissibilità al Bando INAIL Asse 3.
Materiale / elementoFinanziabileCondizione
Coperture in cemento-amianto e lastre ondulateIn edifici produttivi; calcolo sulla proiezione in pianta della superficie
Coibentazioni, pannelli e lastre in MCASe integrati nella copertura o nei controsoffitti
Tubazioni in amiantoNel perimetro produttivo dell'immobile
Pareti verticali in MCANoEscluse dal finanziamento
Isolamento termicoCondizionatoSolo se la copertura originaria aveva funzione coibente

4. Contributo a fondo perduto: percentuali, massimali e importi ottenibili

Il contributo del Bando INAIL Asse 3 è erogato a fondo perduto su rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. L'aliquota nominale del 65% sulle spese ammissibili è il riferimento principale, ma l'importo concretamente ricevuto dipende da tre variabili: il rapporto tra spesa preventivata e massimale unitario sulla superficie, il tetto complessivo di 130.000 € per impresa e l'eventuale presenza di interventi aggiuntivi all'80% nel tetto dedicato di 20.000 €.

La graduatoria istruttoria opera in ordine cronologico fino a esaurimento della dotazione regionale: il tempismo nella presentazione della domanda al click day è determinante quanto la qualità tecnica del progetto. Eventuali irregolarità nella rendicontazione finale comportano decurtazioni proporzionali e nei casi più gravi la revoca del contributo: la coerenza tra preventivi, perizia, computo metrico e fatture deve essere mantenuta dall'istruttoria fino al collaudo.

Come si calcolano percentuali, massimali e importi del contributo?

Il calcolo del contributo segue una logica del minore: si confrontano la spesa preventivata e la spesa massima ammissibile in base ai massimali unitari sulla superficie, e l'importo finanziabile è il valore inferiore tra i due. Su quel valore si applica l'aliquota del 65% per ottenere il contributo nominale, fino al raggiungimento del cap assoluto di 130.000 €. Gli esempi numerici chiariscono come la formula si traduce in casi concreti:

  • Progetto da 120.000 € di spese ammissibili: contributo di 78.000 € al 65%, quota a carico dell'impresa 42.000 €.
  • Capannone da 500 m²: spesa massima ammissibile 47.025 €, contributo del 65% pari a 30.566 €, onere aziendale 16.459 €.
  • Progetto da 1.000 m²: spesa ammissibile 97.900 €, contributo 63.635 €, onere aziendale 34.265 €.
  • Progetto da 1.500 m² con intervento accessorio: spesa principale 90.000 € → contributo 58.500 €; intervento aggiuntivo Asse 3 da 20.000 € all'80% → 16.000 €; contributo totale 74.500 €.
  • Progetto da 2.000 m²: contributo teorico al 65% pari a 157.300 €, ridotto a 130.000 € per il cap assoluto, con onere aziendale che sale a 112.000 €.

L'effetto del cap diventa rilevante sui progetti di grande dimensione: oltre i 200.000 € di spese ammissibili la percentuale effettiva di copertura scende sotto il 65% nominale e l'incidenza dell'autofinanziamento cresce in modo non lineare. Su questi progetti conviene verificare se gli interventi aggiuntivi all'80% nel tetto dei 20.000 € possono recuperare la quota residua di copertura.

In quali casi sono previste maggiorazioni o aliquote più alte?

Le aliquote maggiorate dell'80% si attivano in casi specifici, alcuni legati alla tipologia di intervento (interventi aggiuntivi all'Asse 3) e altri al profilo del soggetto richiedente (giovani agricoltori). I casi rilevanti sono i seguenti:

  • Giovani agricoltori: aliquota all'80% per le imprese agricole condotte da giovani; per le altre imprese agricole resta al 65%.
  • Sicurezza permanente sulla nuova copertura: linee vita, passerelle, parapetti, scale protette, ancoraggi e illuminazione di sicurezza all'80% nel tetto di 20.000 €, con effetto di portare il massimale potenziale del progetto a 150.000 €.
  • Sistemi di gestione della sicurezza: 80% a fondo perduto sui modelli organizzativi certificati, entro l'ordinario tetto di 130.000 €.
  • Fotovoltaico integrato per autoconsumo: 80% sulle spese di impianto, fino a 20.000 € di contributo, con potenza massima 20 kW e installazione successiva alla bonifica sulla nuova copertura, conforme alle norme CEI 64-8, CEI 82-25 e CEI 0-21.
  • Coperture a verde: 80% sulle realizzazioni conformi alla norma UNI 11235:2015, applicabili su coperture piane o inclinate fino a 5°.

L'anticipazione del contributo è disponibile fino al 50% del finanziamento concesso, condizionata a un importo richiesto pari o superiore a 30.000 € e alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Per le micro e piccole imprese che operano nell'ambito degli Assi 4 e 5 l'anticipazione può raggiungere il 70%, una soglia pensata per non gravare sul circolante delle imprese minori durante la fase di cantiere.

Contributo INAIL ottenibile per dimensione di progetto (aliquota 65%, cap assoluto 130.000 €).
Scenario di progettoSpese ammissibiliContributo INAILA carico impresa
Progetto da 120.000 € di spese120.000 €78.000 €42.000 €
Capannone da 500 m²47.025 €30.566 €16.459 €
Capannone da 1.000 m²97.900 €63.635 €34.265 €
1.500 m² + intervento Asse 3 (80%)90.000 € + 20.000 €74.500 €
Capannone da 2.000 m² (effetto cap)130.000 € (da 157.300 € teorici)112.000 €

5. Documentazione tecnica, preventivi e perizia per la domanda INAIL

La domanda al Bando INAIL Asse 3 amianto si articola in due tempi distinti: il caricamento della documentazione sullo sportello telematico INAIL nella finestra di precompilazione, seguito dal click day per la conferma cronologica nella graduatoria, e infine la fase documentale di consolidamento delle informazioni dichiarate.

Le voci di spesa indicate nel preventivo devono ricadere nel perimetro del bando: spese estranee al D.Lgs. 81/2008 e al Piano di lavoro ex art. 256 vengono espunte dall'istruttoria, riducendo la base di calcolo del contributo.

La documentazione deve dimostrare due elementi cardine: che le spese sono direttamente funzionali alla bonifica e al rifacimento, e che nessun intervento è stato avviato prima della protocollazione della domanda. La fase finale di rendicontazione richiede coerenza con quanto dichiarato in candidatura, pena la revoca o la decurtazione proporzionale del contributo.

Quali documenti tecnici sono necessari per dimostrare l'intervento e la conformità della domanda?

Il fascicolo tecnico deve restituire un quadro completo di stato attuale, intervento e organizzazione di cantiere, supportato da prove documentali e rilievi. Gli elaborati richiesti sono i seguenti:

  • DURC e visure aggiornate: certificazione di regolarità contributiva e visura camerale recente.
  • Contratto di disponibilità immobile: in caso di locazione o comodato, contratto registrato con quietanze di pagamento, oltre al consenso scritto del proprietario quando il contratto lo richiede.
  • Documentazione fotografica ante operam: fotografie chiare dello stato iniziale di copertura, controsoffitti e aree interessate dalla bonifica.
  • Certificato o rapporto di prova di laboratorio: attestazione della presenza di amianto rilasciata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute, accompagnata dalla relazione di campionamento con foto e ubicazione dei punti di prelievo.
  • Elaborati progettuali: relazione descrittiva dell'intervento, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, computo metrico estimativo, cronoprogramma di esecuzione.
  • Piano di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008: piano di lavoro per la bonifica amianto da presentare alla ASL competente, propedeutico all'avvio cantiere.
  • Dotazioni di sicurezza permanente: elaborati relativi a parapetti, ancoraggi e linee vita previsti sulla nuova copertura, quando inclusi nell'intervento.

La completezza del fascicolo è il primo discrimine istruttorio: la mancanza anche di un solo documento sostanziale comporta la sospensione della pratica e la richiesta di integrazione, che non sempre è ammessa nei termini ristretti dell'istruttoria. La strategia ottimale è preparare l'intero set documentale prima dell'apertura della finestra di precompilazione, in modo da arrivare al click day con un fascicolo già coerente.

Come devono essere strutturati i preventivi e la perizia tecnica per risultare ammissibili?

I preventivi sono il cuore tecnico-economico della domanda e devono dialogare con perizia e computo metrico senza scostamenti. Il bando richiede almeno due preventivi separati e comparabili, uno per la bonifica e uno per il rifacimento della copertura, con queste caratteristiche:

  • Preventivo bonifica: emesso da impresa abilitata Albo Gestori Ambientali categoria 10A o 10B, dettagliato per voci di spesa (rimozione MCA, smaltimento, trasporto ADR, opere provvisionali).
  • Preventivo rifacimento copertura: con voci distinte per nuova copertura, accessori (lattonerie, lucernari, canali di gronda) e finiture.
  • Coerenza con perizia e superfici dichiarate: le quantità nei preventivi devono coincidere con quelle della perizia e del computo metrico.
  • Voci di costo confrontabili: stesso livello di dettaglio sui due preventivi per ogni attività omogenea (rimozione, smaltimento, copertura, ponteggi, spese tecniche).

La perizia tecnica preliminare attesta presenza di amianto, stato di conservazione e quantificazione dell'intervento; il costo tipico è 1.500-3.000 € IVA esclusa ed è onere dell'azienda, non finanziabile. La perizia asseverata, invece, è ammissibile come spesa tecnica fino a 1.850 €. Le spese tecniche complessive — perizia asseverata, campionamenti, relazione di prelievo, analisi di laboratorio, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi e certificazioni finali — restano nel limite del 10% delle spese di progetto e in ogni caso sotto i 10.000 €.

Le verifiche post-bonifica chiudono il ciclo documentale: campionamenti e test SEM/TEM per attestare l'assenza di fibre aerodisperse, collaudo statico della nuova copertura, eventuali certificazioni REI, formulario FIR di trasporto e smaltimento. Senza questi documenti la rendicontazione non è completa e il contributo non viene erogato a saldo.

Il riferimento canonico per il perimetro tecnico delle spese ammissibili e degli obblighi documentali è l'Allegato 3 dell'Avviso pubblico ISI, integrato dal Modulo B3 per la perizia asseverata che certifica presenza dell'amianto e quantificazione dell'intervento. Sul piano dei tempi operativi, dal provvedimento di concessione l'impresa dispone di 9 mesi per completare i lavori — prorogabili di 3 mesi con istanza motivata — mentre l'erogazione del saldo avviene tipicamente 30-60 giorni dopo la chiusura della rendicontazione finale, per una durata complessiva di 8-12 mesi dall'assegnazione al bonifico.

6. Calcolo della superficie di copertura e applicazione dei massimali di spesa

Il calcolo della superficie ammissibile è il fattore che determina il massimale di progetto su cui applicare l'aliquota del 65%. Il bando fissa due regole non negoziabili: la superficie va misurata sulla proiezione in pianta della copertura, non sulla superficie inclinata effettiva, e deve essere supportata da rilievi grafici e fotografici verificabili. Errori in questa fase si propagano lungo tutta l'istruttoria, generando decurtazioni in rendicontazione che possono superare il 20% del contributo originariamente concesso.

Le tre operazioni di calcolo da eseguire nell'ordine sono:

  1. misurazione della superficie ammissibile
  2. applicazione dei massimali unitari (60 €/m² per la copertura, 20 €/m² per il controsoffitto)
  3. confronto con il preventivo per determinare la spesa massima ammissibile come valore minore tra i due.

Il risultato è la base imponibile su cui si applica l'aliquota del 65%, fino al cap assoluto di 130.000 € per impresa.

Come si determina la superficie ammissibile per il calcolo del massimale?

La superficie ammissibile è calcolata sulla proiezione in pianta della copertura, secondo i criteri tecnici stabiliti dal bando per evitare gonfiamenti dovuti all'inclinazione delle falde. Le regole operative principali sono tre. La prima riguarda la geometria di base: per coperture piane o monofalda standard si misura la proiezione orizzontale della superficie, ignorando lo sviluppo lungo il piano inclinato. La seconda riguarda i lucernari e gli elementi accessori: i lucernari rimossi insieme alla copertura entrano nel computo della superficie totale, mentre quelli mantenuti in opera o non in MCA restano esclusi.

La terza regola riguarda le coperture a shed, dove la geometria triangolare delle falde richiede un calcolo dedicato. La superficie si determina moltiplicando larghezza × lunghezza × numero delle falde, in modo da contabilizzare ciascuna falda separatamente. I lucernari verticali delle shed, quando non sono in MCA, vengono esclusi dal calcolo: l'errore frequente è includerli, gonfiando la superficie ammissibile e generando una decurtazione in istruttoria. La precisione del rilievo è essenziale: una differenza del 5% sulla superficie su un capannone da 1.500 m² si traduce in 4.500 € di massimale spostato e circa 2.900 € di contributo guadagnato o perso.

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7. Cumulabilità con altri incentivi e interventi aggiuntivi sulla nuova copertura

Il contributo del Bando INAIL Asse 3 è erogato in regime de minimis e quindi rientra nel plafond di aiuti di Stato concedibili a una stessa impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. La cumulabilità con altre misure pubbliche è ammessa, ma solo a condizione di non finanziare due volte la stessa voce di spesa: la separazione contabile tra spese coperte da INAIL e spese coperte da altri strumenti — Conto Termico, agevolazioni regionali, crediti d'imposta — è il discrimine operativo che evita la revoca del contributo.

Sul fronte degli interventi aggiuntivi, il bando ammette opere migliorative installate sulla nuova copertura realizzata dopo la bonifica, a condizione che siano funzionalmente e contabilmente distinte dall'intervento principale di rimozione amianto. La logica è premiare progetti completi (bonifica + sicurezza permanente + autoproduzione fotovoltaica) senza che gli interventi accessori si sostituiscano alla bonifica come voce principale del finanziamento.

Quali sono i limiti di cumulabilità con altri incentivi e come si evita il doppio finanziamento?

Il principio di non duplicazione è la regola operativa: una stessa voce di spesa non può essere coperta contemporaneamente da due strumenti pubblici diversi. La verifica si esercita su tre livelli. Il primo è dichiarativo: il richiedente è obbligato a dichiarare in domanda l'assenza di altre richieste di contributo per le stesse spese, e la dichiarazione mendace produce l'esclusione automatica e l'avvio di procedimenti amministrativi. Il secondo è documentale: la separazione contabile delle voci coperte dai diversi strumenti deve risultare evidente sia dai preventivi sia dalle fatture di rendicontazione.

Il terzo livello è il rispetto del plafond de minimis: il contributo INAIL si cumula con altri aiuti de minimis nei limiti fissati dal regolamento europeo per categoria di impresa e settore di attività. Le imprese che hanno già esaurito il plafond non possono accedere al contributo, anche se tecnicamente eleggibili sugli altri requisiti. Operativamente conviene strutturare il progetto separando le voci finanziabili da INAIL — bonifica, copertura, sicurezza — dalle voci coperte da altri strumenti come efficientamento energetico autonomo o miglioramento sismico non legato alla copertura, in modo che le due tracce restino distinte fin dalla progettazione.

Quali interventi aggiuntivi sulla nuova copertura sono ammessi e quali costi restano esclusi?

Gli interventi aggiuntivi sulla nuova copertura accedono al tetto dedicato di 20.000 € all'80%, separato dai 130.000 € della bonifica principale. La condizione necessaria è duplice: l'intervento deve essere fisicamente integrato nella nuova copertura e successivo alla bonifica. Le tipologie ammesse sono le seguenti:

  • Fotovoltaico integrato per autoconsumo: tegole fotovoltaiche o moduli architettonicamente integrati nella nuova copertura, fino a 20 kW di potenza, conformi alle norme CEI 64-8, CEI 82-25 e CEI 0-21; ammessi sistemi di accumulo a batteria. Esclusi i pannelli tradizionali appoggiati su strutture metalliche o installati come retrofit.
  • Coperture a verde: realizzazioni conformi alla norma UNI 11235:2015, applicabili su coperture piane o inclinate fino a 5°, anche solo parzialmente.
  • Sicurezza permanente: linee vita, passerelle, parapetti, scale protette, ancoraggi e illuminazione di sicurezza installati sulla nuova copertura, all'80% nel tetto dei 20.000 €.
  • Accessori non strutturali della copertura: listelli di fissaggio, componenti di posa, lattonerie, canali di gronda e lucernari integrati.

Restano fuori dal perimetro finanziabile i consolidamenti strutturali (rinforzo di travi, arcarecci e capriate), le opere di ampliamento o sopraelevazione, e gli interventi che configurerebbero spese autonome rispetto alla bonifica. Il fotovoltaico installato senza la bonifica preliminare non è ammesso, così come i progetti che dichiarano genericamente "interventi sulla copertura" senza specificare le voci e separare contabilmente le componenti. La regola pratica è netta: se l'intervento aggiuntivo non poggia fisicamente sulla nuova copertura realizzata dopo la rimozione del MCA, non è finanziabile dall'Asse 3.

8. Iter di domanda al Bando INAIL: sportello, punteggio 130 punti e click day

L'accesso al Bando INAIL Asse 3 amianto si articola in tre fasi consecutive che impegnano l'impresa per circa due-tre mesi prima dell'avvio cantiere: precompilazione della domanda sullo sportello telematico INAIL, conferma del punteggio minimo di 130 punti con rilascio del codice identificativo, e invio del codice nel giorno di click day. La dotazione complessiva dell'edizione 2025/2026 è di circa 600 milioni di euro, con quota dedicata all'Asse 3 di circa 83 milioni, ripartiti per Regione e Provincia autonoma negli Avvisi pubblici regionali. L'accesso al portale INAIL avviene con identità digitale tramite SPID, CNS o CIE, ed è permesso al legale rappresentante o a un intermediario aziendale autorizzato.

Quali sono le fasi della procedura di domanda al Bando INAIL Asse 3?

La procedura si articola in tre fasi sequenziali con regole tecniche pubblicate da INAIL prima dell'apertura. Le fasi operative sono le seguenti:

  • Precompilazione domanda: compilazione online sul portale INAIL nella finestra di sportello (per l'edizione 2025/2026 dal 13 aprile al 28 maggio 2026), con caricamento di documentazione tecnica, perizia e preventivi.
  • Verifica punteggio e rilascio codice: al termine della compilazione il sistema calcola automaticamente il punteggio raggiunto; con almeno 130 punti viene rilasciato un codice identificativo univoco da utilizzare nella fase successiva.
  • Click day e invio codice: nel giorno e orario stabiliti da INAIL, l'impresa invia il codice tramite la piattaforma; l'assegnazione segue l'ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento della dotazione regionale, in finestre tipicamente di 20 minuti.

Dopo l'esito positivo del click day l'impresa carica entro 30 giorni la documentazione integrale a sostegno delle dichiarazioni; superata l'istruttoria, INAIL emette il provvedimento di concessione, da cui decorrono 9 mesi per completare i lavori, prorogabili di 3 mesi su istanza motivata. L'erogazione del saldo avviene 30-60 giorni dopo la rendicontazione finale, per un tempo complessivo stimato di 8-12 mesi dall'assegnazione al bonifico.

Come si raggiungono i 130 punti minimi per accedere al bando?

I 130 punti sono la soglia di ammissibilità sotto la quale la domanda non viene accettata, indipendentemente dalla qualità tecnica del progetto. Il punteggio aggrega più voci con peso variabile, e l'edizione 2025/2026 ha introdotto bonus che facilitano il raggiungimento della soglia rispetto agli anni precedenti. I principali parametri di calcolo sono i seguenti:

  • Caratteristiche del progetto: rimozione congiunta copertura più controsoffitto in MCA accede al punteggio premiale di 85, contribuente decisivo al raggiungimento dei 130 punti minimi.
  • Bonus settori ATECO: aumentato a 10 punti nell'edizione 2025/2026 per i codici ATECO ad alto rischio infortunistico identificati negli allegati ufficiali.
  • Certificazioni ambientali: ISO 14001 ed EMAS introducono punteggi aggiuntivi nella nuova edizione, premiando le imprese con sistemi di gestione ambientale strutturati.
  • Caratteristiche aziendali: dimensione, anzianità, rating di legalità e condivisione del progetto con le parti sociali contribuiscono al totale.

Strategicamente, una bonifica integrata copertura più controsoffitto su un'azienda in settore ATECO premiale e con certificazione ISO 14001 raggiunge la soglia con margine, mentre una bonifica della sola copertura su un'azienda senza bonus può richiedere interventi accessori dell'Asse 3 (fotovoltaico integrato o sicurezza permanente) per consolidare i punti residui. Il calcolo viene fatto in tempo reale dal portale durante la compilazione e in caso di punteggio insufficiente la domanda non può essere registrata: occorre rivedere il progetto prima di procedere.

Quando si apre lo sportello INAIL 2026 e come funziona il click day?

Lo sportello telematico per il Bando ISI INAIL 2025/2026 apre il 13 aprile 2026 e chiude il 28 maggio 2026: in questa finestra di circa sei settimane le imprese precompilano la domanda e ottengono il codice identificativo se raggiungono i 130 punti. Il click day vero e proprio è un evento successivo, fissato dopo la chiusura dello sportello con regole tecniche pubblicate dall'INAIL.

Nel giorno del click day la piattaforma apre per una finestra tipica di 20 minuti, durante la quale ogni impresa con codice valido invia la propria domanda e la graduatoria si forma in ordine cronologico di arrivo. La velocità di invio è determinante: in edizioni precedenti molte regioni hanno esaurito la dotazione in pochi minuti, e per progetti di importo elevato è prassi affidarsi a operatori specializzati con infrastrutture di click time competitive. In caso di parità di tempo INAIL applica criteri secondari come l'entità del finanziamento richiesto, l'importo totale del progetto, l'anzianità dell'impresa e il possesso del rating di legalità.

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Domande Frequenti

Quali spese sono ammissibili per la bonifica amianto con il Bando INAIL Asse 3?
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Quanto finanzia il Bando INAIL ISI 2025/2026 per la rimozione dell’amianto?
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Qual è il massimale di spesa per la bonifica delle coperture in MCA?
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Chi può presentare domanda per il contributo INAIL amianto e quali soggetti sono esclusi?
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Quando possono iniziare i lavori di bonifica rispetto alla presentazione della domanda?
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Quali documenti tecnici servono per rendere ammissibile la richiesta di finanziamento?
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Come si calcola la superficie ammissibile di una copertura in amianto?
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Quali interventi di rifacimento della copertura sono finanziabili dopo la rimozione dell’amianto?
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Gli interventi aggiuntivi sulla nuova copertura, come fotovoltaico e linee vita, sono ammessi dal bando?
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