Incentivi CER 2025: Tariffa Energia Condivisa fino a 120 €/MWh

Scopri come ottenere fino a 120 €/MWh con la Tariffa Premio sull'Energia Condivisa Comunità Energetiche. Guida completa aggiornata al 2025 con requisiti, modalità e scadenze GSE.

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Dati Principali

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Tipologia

Incentivo sull'Energia Condivisa
Icon: Affidabilità

Scadenza

Dec 31, 2025

1. Introduzione

Nel 2025, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono beneficiare di due strumenti incentivanti fondamentali:

  1. Un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi di investimento, finanziato dal PNRR per impianti nei comuni con meno di 50.000 abitanti.
  2. La Tariffa Premio per l’Energia Condivisa (TCEC), un incentivo economico diretto erogato dal GSE per ogni kWh condiviso tra i membri della CER.

Questo articolo è dedicato alla TCEC, l’incentivo cardine per valorizzare l’autoconsumo collettivo e rendere sostenibile la produzione diffusa da fonti rinnovabili.

Dato Valore
Data di Approvazione Jan 23, 2024
Ultimo Aggiornamento May 08, 2025
Chiusura delle Domande Dec 31, 2025
Tipologia Incentivo sull'Energia Condivisa
Fondi Disponibili \
Massimale per Richiedente \

2. Cos'è la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa (TCEC)

La TCEC è un incentivo ventennale riconosciuto per ogni kWh di energia elettrica effettivamente condivisa tra i membri di una Comunità Energetica, o configurazione di autoconsumo collettivo, introdotto dal Decreto MASE n. 414/2023.

L’obiettivo di questo incentivo è premiare i produttori di energia sostenibile, incentivando la sincronia tra produzione e domanda.

3. Come Funziona il Calcolo della TCEC

L’incentivo viene calcolato su base oraria, prendendo il minimo tra energia prodotta e consumata simultaneamente dai membri collegati alla stessa cabina primaria.
Il valore della TCEC è definito in euro per MWh (€/MWh) e varia in base alla potenza nominale dell’impianto che beneficia dell’incentivo.

Potenza Nominale Impianto Formula Incentivo (€/MWh) Incentivo massimo Durata
≤ 200 kW 80 + max(0 ; 180 – Pz) fino a 120 €/MWh 20 anni
200,1 – 600 kW 70 + max(0 ; 180 – Pz) fino a 110 €/MWh 20 anni
600,1 – 1.000 kW 60 + max(0 ; 180 – Pz) fino a 100 €/MWh 20 anni

📌 Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.

Maggiorazioni Geografiche

Per compensare le differenze di irraggiamento solare tra le regioni italiane, è prevista una maggiorazione della TCEC per impianti fotovoltaici installati in aree caratterizzate da livelli minori di produzione:

  • +10 €/MWh per impianti ubicati nel Nord Italia
  • +4 €/MWh per impianti nel Centro Italia

Queste maggiorazioni si sommano all'incentivo base.

4. Cumulabilità con il Fondo Perduto PNRR

La TCEC è cumulabile con il contributo a fondo perduto (fino al 40%) previsto dal PNRR, ma solo se non si verifica un doppio finanziamento per la stessa quota di energia.

In caso di cumulo, la TCEC viene decurtata secondo la seguente formula:

TCEC ridotta = TCEC piena × (1 - F)

dove F è la percentuale di contributo in conto capitale ricevuto.

📌 Esempio: nel caso tu beneficiassi del contributo a fondo perduto del 40%, la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa sarà ridotta del 40%.

5. Come Richiedere la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa nelle CER

Guida passo passo per ottenere la TCEC, l’incentivo ventennale del GSE sull’energia condivisa nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

1. Autenticati sul portale GSE

Accedi alla sezione “Autoconsumo e Comunità Energetiche” del Portale GSE utilizzando SPID o CNS, in qualità di soggetto referente della CER.

2. Compila il modulo online

Inserisci tutti i dati anagrafici e giuridici della CER, localizza i POD (punti di prelievo) e specifica i dettagli tecnici dell’impianto fotovoltaico.

3. Carica i documenti obbligatori

Allega alla domanda: statuto e atto costitutivo della CER, contratti di adesione dei membri, relazione tecnica dell’impianto, certificazioni elettriche e urbanistiche, e prova dell’installazione di misuratori compatibili con i dati quartorari.

4. Rispetta la scadenza di 120 giorni

La richiesta deve essere presentata entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. Oltre questa scadenza, decade il diritto al riconoscimento della TCEC.

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6. Tempistiche di Riconoscimento e Accredito

  • Il GSE ha 90 giorni lavorativi per completare l’istruttoria e approvare la tariffa.
  • L’accredito avviene mensilmente, sulla base dei dati trasmessi dai distributori elettrici.
  • I pagamenti vengono erogati al soggetto referente, che li redistribuisce ai membri della comunità secondo le quote definite nello statuto.

Modalità di accredito

  1. Il GSE accredita l'incentivo a un solo soggetto: il referente.
    Per semplificare e centralizzare la gestione, il GSE accredita un unico pagamento mensile sul conto corrente del soggetto referente della CER.
  2. Il referente è responsabile della redistribuzione.
    Deve suddividere i fondi tra tutti i membri della comunità, seguendo i criteri stabiliti nello statuto o nei contratti firmati (es. percentuali di condivisione, quote di energia, potenza installata, ecc.).
  3. Il GSE non entra nel merito della redistribuzione interna.
    Si limita a pagare chi ha fatto richiesta per conto della comunità. I trasferimenti ai singoli membri sono una gestione totalmente interna alla CER.

7. Chi Può Accedere alla TCEC

Sono ammessi tutti i soggetti che partecipano a una CER o configurazione di autoconsumo collettivo, inclusi:

  • Famiglie, condomini, inquilini
  • PMI, microimprese, cooperative, ETS
  • Comuni e enti pubblici
  • Soggetti vulnerabili e famiglie a basso reddito

📌 L’unico vincolo tecnico è il collegamento alla stessa cabina primaria.
Non è necessaria la proprietà dell’impianto, purché si disponga di un POD georeferenziato compatibile.

8. Impianti Ammessi

Fotovoltaico di nuova installazione:

  • Potenza ≤ 1 MW per punto di connessione
  • Installazione su tetti, capannoni, parcheggi o aree urbanizzate
  • Moduli e componenti certificati CE
  • Sistemi di misura abilitati ai dati ogni 15 minuti

Impianti esistenti (revamping):

  • Solo se non già incentivati da Conto Energia o FER1
  • Devono essere aggiornati tecnologicamente e registrati come “nuovi impianti” presso il GSE

9. Benefici Economici della TCEC

L'incentivo TCEC si somma:

  • ai risparmi derivanti dall’autoconsumo diretto
  • alla minore dipendenza dalla rete elettrica nazionale
  • ai vantaggi ambientali derivanti dall’utilizzo di energia sostenibile

Inoltre, la stabilità dell’incentivo per 20 anni consente di facilitare la previsione di risparmio totale, riducendo l’incertezza sul tempo di ritorno sull’investimento.
Considerando entrambi gli incentivi legati alle CER (Fondo Perduto del 40% e TCEC), il tempo di rientro medio si attesta tra 2 e 5 anni, con 25 anni di vita utile dell’impianto.

10. Documentazione Ufficiale e Link Utili

Domande frequenti

Cos’è la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa (TCEC)?

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Come viene calcolato l’incentivo sull'Energia Condivisa (TCEC)?

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Chi riceve i soldi dell’incentivo sull'Energia Condivisa (TCEC)?

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È obbligatorio essere proprietari dell’impianto per ricevere la TCEC?

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Come si richiede l'incentivo sull'Energia Condivisa sul portale GSE?

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Posso cumulare la TCEC con il contributo PNRR a fondo perduto?

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Quanto si può guadagnare con la TCEC in 20 anni?

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Esistono bonus aggiuntivi alla TCEC per alcune regioni?

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Quanto tempo impiega il GSE per pagare l’incentivo?

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Cosa accade al termine del noleggio operativo?
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