Scopri come ottenere il contributo a fondo perduto 2025 fino al 40% per impianti fotovoltaici in Comunità Energetiche nei comuni sotto i 50.000 abitanti.
Il Decreto MASE dell’8 maggio 2025 ha introdotto un incentivo a fondo perduto fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati all'interno di una Comunità energetica. L’agevolazione è parte del PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.
📍 Novità 2025:
L’accesso al fondo è stato esteso ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (in precedenza 5.000).
Il Fondo Perduto è inoltre compatibile con la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa (TCEC), incentivo GSE previsto per incentivare l’energia condivisa all’interno delle Comunità Energetiche.
Il contributo copre fino al 40% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione dell’impianto e delle infrastrutture accessorie:
Dettaglio delle spese ammissibili:
Il DM MASE 8 maggio 2025 prevede una dotazione complessiva di 2,2 miliardi di euro, a valere sul PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.
Non esiste un tetto unico per richiedente espresso in valore assoluto (es. € 50 milioni), ma un limite per kW installato basato sulla dimensione dell’impianto.
💰 Massimali di spesa riconosciuti per kW installato:
📌 Questi limiti rappresentano il tetto massimo di spesa ammissibile riconosciuta dal GSE, sulla base della potenza nominale dell’impianto.
Secondo l’Art. 7 del Decreto MASE 8 maggio 2025, possono accedere direttamente al contributo del 40% a fondo perduto i seguenti soggetti:
📌 Requisiti:
Obbligatoria la sede in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e l’ingresso in una Comunità Energetica.
Segui questa guida passo passo per ottenere l'incentivo CER 2025: fino al 40% a fondo perduto per impianti fotovoltaici in Comunità Energetiche nei comuni sotto i 50.000 abitanti:
Effettua l'autenticazione con SPID o CNS nella sezione “Comunità Energetiche Rinnovabili” del sito GSE come soggetto referente della CER.
Inserisci tutte le informazioni richieste nel modulo telematico: tipo di configurazione (CER o autoconsumo collettivo), codici POD, dati tecnici ed economici dell’impianto.
Allega i documenti necessari: statuto e atto costitutivo della CER, contratti tra i membri, relazione tecnica sull’impianto, computi metrici, preventivi, permessi edilizi e dichiarazione di non cumulabilità.
La domanda deve essere trasmessa prima della messa in esercizio dell’impianto: eventuali richieste tardive non saranno considerate valide.
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con altre forme di incentivo, entro determinati limiti e nel rispetto della normativa sul divieto di doppio finanziamento (art. 9 del Regolamento UE 241/2021).
È ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici – come bandi regionali, provinciali o comunali – fino al limite del 40% dei costi ammissibili. Se tale soglia viene superata, la TCEC viene ridotta o annullata per evitare un doppio finanziamento sulla stessa quota di energia.
Il contributo a fondo perduto è compatibile con la TCEC, ma la tariffa viene ridotta proporzionalmente in base alla formula:
TCEC ridotta = TCEC piena × (1 – F)
dove F = % di contributo in conto capitale (es. se F = 40%, la TCEC si riduce del 50%).
📌 Eccezione: la riduzione non si applica alla TCEC riconosciuta all’energia condivisa da enti pubblici, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Il fondo perduto riduce significativamente il payback period dell’investimento, rendendo economicamente sostenibili anche impianti di piccola taglia o situati in aree meno redditizie dal punto di vista energetico.
In combinazione con la TCEC, il contributo consente di: