Scopri come ottenere fino a 120 €/MWh con la Tariffa Premio sull'Energia Condivisa Comunità Energetiche. Guida completa aggiornata al 2025 con requisiti, modalità e scadenze GSE.
Nel 2025, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono beneficiare di due strumenti incentivanti fondamentali:
Questo articolo è dedicato alla TCEC, l’incentivo cardine per valorizzare l’autoconsumo collettivo e rendere sostenibile la produzione diffusa da fonti rinnovabili.
La TCEC è un incentivo ventennale riconosciuto per ogni kWh di energia elettrica effettivamente condivisa tra i membri di una Comunità Energetica, o configurazione di autoconsumo collettivo, introdotto dal Decreto MASE n. 414/2023.
L’obiettivo di questo incentivo è premiare i produttori di energia sostenibile, incentivando la sincronia tra produzione e domanda.
L’incentivo viene calcolato su base oraria, prendendo il minimo tra energia prodotta e consumata simultaneamente dai membri collegati alla stessa cabina primaria.
Il valore della TCEC è definito in euro per MWh (€/MWh) e varia in base alla potenza nominale dell’impianto che beneficia dell’incentivo.
📌 Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
Per compensare le differenze di irraggiamento solare tra le regioni italiane, è prevista una maggiorazione della TCEC per impianti fotovoltaici installati in aree caratterizzate da livelli minori di produzione:
Queste maggiorazioni si sommano all'incentivo base.
La TCEC è cumulabile con il contributo a fondo perduto (fino al 40%) previsto dal PNRR, ma solo se non si verifica un doppio finanziamento per la stessa quota di energia.
In caso di cumulo, la TCEC viene decurtata secondo la seguente formula:
TCEC ridotta = TCEC piena × (1 - F)
dove F è la percentuale di contributo in conto capitale ricevuto.
📌 Esempio: nel caso tu beneficiassi del contributo a fondo perduto del 40%, la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa sarà ridotta del 40%.
Guida passo passo per ottenere la TCEC, l’incentivo ventennale del GSE sull’energia condivisa nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Accedi alla sezione “Autoconsumo e Comunità Energetiche” del Portale GSE utilizzando SPID o CNS, in qualità di soggetto referente della CER.
Inserisci tutti i dati anagrafici e giuridici della CER, localizza i POD (punti di prelievo) e specifica i dettagli tecnici dell’impianto fotovoltaico.
Allega alla domanda: statuto e atto costitutivo della CER, contratti di adesione dei membri, relazione tecnica dell’impianto, certificazioni elettriche e urbanistiche, e prova dell’installazione di misuratori compatibili con i dati quartorari.
La richiesta deve essere presentata entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. Oltre questa scadenza, decade il diritto al riconoscimento della TCEC.
Sono ammessi tutti i soggetti che partecipano a una CER o configurazione di autoconsumo collettivo, inclusi:
📌 L’unico vincolo tecnico è il collegamento alla stessa cabina primaria.
Non è necessaria la proprietà dell’impianto, purché si disponga di un POD georeferenziato compatibile.
Fotovoltaico di nuova installazione:
Impianti esistenti (revamping):
L'incentivo TCEC si somma:
Inoltre, la stabilità dell’incentivo per 20 anni consente di facilitare la previsione di risparmio totale, riducendo l’incertezza sul tempo di ritorno sull’investimento.
Considerando entrambi gli incentivi legati alle CER (Fondo Perduto del 40% e TCEC), il tempo di rientro medio si attesta tra 2 e 5 anni, con 25 anni di vita utile dell’impianto.