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Guida operativa ai requisiti bando INAIL amianto Asse 3 ISI 2025/2026: contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro, scadenza 28 maggio 2026, bonus privati e Regione Lombardia.

I requisiti bando INAIL amianto trovano sintesi operativa nell'Asse 3 del Bando ISI INAIL 2025/2026, sedicesima edizione del programma con cui dal 2010 INAIL ha stanziato oltre 4,7 miliardi di euro a fondo perduto per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Asse 3 finanzia esclusivamente progetti di bonifica da materiali contenenti amianto presso sedi produttive di imprese, secondo l'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e l'articolo 1 commi 862-864 della Legge 208/2015. La dotazione complessiva del bando è di 600 milioni di euro, ripartiti per regione e provincia autonoma tramite avvisi pubblici regionali.
L'accesso si basa su una verifica preliminare di soggetto, immobile e progetto. Le condizioni vanno controllate sull'avviso regionale di pertinenza, perché alcune soglie e priorità variano localmente, mentre i criteri base sono uniformi a livello nazionale.
Possono presentare domanda tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, comprese quelle individuali. Per alcuni interventi specifici sono ammessi anche enti del Terzo settore secondo il D.Lgs. 117/2017. Restano esclusi i soggetti che hanno già ricevuto un provvedimento di concessione su uno degli avvisi ISI 2022, 2023 o 2024: la regola del non cumulo opera per blocchi triennali e va verificata in fase di prevalutazione, perché un beneficio passato anche su un asse diverso pregiudica l'accesso a tutti gli assi del bando 2025.
L'impresa deve dimostrare la regolarità del proprio profilo amministrativo e la disponibilità giuridica della sede produttiva oggetto di intervento. I requisiti specifici previsti dal Bando ISI INAIL 2025 per l'Asse 3 sono i seguenti:
L'Asse 3 finanzia interventi di rimozione e gestione di materiali contenenti amianto presenti negli ambienti di lavoro: cemento-amianto compatto in coperture e canne fumarie, vinyl-amianto nei pavimenti e amianto friabile in coibentazioni e rivestimenti. Le procedure operative seguono l'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 sui lavori di rimozione amianto e devono essere descritte in un piano di lavoro approvato dall'ATS competente almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.
Il perimetro funzionale del finanziamento comprende non solo la rimozione del materiale ma anche il ripristino della copertura o dell'area interessata, perché l'intervento deve restituire la sede produttiva a piena operatività. Le imprese esecutrici devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la bonifica e nella categoria 5 per il trasporto rifiuti pericolosi.
Il Bando ISI INAIL Asse 3 ammette le seguenti tipologie di lavorazione, purché funzionali all'eliminazione del rischio espositivo per i lavoratori:
I massimali tecnici dell'Asse 3 fissano un tetto unitario sulle lavorazioni più ricorrenti per evitare contributi sproporzionati. L'importo massimo agevolabile per gli interventi di rimozione e ricopertura è di 60 euro al metro quadro, mentre per i controsoffitti contenenti amianto il limite scende a 20 euro al metro quadro. Le spese tecniche – progettazione, asseverazioni, direzione lavori, coordinamento sicurezza, pratiche autorizzative – sono ammesse fino al 10% del totale del progetto, con un tetto assoluto di 10.000 euro indipendentemente dalla dimensione dell'investimento.
La procedura del Bando ISI INAIL 2025 è interamente telematica e si svolge sul portale ufficiale INAIL nella sezione Servizi Online. Non c'è graduatoria valutativa: l'assegnazione segue l'ordine cronologico di invio dell'istanza il giorno del Click Day, con ripartizione regionale delle risorse stabilita dall'allegato "ISI 2025 - risorse economiche".
Le imprese devono presidiare due momenti distinti: la finestra di compilazione e registrazione della domanda, in cui si raccoglie la documentazione e si calcola il punteggio, e l'invio al Click Day, in cui pochi millisecondi di ritardo possono determinare l'esclusione su regioni con dotazione esigua.
Lo sportello informatico per la compilazione della domanda è aperto dal 13 aprile 2026 fino alle ore 18:00 del 28 maggio 2026. La data del Click Day per l'invio definitivo viene comunicata da INAIL nelle settimane successive alla chiusura della procedura informatica, attraverso il calendario scadenze pubblicato sulla pagina ufficiale del bando. Gli interventi possono essere avviati esclusivamente dopo la chiusura della procedura informatica, ovvero dal 29 maggio 2026 in poi, e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di concessione, con possibilità di una proroga aggiuntiva di 6 mesi su istanza motivata.
Il Click Day è la procedura informatica con cui le domande vengono inoltrate allo sportello in ordine cronologico per acquisire posizione utile in graduatoria di ammissibilità. Le fasi operative complete della procedura si articolano nel seguente percorso:
La completezza documentale incide direttamente sull'esito istruttorio del Bando ISI INAIL Asse 3. Anche un'impresa che raggiunge la soglia di 130 punti può essere esclusa in fase di conferma se gli allegati sono incoerenti tra loro o mancanti rispetto a quanto dichiarato nel modulo online. Il bando distingue documenti tecnici, che descrivono l'intervento, e documenti amministrativi, che attestano la legittimazione del soggetto richiedente.
La predisposizione anticipata della documentazione, idealmente prima dell'apertura dello sportello del 13 aprile 2026, è la differenza operativa tra le imprese che superano l'istruttoria e quelle escluse per integrazioni non sanate nei termini previsti.
Il dossier completo per l'Asse 3 include i seguenti documenti, da produrre in formato digitale firmato e coerenti tra loro nei dati anagrafici, catastali e quantitativi:
La perizia asseverata Modulo B3 attesta la presenza certa e quantificata di amianto nei manufatti oggetto di intervento e certifica la congruità tecnica ed economica del progetto rispetto allo stato dei luoghi. Il tecnico assume responsabilità professionale e penale per le dichiarazioni rese, motivo per cui la perizia è il documento centrale dell'istruttoria. I preventivi devono essere analitici e coerenti con il progetto: distinguono costi di bonifica, smaltimento, ripristino e oneri accessori, riportano cronoprogramma e voci unitarie, e devono provenire da imprese effettivamente abilitate alle lavorazioni. Le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestano la regolarità contributiva, l'assenza di cause ostative, la veridicità dei dati anagrafici e catastali e il rispetto dei limiti del regime de minimis nei tre esercizi precedenti.
Il Bando ISI INAIL Asse 3 riconosce un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili al netto dell'IVA, nei limiti di 5.000 euro come soglia minima e 130.000 euro come tetto massimo per progetto. Le percentuali e i massimali sono definiti dall'avviso pubblico nazionale e si applicano in modo uniforme su tutto il territorio, ferma restando la ripartizione delle risorse per regione e provincia autonoma.
La distinzione tra spese ammissibili e spese escluse condiziona il calcolo del contributo: una spesa che il bando non riconosce non solo non viene rimborsata, ma può anche far decadere parte del progetto se determina incoerenze tra preventivi, computo metrico e dichiarazioni rese. La lettura dell'allegato 3 dell'avviso è propedeutica alla preventivazione e va condotta prima della raccolta delle offerte commerciali.
Le spese ammissibili nell'Asse 3 coprono direttamente l'intervento di bonifica e gli oneri tecnici e accessori a esso strettamente connessi:
Restano escluse le spese di manutenzione ordinaria, gli interventi avviati prima della chiusura della procedura informatica del 28 maggio 2026, l'acquisto di beni usati o l'acquisizione tramite leasing, le spese non documentate da fatture intestate al richiedente e i pagamenti non tracciabili. Sono escluse anche le strutture di sostegno della copertura, le orditure, i solai e le travature, perché esulano dal perimetro tecnico della bonifica.
Il contributo a fondo perduto si calcola applicando l'aliquota del 65% all'ammontare delle spese ammissibili al netto dell'IVA, nei limiti di soglia minima e massima del progetto. La soglia minima di 5.000 euro corrisponde a un investimento di circa 7.700 euro, mentre il tetto di 130.000 euro presuppone spese ammissibili intorno a 200.000 euro. Il contributo è erogato in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 e concorre al plafond di 300.000 euro su tre esercizi finanziari per le stesse categorie di spesa. L'erogazione avviene a saldo dopo la rendicontazione finale, previa verifica della corretta esecuzione dell'intervento e della tracciabilità dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o altro strumento idoneo.
Il termine "bonus amianto 2026" è un'espressione di sintesi che raggruppa strumenti distinti per natura giuridica, beneficiari e meccanismo di erogazione. Il Bando ISI INAIL Asse 3 finanzia esclusivamente le imprese iscritte alla Camera di Commercio. Per i privati persone fisiche non esiste una linea diretta INAIL: l'agevolazione passa attraverso le detrazioni fiscali edilizie. Per gli enti locali della Lombardia è invece operativo un bando regionale 2026 specificamente dedicato alla bonifica di edifici pubblici.
La distinzione operativa è importante perché contributo a fondo perduto e detrazione fiscale hanno tempi, requisiti e modalità di accesso radicalmente diversi: il fondo perduto eroga liquidità a saldo dopo la rendicontazione, la detrazione recupera l'investimento sotto forma di credito d'imposta su più esercizi finanziari.
I privati che possiedono unità immobiliari residenziali con coperture o manufatti in amianto accedono alle agevolazioni tramite le detrazioni edilizie ordinarie. Il bonus ristrutturazioni del 50% copre la rimozione e lo smaltimento dell'amianto se l'intervento è inquadrato come manutenzione straordinaria, con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e detrazione spalmata su dieci quote annuali. L'ecobonus al 65% si applica quando la sostituzione della copertura comporta un miglioramento dell'efficienza energetica, ad esempio con isolamento termico del tetto. In condominio, la ripartizione delle spese segue i millesimi e ogni condomino detrae la propria quota; la delibera assembleare deve documentare l'imputazione e le fatture devono essere intestate alla compagine condominiale o al singolo proprietario in base alla configurazione dell'intervento.
Il bando amianto Regione Lombardia 2026, approvato con D.g.r. n. XII/5734 del 9 febbraio 2026 e attuato con D.d.s. n. 2486 del 26 febbraio 2026, è una linea di finanziamento dedicata esclusivamente agli enti locali. I beneficiari sono Comuni, Unioni di Comuni e loro forme associative, Comunità montane, Province e la Città Metropolitana di Milano, proprietari di edifici pubblici in Lombardia non destinati ad attività economica. La dotazione complessiva è di 11,5 milioni di euro, attinge dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e copre fino al 100% della spesa ammissibile, con un tetto di 350.000 euro per singolo intervento. La finestra di presentazione delle domande è aperta dalle ore 9:00 dell'8 settembre 2026 fino alle ore 16:00 del 10 novembre 2026, sul portale Bandi e Servizi della Regione. La procedura è valutativa a graduatoria, non a sportello: le domande sono ordinate sulla base di criteri tecnici stabiliti nell'allegato del decreto attuativo. Le soglie di ripristino rispetto alla spesa di bonifica arrivano al 200% per coperture in cemento-amianto, al 100% per pavimenti in vinyl-amianto e al 50% per altri manufatti come tubazioni, canne fumarie e amianto friabile.
L'Intervento Aggiuntivo è una novità introdotta nel Bando ISI 2025 e consente alle imprese che presentano un progetto principale sugli Assi 1.1, 2, 3 o 4 di affiancare un intervento complementare finanziato all'80% fino a un massimo di 20.000 euro. Per chi accede all'Asse 3, l'abbinamento più ricorrente è l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla nuova copertura post-bonifica, perché la rimozione dell'amianto crea l'occasione tecnica per integrare un sistema di autoproduzione elettrica sulla superficie ricostruita. L'intervento aggiuntivo segue tempi e procedura del progetto principale: deve essere indicato in fase di compilazione, non può essere autonomo e segue le stesse regole su Click Day, documentazione e rendicontazione finale.
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