Incentivi CER 2026: Guida alla Tariffa Energia Condivisa Fino a 120 €/MWh

La Tariffa Premio sull'Energia Condivisa riconosce fino a 120 €/MWh per 20 anni nelle CER, con maggiorazioni Nord/Centro, cumulo PNRR 40% (DM 127/2025) e domanda GSE in 120 giorni.

Federico Bonomi
May 27, 2025

Dati Principali

Incentivo sull'Energia

Tipologia

23 Gennaio 2024

Data Approvazione

31 Dicembre 2027

Chiusura

30 Aprile 2026

Ultimo Aggiornamento

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Massimale per Richiedente

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Totale dei Fondi

1. Cos'è la Tariffa Premio sull'Energia Condivisa (TCEC)

La TCEC è l'incentivo che il GSE riconosce a ogni Comunità Energetica Rinnovabile per ciascun kWh di energia elettrica condivisa fra i propri membri allacciati alla stessa cabina primaria di media tensione. Il meccanismo nasce con il Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 ed è operativo dal portale GSE dal gennaio 2024, dopo l'approvazione dello schema da parte della Commissione Europea.

A differenza dei vecchi conti energia che premiavano la sola produzione, la TCEC remunera il bene più difficile da ottenere in una CER: la sincronia tra immissione in rete e prelievo dei consumatori membri nello stesso istante. Per questo viene calcolata ora per ora e non sulla produzione totale annua.

Quale obiettivo persegue l'incentivo TCEC?

L'obiettivo dichiarato del MASE è duplice: spostare quota di consumo elettrico residenziale e produttivo verso la fascia diurna, dove il fotovoltaico genera, e ridurre il dispacciamento sulla rete di Terna facendo restare l'energia all'interno della stessa porzione di rete in cui è stata prodotta. La premialità oraria, invece di un flat su kWh prodotti, è lo strumento concreto con cui il decreto traduce questo obiettivo in incentivo economico.

Quanto dura l'incentivo TCEC e su quale base viene erogato?

La tariffa è riconosciuta per vent'anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto presso il GSE. L'erogazione è mensile e prende come riferimento i flussi di misura quartorari che i distributori (e-distribuzione, Areti, Unareti e gli altri concessionari locali) trasmettono al GSE. La somma maturata in un mese viene accreditata sul conto del soggetto referente della CER nel corso del mese successivo.

2. Come si calcola la TCEC: formula EACI ora per ora

Il calcolo della TCEC poggia su due elementi: una componente fissa che dipende dalla taglia dell'impianto e una componente variabile legata al prezzo zonale orario, indicato come Pz nel testo del decreto. La somma è espressa in euro per megawattora di energia condivisa, non di energia prodotta.

Come si misura l'energia condivisa ora per ora: la formula EACI

Prima di applicare la tariffa, il GSE deve sapere quanta energia è stata davvero condivisa in ciascuna ora. Il valore di riferimento si chiama EACI (Energia Autoconsumata Collettivamente Incentivata) e si calcola con una regola semplice: per ogni ora, l'energia condivisa equivale al minimo tra il totale immesso in rete dai produttori e il totale prelevato dai consumatori membri nella stessa ora e nella stessa cabina primaria.

Formalmente: EACIora = min(Totale Immessa, Totale Prelevata), dove entrambe le grandezze sono misurate nello stesso intervallo orario. Il meccanismo premia la sincronia reale tra produzione e consumo: se un impianto da 100 kW immette 80 kWh in un'ora ma i consumatori prelevano solo 30 kWh, l'EACI si ferma a 30 kWh — i 50 kWh in eccesso vengono ceduti alla rete senza incentivo TCEC. I dati di misura arrivano al GSE dai contatori smart meter di seconda generazione (2G), che registrano i flussi ogni 15 minuti; il GSE aggrega poi le misure su base oraria per determinare l'EACI di ciascuna ora dell'anno.

Esempio pratico: 50 kW prodotti e 30 kW consumati — quanti €/mese di TCEC?

Si consideri una CER con un impianto da 50 kW in Emilia-Romagna (fascia ≤200 kW, maggiorazione Nord +10 €/MWh). In una giornata tipo di maggio, l'impianto produce in media 200 kWh, ma i consumatori membri prelevano contemporaneamente solo 120 kWh nelle ore solari. L'EACI giornaliera si ferma quindi a 120 kWh — il resto va in immissione senza incentivo.

Applicando la tariffa base di 80 €/MWh più il +10 €/MWh Nord e ipotizzando una componente variabile media mensile di 25 €/MWh (Pz medio 155 €/MWh), la TCEC risultante è 115 €/MWh. Su 120 kWh EACI/giorno × 30 giorni = 3.600 kWh condivisi al mese, l'incentivo mensile ammonta a circa 414 euro. Aumentare la quota condivisa — aggiungendo un accumulo da 30 kWh o reclutando utenti con profili di consumo diurno — sposta direttamente questo importo verso l'alto.

Quali sono le formule TCEC per scaglione di potenza?

Il Decreto MASE 414/2023 individua tre scaglioni di potenza nominale, ciascuno con la propria formula:

  • Impianti fino a 200 kW: tariffa pari a 80 + max(0; 180 − Pz) €/MWh, con massimale di 120 €/MWh.
  • Impianti tra 200,1 kW e 600 kW: tariffa pari a 70 + max(0; 180 − Pz) €/MWh, con massimale di 110 €/MWh.
  • Impianti tra 600,1 kW e 1.000 kW: tariffa pari a 60 + max(0; 180 − Pz) €/MWh, con massimale di 100 €/MWh.

Tutti e tre gli scaglioni godono della medesima durata ventennale. La componente variabile max(0; 180 − Pz) può aggiungere al massimo 40 €/MWh quando il prezzo zonale orario scende sotto i 140 €/MWh: a prezzi più alti, la quota variabile è minore o nulla.

Cosa significa Pz nella formula della TCEC?

Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) sul mercato del giorno prima per la zona in cui si trova l'impianto. Le sette zone di mercato sono Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna; ognuna ha il proprio Pz ora per ora. La formula max(0; 180 − Pz) è una funzione di compensazione: quando il mercato elettrico paga poco la produzione, la TCEC sale per garantire un ritorno stabile; quando il mercato paga molto, la TCEC scende perché l'autoconsumo collettivo ha già un valore di per sé.

Formula e massimale della Tariffa Premio sull'Energia Condivisa (TCEC) per scaglione di potenza nominale — Decreto MASE 414/2023.
Scaglione di potenza Componente fissa Componente variabile Massimale TCEC Durata incentivo
Fino a 200 kW 80 €/MWh max(0; 180 − Pz) €/MWh 120 €/MWh 20 anni
Da 200,1 kW a 600 kW 70 €/MWh max(0; 180 − Pz) €/MWh 110 €/MWh 20 anni
Da 600,1 kW a 1.000 kW 60 €/MWh max(0; 180 − Pz) €/MWh 100 €/MWh 20 anni

3. Maggiorazioni geografiche: quanto vale la TCEC al Nord e al Centro

Il fotovoltaico installato in Lombardia o Piemonte produce ogni anno fra il 15% e il 25% in meno di un impianto identico installato in Puglia o Sicilia. Per non penalizzare le CER del settentrione e del centro, il MASE ha previsto una maggiorazione fissa che si somma alla tariffa base calcolata al paragrafo precedente.

Quali maggiorazioni regionali si sommano alla TCEC?

Il valore aggiuntivo dipende esclusivamente dalla regione di installazione dell'impianto fotovoltaico:

  • Nord Italia: +10 €/MWh sull'incentivo base, applicato a impianti in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
  • Centro Italia: +4 €/MWh per impianti in Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
  • Sud e isole: nessuna maggiorazione, perché l'irraggiamento medio annuo già garantisce produzione superiore a 1.400 kWh/kWp.

Le maggiorazioni si applicano in modo automatico in fase di liquidazione mensile: il referente della CER non deve presentare ulteriore documentazione. Un impianto da 150 kW in provincia di Bergamo, ad esempio, parte da 80 €/MWh di componente fissa, somma il +10 €/MWh della maggiorazione Nord e aggiunge la componente variabile legata al Pz orario, arrivando potenzialmente a 130 €/MWh nelle ore con prezzo zonale più basso.

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4. Cumulo TCEC + contributo PNRR 40%: cosa cambia con il DM 127/2025

Fino al 25 giugno 2025, chi otteneva il contributo a fondo perduto del 40% finanziato dal PNRR vedeva la propria TCEC ridotta in proporzione al contributo ricevuto: una decurtazione che poteva arrivare al 50% dell'incentivo originario per le sole persone fisiche. Il Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, in vigore dal 26 giugno dello stesso anno, ha cancellato questo fattore di riduzione, con applicazione anche retroattiva sulle domande già presentate al GSE.

Cosa cambia con il DM 127/2025 per il cumulo con il PNRR?

Il decreto ha allargato la platea dei beneficiari del fondo perduto PNRR portando la soglia demografica dai 5.000 ai 50.000 abitanti per comune: significa che oggi la maggior parte dei comuni italiani rientra nel perimetro di finanziabilità. Sul fronte tariffa, la TCEC è ora riconosciuta nella sua misura piena, senza decurtazioni proporzionali al contributo in conto capitale incassato.

Quanto vale realmente il cumulo TCEC + 40% PNRR su un esempio reale?

Si consideri una CER costituita in un comune di 30.000 abitanti del Centro-Sud, con un impianto fotovoltaico da 80 kWp installato su capannone industriale. Costo dell'impianto chiavi in mano: 110.000 euro circa. Il 40% di fondo perduto PNRR copre 44.000 euro del costo di investimento iniziale. Sui kWh effettivamente condivisi (per esempio 65.000 kWh/anno su 110.000 kWh prodotti), la TCEC base è 80 €/MWh, a cui si aggiunge la componente variabile media di 30 €/MWh, totalizzando attorno ai 7.000 euro l'anno per vent'anni. Il tempo di recupero dell'impianto, già competitivo sul solo autoconsumo, scende a 2-3 anni considerando entrambe le leve.

Quali sono i massimali di costo ammissibile PNRR per scaglione di potenza?

Il contributo a fondo perduto si calcola sul 40% della spesa ammissibile, ma la spesa ammissibile è soggetta a massimali differenziati per scaglione di potenza definiti dalla Facility CACER. Il costo unitario riconoscibile non può superare i seguenti valori: impianti fino a 20 kW ammessi a 1.500 €/kW di potenza nominale installata; impianti da 20,1 kW a 200 kW a 1.200 €/kW; impianti da 200,1 kW a 600 kW a 1.100 €/kW; impianti da 600,1 kW a 1.000 kW a 1.050 €/kW.

Per un impianto da 100 kW, il massimale di spesa ammissibile è quindi 120.000 euro, a fronte del quale il contributo PNRR copre al massimo 48.000 euro. Costi di progetto che eccedono il massimale per kW rimangono a carico del beneficiario senza beneficio di incentivo aggiuntivo.

Massimali di costo ammissibile e contributo PNRR massimo per scaglione di potenza nominale — Facility CACER, contributo a fondo perduto 40%.
Scaglione di potenza Costo ammissibile max Contributo PNRR max (40%) Esempio (100 kW)
Fino a 20 kW 1.500 €/kW 600 €/kW
Da 20,1 kW a 200 kW 1.200 €/kW 480 €/kW
Da 200,1 kW a 600 kW 1.100 €/kW 440 €/kW 110.000 € → 44.000 € PNRR (su 100 kW alla soglia inferiore)
Da 600,1 kW a 1.000 kW 1.050 €/kW 420 €/kW

Cosa cambia con il DL PNRR 2026: la scadenza è l'accordo, non il cantiere

Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 — convertito con la Legge 20 aprile 2026, n. 50 — ha riscritto le regole temporali della Facility CACER. Prima della conversione, molti soggetti rischiavano di decadere dal contributo PNRR per non aver completato fisicamente i lavori entro la scadenza europea del programma.

Il cambio di paradigma introdotto dal decreto è netto: la scadenza del 30 giugno 2026 non riguarda più il completamento dell'impianto, ma la stipula dell'accordo di concessione con il GSE. Una volta firmato l'accordo entro tale data, il beneficiario dispone di ulteriori 24 mesi per completare i lavori e mettere in esercizio l'impianto, con termine assoluto al 31 dicembre 2027. Il GSE diventa in questo assetto il soggetto attuatore unico dell'intero programma: raccoglie le istanze, adotta i decreti di concessione e gestisce i flussi di liquidazione nel rispetto delle scadenze europee del PNRR.

I principali bandi regionali CER 2026

Alle incentivazioni nazionali si affiancano bandi regionali a fondo perduto che possono integrare ulteriormente il costo di investimento iniziale. Lo schema tipico prevede contributi tra il 35% e il 40% della spesa ammissibile, con massimali per progetto variabili a seconda della regione. Alcune realtà regionali attive nel 2025-2026:

  • Veneto: bando da 6 milioni di euro, contributo a fondo perduto fino al 40% con massimale di 300.000 euro per progetto; domande tramite portale Fondi.RVE. Il bando 2025-2026 aveva scadenza 5 febbraio 2026.
  • Emilia-Romagna: fondo da 2,5 milioni di euro, contributo 35-40%, massimale 150.000 euro; domande tramite applicativo SFINGE 2020. Il bando 2026 ha chiuso il 7 maggio 2026.
  • Toscana: bando regionale con contributo a fondo perduto su impianti e sistemi di accumulo in CER; il bando 2025 ha chiuso a luglio 2025.

I bandi regionali hanno aperture e chiusure annuali: verificare i portali ufficiali di ciascuna regione e il catalogo aggregato di Nextville o BibLus per le finestre in corso. Il cumulo tra contributo regionale e contributo PNRR è generalmente ammesso nei limiti del cumulo previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato.

5. Procedura GSE per richiedere la TCEC

La richiesta della TCEC è una procedura interamente telematica che il soggetto referente della CER presenta sul portale GSE Autoconsumo e Comunità Energetiche. L'iter completo si compone di quattro passaggi che devono concludersi entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, pena la decadenza dal diritto alla tariffa.

Quali sono i quattro passaggi per richiedere la TCEC sul portale GSE?

  1. Autenticazione sul portale GSE con SPID o CNS: il referente accede alla sezione Autoconsumo e Comunità Energetiche identificandosi con credenziali SPID di livello 2 o tessera sanitaria abilitata.
  2. Compilazione del modulo online con dati anagrafici, giuridici e tecnici: vanno inseriti partita IVA o codice fiscale della CER, statuto, elenco completo dei POD di prelievo dei membri e scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico.
  3. Upload dei documenti obbligatori scansionati in formato PDF: il portale richiede una serie di allegati che certificano costituzione, conformità urbanistica ed elettrica dell'impianto e regolare adesione dei membri.
  4. Invio della domanda entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto: il termine decorre dal verbale di prima attivazione redatto dal distributore locale. Superato il termine, la TCEC non è più richiedibile per quell'impianto.

Quali documenti vanno caricati nella domanda?

La documentazione richiesta dal GSE riguarda tre aree distinte: la costituzione giuridica, la conformità tecnica e i rapporti contrattuali con i membri. I file da preparare prima di iniziare la compilazione sono lo statuto e l'atto costitutivo della CER (il documento societario registrato che definisce composizione, finalità non lucrative e regole di redistribuzione interna), i contratti di adesione dei singoli membri con indicazione del proprio POD georeferenziato, la relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con schemi unifilari e calcolo della producibilità annua attesa, le certificazioni elettriche e urbanistiche e la prova dell'installazione di misuratori abilitati al quarto d'ora: i nuovi smart meter di seconda generazione (chip 2G) che trasmettono dati ogni 15 minuti sono il prerequisito per il calcolo orario della TCEC.

6. Tempistiche di accredito e ripartizione interna

Una volta inviata la domanda completa, il flusso entra in due fasi distinte: la prima è l'istruttoria che il GSE conduce sui documenti caricati; la seconda è il ciclo mensile di liquidazione, che parte solo dopo l'esito positivo dell'istruttoria. Comprendere bene questi tempi serve per pianificare i flussi di cassa della CER nei primi anni di attività.

Quanto impiega il GSE a riconoscere la tariffa?

Il GSE ha novanta giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della domanda completa per concludere l'istruttoria e comunicare l'esito al referente. In caso di richieste di integrazione documentale, i termini si sospendono e ripartono dalla data di consegna dei file mancanti. Una volta approvata, la tariffa viene retrodatata al momento della messa in esercizio dell'impianto, quindi nessun kWh condiviso durante l'istruttoria va perso.

Come avviene la redistribuzione tra i membri della CER?

Il GSE non si occupa della ripartizione interna dei flussi economici: eroga un solo bonifico mensile cumulativo al referente. La redistribuzione fra produttori e consumatori membri è poi un processo interno alla CER. Il pagamento viene accreditato in forma cumulativa sul conto corrente intestato alla CER o al suo legale rappresentante, mai sui POD dei singoli membri; il referente trasferisce poi le quote usando i criteri concordati nello statuto, proporzionali ai kWh prodotti per i produttori e ai kWh condivisi per i consumatori. Eventuali contenziosi sulla ripartizione restano in capo alla CER e ai suoi organi di governo, senza coinvolgimento del GSE.

7. Requisiti soggetti e impianti: chi accede e quando non conviene

La TCEC ha un perimetro di accesso volutamente ampio: il legislatore voleva che il meccanismo coinvolgesse anche soggetti finora esclusi dagli incentivi al fotovoltaico, come gli inquilini in affitto o le famiglie senza tetto di proprietà. I requisiti vivono però su due piani: chi è ammesso a partecipare e quali impianti sono incentivabili.

Quali soggetti possono accedere alla TCEC?

Possono entrare in una CER e beneficiare indirettamente della TCEC quattro categorie principali di soggetti. Le famiglie, i condomini e i singoli inquilini residenti possono aderire anche senza proprietà dell'immobile e senza impianto fotovoltaico installato direttamente sul proprio tetto. Le PMI, le microimprese, le cooperative e gli enti del terzo settore partecipano con sede operativa nella stessa cabina primaria dell'impianto produttore, indipendentemente dal codice ATECO. I comuni e gli enti pubblici locali — uffici, scuole, biblioteche e altre strutture pubbliche — possono essere consumatori o produttori membri della comunità. Infine i soggetti vulnerabili e le famiglie a basso reddito in carico ai servizi sociali comunali beneficiano di regole di redistribuzione tutelata previste dallo statuto-tipo MASE.

Il vincolo tecnico unico è la connessione alla stessa cabina primaria di media tensione verificabile sul portale del GSE inserendo i singoli POD. Non è richiesta la proprietà diretta dell'impianto: chi installa il fotovoltaico con un contratto PPA o un noleggio operativo accede ugualmente alla TCEC.

Quali impianti rientrano nel perimetro incentivabile?

Il decreto distingue gli impianti di nuova installazione da quelli oggetto di revamping. Per i primi, i requisiti sono:

  • Potenza nominale non superiore a 1 MW per punto di connessione: oltre questa soglia l'impianto va frazionato su POD separati per restare nel perimetro CER.
  • Installazione su tetti, pensiline, parcheggi o aree già urbanizzate: sono esclusi i terreni agricoli salvo configurazioni agrivoltaiche specifiche.
  • Moduli e inverter certificati CE: con dichiarazione del produttore di conformità alle norme tecniche IEC di prodotto.
  • Sistemi di misura quartorari obbligatori: contatori di seconda generazione abilitati al data-stream ogni 15 minuti.

Gli impianti esistenti possono entrare in revamping nella CER solo se non hanno mai percepito il Conto Energia (1-5) o il FER1, e a condizione di essere sostanzialmente ammodernati - tipicamente con sostituzione di inverter e ottimizzazione di stringa - e registrati al GSE come nuovi impianti CER.

Impianti esistenti in CER: quando conviene il revamping e quando no

La scelta di portare un impianto fotovoltaico esistente nella CER tramite revamping dipende da un compromesso economico preciso che occorre valutare caso per caso. Il revamping apre alla TCEC, ma impone la rinuncia definitiva a qualsiasi incentivo precedente — Conto Energia, FER1 o altro regime attivo — che, per impianti installati fra il 2008 e il 2014, può ancora avere anni di erogazione residua.

Conviene considerare il revamping quando:

  • L'incentivo residuo del Conto Energia è inferiore all'incentivo TCEC atteso per la vita utile residua dell'impianto ammodernato.
  • L'impianto ha già superato la vita economica garantita e richiede comunque la sostituzione di inverter o stringa per ragioni tecniche.
  • Il bacino di consumatori membri della CER è sufficientemente alto da garantire un'EACI elevata, ovvero una quota di energia condivisa superiore al 60-70% della produzione annua.

Non conviene invece procedere se l'impianto ha ancora molti anni di Conto Energia residui con tariffa più alta della TCEC media attesa, o se il profilo di consumo locale è troppo concentrato in fascia notturna per generare sufficiente EACI diurna.

8. Benefici economici, fiscalità e fonti ufficiali

La TCEC, presa da sola, non rende strettamente conveniente un impianto. Sono tre i flussi di valore che, sommati, determinano il tempo di recupero molto rapido tipico delle CER. Il primo è il risparmio in bolletta del consumatore membro che evita il prelievo dalla rete; il secondo è la cessione dell'eventuale eccedenza con ritiro dedicato GSE o vendita in borsa; il terzo è l'incentivo TCEC sui kWh effettivamente condivisi nello stesso quarto d'ora.

Quanto guadagna ogni tipo di membro CER: tre scenari (consumer, producer, prosumer)

I benefici economici si distribuiscono in modo molto diverso a seconda del ruolo assunto nella CER. Conviene analizzare le situazioni più comuni attraverso profili tipo distinti per struttura di costo e flussi di ricavo.

Consumer puro (consumatore senza impianto): il suo beneficio diretto è il risparmio sulla bolletta elettrica, proporzionale ai kWh che la CER riesce a condividere con lui nelle ore di picco fotovoltaico. In genere ammonta a 4-8 centesimi di euro per kWh condiviso, a seconda dello sconto praticato dalla CER in statuto. Se lo statuto prevede redistribuzione parziale della TCEC ai consumatori, il beneficio può salire ulteriormente.

Producer puro (produttore senza consumo proprio): riceve la quota TCEC attribuita alla propria immissione condivisa, più il corrispettivo del ritiro dedicato per l'energia non condivisa. La sua redditività dipende fortemente dalla percentuale di EACI sul totale prodotto: un impianto isolato su tetto industriale con pochi consumatori attivi di giorno può condividere meno del 40% della propria produzione.

Prosumer (produttore e consumatore contemporaneamente): è il profilo con il ritorno economico più completo, perché somma risparmio diretto sui consumi propri, quota TCEC sull'energia condivisa e — nei casi con accumulo — autoconsumo notturno. Un prosumer con impianto da 20 kW (es. moduli JA Solar DeepBlue 4.0 o LONGi Hi-MO 6) e batteria da 15 kWh (es. BYD HVM o Pylontech US5000) gestita da inverter ibrido (es. SolarEdge SE-RWS) può arrivare a un beneficio complessivo annuo di 3.000-5.000 euro, integrando tutte le voci.

In uno scenario di riferimento per una PMI manifatturiera dell'Italia settentrionale, un impianto da 18-22 kW su tettoia industriale con accumulo da 14-16 kWh può raggiungere una quota EACI del 60-70% della produzione annua, con un vantaggio economico combinato — risparmio bolletta più quota TCEC — nell'ordine di 2.500-4.000 euro l'anno. Questa configurazione tende a stabilizzarsi dopo il secondo anno, quando il profilo di consumo dei membri è calibrato sulle ore solari.

Confronto dei benefici economici per tipo di membro in una CER: consumer puro, producer puro e prosumer.
Tipo di membro Profilo Fonte di beneficio principale Beneficio indicativo Fattore limitante
Consumer puro Consumatore senza impianto fotovoltaico proprio Risparmio in bolletta sui kWh condivisi dalla CER 4–8 cent €/kWh condiviso (+ eventuale quota TCEC ridistribuita) Dipende dallo sconto praticato dalla CER nello statuto
Producer puro Produttore senza consumo proprio Quota TCEC sull'energia condivisa + ritiro dedicato per l'eccedenza Variabile in base alla percentuale EACI sul totale prodotto EACI può scendere sotto il 40% se pochi consumatori sono attivi di giorno
Prosumer Produttore e consumatore contemporaneamente Risparmio diretto sui consumi + quota TCEC + autoconsumo notturno (con accumulo) 3.000–5.000 €/anno (impianto ~20 kW + batteria ~15 kWh) Richiede impianto e sistema di accumulo; massima resa con profilo di consumo diurno

Fiscalità dei proventi TCEC: cosa dice la risoluzione AdE 37/2024

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2024 ha chiarito il trattamento fiscale degli incentivi GSE percepiti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, risolvendo un'incertezza interpretativa che aveva rallentato la costituzione di molte CER.

Per le CER costituite come enti non commerciali (associazioni, fondazioni, cooperative a mutualità prevalente), la risoluzione stabilisce che i proventi TCEC non configurano esercizio abituale di attività commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16-bis, del DL 34/2020. Di conseguenza, tali proventi rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR — ovvero redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente — e non nel reddito d'impresa. L'imponibile si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito dal GSE e i costi diretti documentati dell'impianto, con aliquota IRPEF o IRES ordinaria sulla quota netta.

Per le CER costituite invece in forma commerciale (srl, spa, cooperativa con attività imprenditoriale), i proventi TCEC confluiscono nel reddito d'impresa e sono soggetti alle regole ordinarie IRES/IRAP. La distinzione tra forma giuridica è quindi determinante nella scelta della struttura societaria in fase di costituzione. La risoluzione richiama espressamente l'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 come norma di sistema che legittima questa differenziazione fiscale.

Quanto può guadagnare una CER tipo in 20 anni di TCEC?

Un impianto da 100 kW installato in Emilia-Romagna che produce 120.000 kWh annui e condivide 100.000 kWh con i propri membri può incassare, sulla sola TCEC, circa 9.000-12.000 euro l'anno per vent'anni. Considerando la componente variabile media e la maggiorazione Nord da +10 €/MWh, il totale ventennale si colloca fra 180.000 e 240.000 euro, esclusi il risparmio diretto sui consumi e la vendita di surplus. La vita utile media degli impianti fotovoltaici industriali è oggi stimata in 25 anni, quindi gli ultimi cinque anni rimangono al netto di incentivo ma producono comunque autoconsumo.

Dove si trova la documentazione ufficiale GSE-MASE-MIMIT?

Per approfondire i testi normativi e accedere alla modulistica del portale GSE conviene partire dalle fonti istituzionali primarie, sempre aggiornate prima dei portali divulgativi:

  • Decreto MASE 414/2023: testo integrale del decreto istitutivo della TCEC pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  • DM n. 127 del 16 maggio 2025: aggiornamento delle regole di cumulo TCEC con il fondo perduto PNRR, pubblicato dal MIMIT.
  • Sezione CER del GSE: portale ufficiale per la presentazione delle domande e la consultazione delle tariffe in vigore.

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Domande Frequenti

Cos'è la Tariffa Premio sull'Energia Condivisa (TCEC)?

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Come viene calcolata la TCEC per fascia di potenza?

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Chi riceve materialmente l'incentivo TCEC dal GSE?

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Bisogna essere proprietari dell'impianto per ricevere la TCEC?

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Quali sono i passaggi per richiedere la TCEC sul portale GSE?

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La TCEC è cumulabile con il contributo PNRR a fondo perduto del 40%?

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Quanto può incassare una CER di TCEC in 20 anni?

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Quali maggiorazioni regionali si sommano alla TCEC base?

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Quanto tempo impiega il GSE a riconoscere ed erogare la TCEC?

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