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Spese ammissibili, massimali e requisiti del Bando INAIL Asse 3 amianto: contributo del 65% sulla bonifica e dell'80% (entro 20.000 €) sugli interventi aggiuntivi di fotovoltaico integrato, coperture a verde e sicurezza permanente.

Il Bando INAIL Asse 3 amianto finanzia la rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) dai luoghi di lavoro e il rifacimento integrale della copertura, con un perimetro di spese ammissibili distribuito su sei macro-categorie e un sistema di massimali unitari calcolati sulla superficie in pianta.
L'aliquota base del contributo a fondo perduto è il 65% delle spese ammissibili, con importo minimo di progetto pari a 5.000 € e massimo a 130.000 € per impresa. Sugli interventi aggiuntivi specifici dell'Asse 3 — fotovoltaico integrato per autoconsumo, coperture a verde, dispositivi di sicurezza permanente — l'aliquota sale all'80% in un tetto dedicato di 20.000 €.
Sono ammissibili le sole spese direttamente funzionali alla rimozione dell'amianto e al rifacimento integrale della copertura, eseguite da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B. Le voci finanziabili si distribuiscono in sei macro-categorie:
Non sono ammessi incapsulamento e confinamento dei MCA che resterebbero in opera, gli interventi su pareti verticali in amianto, gli elementi strutturali (travi, arcarecci, capriate, solai, orditure) e i consolidamenti, oltre alla perizia tecnica iniziale richiesta per accedere alla domanda, che è onere dell'azienda.
Il bando applica un sistema di massimali stratificato che combina un tetto unitario per metro quadrato di superficie bonificata, un tetto per le spese tecniche e un tetto complessivo per progetto. I parametri economici di riferimento sono i seguenti:
Il costo totale indicativo per una bonifica completa con rifacimento si colloca tra 75 e 130 €/m² IVA esclusa, scomponibile nelle fasi tipiche di cantiere:
L'ammissione al Bando INAIL Asse 3 amianto poggia su tre filtri convergenti: la qualifica del soggetto richiedente, la disponibilità documentata dell'immobile produttivo e la cantierabilità dell'intervento al momento della domanda.
Il primo è oggettivo (regolarità contributiva, assenza di precedenti benefici ISI INAIL nelle annualità rilevanti, nessun procedimento concorsuale in corso). Il secondo è documentale (titolarità o contratto di locazione registrato con almeno tre anni di disponibilità). Il terzo è progettuale (Piano di lavoro coerente con il D.Lgs. 81/2008, preventivi armonizzati, lavori non ancora iniziati).
Sul piano operativo, il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e l'approvazione del Piano di lavoro da parte della ASL territorialmente competente sono prerequisiti di esecuzione, non solo di ammissione: la mancata approvazione blocca l'avvio cantiere indipendentemente dall'esito istruttorio della domanda. Ogni intervento deve aderire alle disposizioni ambientali sui rifiuti contenenti amianto e ai protocolli di sicurezza per i lavoratori esposti, due assi normativi che convergono sul Piano di lavoro ex art. 256.
Possono accedere al contributo tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, comprese le imprese individuali, e in casi specifici gli enti del terzo settore per interventi mirati. La domanda è presentata dal soggetto che utilizza l'immobile per attività produttiva, anche se locatario o comodatario. I soggetti ammessi devono rispettare i seguenti requisiti:
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che hanno già beneficiato dell'incentivo ISI INAIL nelle annualità 2022, 2023 o 2024, salvo eccezioni legate a specifici modelli organizzativi e iniziative di responsabilità sociale che possono dare accesso a corsie dedicate. Restano fuori anche le imprese in procedure concorsuali, con sospensioni in corso o con irregolarità amministrative preclusive: queste situazioni impediscono la fruizione del contributo a prescindere dalla qualità tecnica del progetto.
Le condizioni sull'oggetto del finanziamento sono cumulative: bastano una mancata documentazione di disponibilità o un avvio anticipato dei lavori per produrre l'inammissibilità. I requisiti chiave sono i seguenti:
L'Asse 3 finanzia esclusivamente la rimozione dei materiali contenenti amianto dai luoghi di lavoro con successivo trasporto e smaltimento in impianti autorizzati: incapsulamento, confinamento o smaltimento di MCA già rimossi non sono ammessi. Quando l'edificio contiene tipologie diverse di MCA — lastre piane, ondulate, controsoffitti, coibentazioni — la bonifica può integrarle in un unico progetto se tutte sono documentate nella perizia. Sul fronte fiscale, l'IVA è ammissibile solo se l'azienda non può detrarla; per i soggetti in regime ordinario IVA resta a carico dell'impresa.
Il Bando INAIL Asse 3 finanzia esclusivamente la rimozione definitiva dei materiali contenenti amianto, escludendo le tecniche alternative di incapsulamento e confinamento. La scelta normativa è coerente con la finalità del bando: eliminare il rischio sanitario alla fonte. Lo stato del MCA — friabile, compatto o deteriorato — determina protocolli operativi differenti in termini di sicurezza, attrezzature, durata cantiere e gestione dei rifiuti, ma non incide sull'ammissibilità dell'intervento, che resta legata alla rimozione integrale e al rifacimento della copertura.
Per le coperture industriali il ciclo finanziabile copre l'intero percorso dal cantiere al conferimento: smontaggio dei manufatti, imballaggio in big bag o pallet sigillati, trasporto ADR a discarica autorizzata e nuova copertura conforme. Il bando premia in modo specifico i progetti integrati: la rimozione congiunta di copertura e controsoffitto in MCA accede a un punteggio di 85 nella graduatoria istruttoria, ed è anche l'unico caso in cui scattano due massimali unitari distinti (60 €/m² + 20 €/m²).
Sul piano normativo, l'evoluzione recente conferma il privilegio della rimozione integrale: il D.Lgs. 213/2025 ha esplicitato l'esclusione di incapsulamento e confinamento dal perimetro degli interventi finanziabili, allineando il bando alla finalità sanitaria di eliminazione definitiva dell'esposizione. Sul fronte del punteggio, la rimozione congiunta copertura più controsoffitto attiva il punteggio premiale di 85 che concorre al raggiungimento della soglia minima di 130 punti necessaria per la registrazione della domanda — non è una soglia autonoma, ma una leva determinante nel calcolo aggregato gestito dal portale INAIL.
L'intervento ammissibile è una coppia inscindibile: rimozione e smaltimento certificato del MCA da un lato, rifacimento integrale della copertura con materiali nuovi dall'altro. Le tipologie di MCA coperte e i materiali sostitutivi ammessi sono i seguenti:
Sui progetti di rimozione congiunta copertura + controsoffitto in MCA si concentrano due benefici: il punteggio premiale di 85 nella graduatoria istruttoria e l'attivazione del massimale aggiuntivo di 20 €/m² per il controsoffitto, distinto dai 60 €/m² della copertura.
Le spese accessorie chiudono il cerchio operativo della bonifica: caratterizzazione del rifiuto, allestimento cantiere, dispositivi di sicurezza permanenti e attrezzature speciali per la rimozione di MCA. Sono ammesse le seguenti voci:
Le verifiche post-bonifica completano il quadro: campionamenti e test SEM/TEM (microscopia elettronica) per attestare l'assenza di fibre aerodisperse residue sono ammissibili come spesa tecnica, e in alcuni casi sono richieste dalla ASL prima del riutilizzo dell'edificio. Il coordinamento sicurezza prevede figure obbligatorie distinte per fase: il CSP nella progettazione e il CSE nell'esecuzione, secondo gli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.
Il contributo del Bando INAIL Asse 3 è erogato a fondo perduto su rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. L'aliquota nominale del 65% sulle spese ammissibili è il riferimento principale, ma l'importo concretamente ricevuto dipende da tre variabili: il rapporto tra spesa preventivata e massimale unitario sulla superficie, il tetto complessivo di 130.000 € per impresa e l'eventuale presenza di interventi aggiuntivi all'80% nel tetto dedicato di 20.000 €.
La graduatoria istruttoria opera in ordine cronologico fino a esaurimento della dotazione regionale: il tempismo nella presentazione della domanda al click day è determinante quanto la qualità tecnica del progetto. Eventuali irregolarità nella rendicontazione finale comportano decurtazioni proporzionali e nei casi più gravi la revoca del contributo: la coerenza tra preventivi, perizia, computo metrico e fatture deve essere mantenuta dall'istruttoria fino al collaudo.
Il calcolo del contributo segue una logica del minore: si confrontano la spesa preventivata e la spesa massima ammissibile in base ai massimali unitari sulla superficie, e l'importo finanziabile è il valore inferiore tra i due. Su quel valore si applica l'aliquota del 65% per ottenere il contributo nominale, fino al raggiungimento del cap assoluto di 130.000 €. Gli esempi numerici chiariscono come la formula si traduce in casi concreti:
L'effetto del cap diventa rilevante sui progetti di grande dimensione: oltre i 200.000 € di spese ammissibili la percentuale effettiva di copertura scende sotto il 65% nominale e l'incidenza dell'autofinanziamento cresce in modo non lineare. Su questi progetti conviene verificare se gli interventi aggiuntivi all'80% nel tetto dei 20.000 € possono recuperare la quota residua di copertura.
Le aliquote maggiorate dell'80% si attivano in casi specifici, alcuni legati alla tipologia di intervento (interventi aggiuntivi all'Asse 3) e altri al profilo del soggetto richiedente (giovani agricoltori). I casi rilevanti sono i seguenti:
L'anticipazione del contributo è disponibile fino al 50% del finanziamento concesso, condizionata a un importo richiesto pari o superiore a 30.000 € e alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Per le micro e piccole imprese che operano nell'ambito degli Assi 4 e 5 l'anticipazione può raggiungere il 70%, una soglia pensata per non gravare sul circolante delle imprese minori durante la fase di cantiere.
La domanda al Bando INAIL Asse 3 amianto si articola in due tempi distinti: il caricamento della documentazione sullo sportello telematico INAIL nella finestra di precompilazione, seguito dal click day per la conferma cronologica nella graduatoria, e infine la fase documentale di consolidamento delle informazioni dichiarate.
Le voci di spesa indicate nel preventivo devono ricadere nel perimetro del bando: spese estranee al D.Lgs. 81/2008 e al Piano di lavoro ex art. 256 vengono espunte dall'istruttoria, riducendo la base di calcolo del contributo.
La documentazione deve dimostrare due elementi cardine: che le spese sono direttamente funzionali alla bonifica e al rifacimento, e che nessun intervento è stato avviato prima della protocollazione della domanda. La fase finale di rendicontazione richiede coerenza con quanto dichiarato in candidatura, pena la revoca o la decurtazione proporzionale del contributo.
Il fascicolo tecnico deve restituire un quadro completo di stato attuale, intervento e organizzazione di cantiere, supportato da prove documentali e rilievi. Gli elaborati richiesti sono i seguenti:
La completezza del fascicolo è il primo discrimine istruttorio: la mancanza anche di un solo documento sostanziale comporta la sospensione della pratica e la richiesta di integrazione, che non sempre è ammessa nei termini ristretti dell'istruttoria. La strategia ottimale è preparare l'intero set documentale prima dell'apertura della finestra di precompilazione, in modo da arrivare al click day con un fascicolo già coerente.
I preventivi sono il cuore tecnico-economico della domanda e devono dialogare con perizia e computo metrico senza scostamenti. Il bando richiede almeno due preventivi separati e comparabili, uno per la bonifica e uno per il rifacimento della copertura, con queste caratteristiche:
La perizia tecnica preliminare attesta presenza di amianto, stato di conservazione e quantificazione dell'intervento; il costo tipico è 1.500-3.000 € IVA esclusa ed è onere dell'azienda, non finanziabile. La perizia asseverata, invece, è ammissibile come spesa tecnica fino a 1.850 €. Le spese tecniche complessive — perizia asseverata, campionamenti, relazione di prelievo, analisi di laboratorio, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi e certificazioni finali — restano nel limite del 10% delle spese di progetto e in ogni caso sotto i 10.000 €.
Le verifiche post-bonifica chiudono il ciclo documentale: campionamenti e test SEM/TEM per attestare l'assenza di fibre aerodisperse, collaudo statico della nuova copertura, eventuali certificazioni REI, formulario FIR di trasporto e smaltimento. Senza questi documenti la rendicontazione non è completa e il contributo non viene erogato a saldo.
Il riferimento canonico per il perimetro tecnico delle spese ammissibili e degli obblighi documentali è l'Allegato 3 dell'Avviso pubblico ISI, integrato dal Modulo B3 per la perizia asseverata che certifica presenza dell'amianto e quantificazione dell'intervento. Sul piano dei tempi operativi, dal provvedimento di concessione l'impresa dispone di 9 mesi per completare i lavori — prorogabili di 3 mesi con istanza motivata — mentre l'erogazione del saldo avviene tipicamente 30-60 giorni dopo la chiusura della rendicontazione finale, per una durata complessiva di 8-12 mesi dall'assegnazione al bonifico.
Il calcolo della superficie ammissibile è il fattore che determina il massimale di progetto su cui applicare l'aliquota del 65%. Il bando fissa due regole non negoziabili: la superficie va misurata sulla proiezione in pianta della copertura, non sulla superficie inclinata effettiva, e deve essere supportata da rilievi grafici e fotografici verificabili. Errori in questa fase si propagano lungo tutta l'istruttoria, generando decurtazioni in rendicontazione che possono superare il 20% del contributo originariamente concesso.
Le tre operazioni di calcolo da eseguire nell'ordine sono:
Il risultato è la base imponibile su cui si applica l'aliquota del 65%, fino al cap assoluto di 130.000 € per impresa.
La superficie ammissibile è calcolata sulla proiezione in pianta della copertura, secondo i criteri tecnici stabiliti dal bando per evitare gonfiamenti dovuti all'inclinazione delle falde. Le regole operative principali sono tre. La prima riguarda la geometria di base: per coperture piane o monofalda standard si misura la proiezione orizzontale della superficie, ignorando lo sviluppo lungo il piano inclinato. La seconda riguarda i lucernari e gli elementi accessori: i lucernari rimossi insieme alla copertura entrano nel computo della superficie totale, mentre quelli mantenuti in opera o non in MCA restano esclusi.
La terza regola riguarda le coperture a shed, dove la geometria triangolare delle falde richiede un calcolo dedicato. La superficie si determina moltiplicando larghezza × lunghezza × numero delle falde, in modo da contabilizzare ciascuna falda separatamente. I lucernari verticali delle shed, quando non sono in MCA, vengono esclusi dal calcolo: l'errore frequente è includerli, gonfiando la superficie ammissibile e generando una decurtazione in istruttoria. La precisione del rilievo è essenziale: una differenza del 5% sulla superficie su un capannone da 1.500 m² si traduce in 4.500 € di massimale spostato e circa 2.900 € di contributo guadagnato o perso.
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