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Impianti Realizzati
Incentivi a Fondo Perduto
Incentivi Fiscali
Incentivi sull'Energia
Finanziamento Agevolato per PMI
Mappa 2026 degli incentivi per il fotovoltaico in Lombardia: detrazioni, Conto Termico 3.0, Reddito Energetico, bandi per le PMI e tariffe CER.

Chi cerca incentivi per il fotovoltaico in Lombardia nel 2026 lavora su due piani distinti, e la distinzione decide quali importi sono realmente raggiungibili. Il primo piano è nazionale e fiscale — detrazioni IRPEF, IVA agevolata, Conto Termico 3.0, iperammortamento, Nuova Sabatini, Reddito Energetico Nazionale — e si applica per diritto a chi rispetta i requisiti. Il secondo è regionale e competitivo: bandi con dotazione finita, sportelli in ordine cronologico, criteri di ammissibilità che il fotovoltaico isolato quasi mai soddisfa. Sovrapporre i due piani gonfia il contributo atteso: le linee lombarde oggi finanziate guardano all'efficientamento di processo dell'impresa, non al tetto di un'abitazione.
Gli enti coinvolti non sono intercambiabili: ognuno presidia un pezzo dell'iter.
L'Agenzia delle Entrate governa detrazioni e aliquote IVA; il GSE gestisce Conto Termico 3.0, Reddito Energetico, Ritiro Dedicato e incentivo sull'energia condivisa; Regione Lombardia pubblica gli avvisi su Bandi e Servizi, con Finlombarda come gestore della finanza agevolata e ARIA come struttura di supporto sulle comunità energetiche; il distributore elettrico tratta la connessione; ENEA riceve la comunicazione sugli interventi di risparmio energetico. Ogni incentivo ha un canale di domanda proprio: presentarlo sul portale sbagliato fa perdere la finestra temporale utile per quella specifica misura.
Il portale regionale resta la fonte affidabile sullo stato di un avviso, ma va letto con attenzione: lo stato "aperto" non implica che le risorse siano ancora capienti. Sulle procedure a sportello la dotazione si consuma in ordine di protocollo, e una scheda che risulta aperta può già aver saturato in anticipo il plafond disponibile. La verifica utile è sempre doppia: stato pubblicato della scheda e residuo comunicato dal soggetto gestore.
Le agevolazioni utilizzabili sono quasi tutte di matrice nazionale, con l'eccezione dei bandi regionali riservati alle imprese e delle configurazioni di energia condivisa. Il perimetro cambia radicalmente a seconda che il beneficiario sia una famiglia o una partita IVA: la stessa spesa può valere una detrazione oppure un contributo in conto capitale, mai entrambi sullo stesso costo.
Perché la programmazione regionale destina le risorse energetiche del PR FESR 2021-2027 all'efficientamento del sistema produttivo e alle configurazioni di autoconsumo collettivo, non al residenziale singolo. Le linee lombarde chiedono una diagnosi energetica, una riduzione misurabile dei consumi e un progetto che tocchi il processo: una villetta residenziale non ha un processo produttivo da efficientare, e resta fuori sia sul piano tecnico sia su quello documentale. Il punto, in breve: il bando regionale per il fotovoltaico di casa non esiste perché non è mai stato lo scopo di questi fondi.
Sul residenziale lombardo l'unico canale di sostegno diretto resta quindi statale, e il fondo perduto arriva per due sole strade (poche, ma reali): il Reddito Energetico Nazionale, riservato ai nuclei sotto soglia ISEE, e l'ingresso in una comunità energetica, che remunera l'energia condivisa anziché finanziare l'investimento iniziale. Tutto il resto del vantaggio economico passa dalla leva fiscale e dalla quota di produzione effettivamente autoconsumata.
La detrazione non è uno sconto in fattura: è un credito che si recupera in dieci anni e solo entro l'imposta effettivamente dovuta. Su un impianto da 6 kWp con spesa attorno ai 10.000-13.000 euro, la quota annua recuperabile vale indicativamente 500-650 euro per dieci anni, e un contribuente con imposta netta inferiore perde la parte eccedente senza possibilità di riporto agli anni successivi. La verifica della capienza fiscale va fatta prima della firma del contratto: a consuntivo, con l'impianto già in esercizio, la parte eccedente è già persa.
Gli adempimenti che fanno decadere il beneficio sono pochi e sempre gli stessi: bonifico parlante con causale, codice fiscale di chi detrae e partita IVA del fornitore; fatture intestate al beneficiario; conservazione delle schede tecniche dei componenti; comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori quando l'intervento produce risparmio energetico. Un bonifico ordinario al posto di quello parlante fa decadere la detrazione e non è sanabile in un secondo momento, mentre quasi tutte le altre carenze documentali si recuperano in fase di controllo.
Nel 2026 l'aliquota è del 50% per l'abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari, su un massimale di spesa di 96.000 euro per unità e con recupero in dieci quote annuali di pari importo. Il massimale è unico e assorbe tutti gli interventi di recupero edilizio sostenuti sullo stesso immobile nello stesso periodo d'imposta: un cappotto già portato in deduzione erode il plafond disponibile per l'impianto.
Su un impianto da 6 kWp con accumulo da 10 kWh e spesa complessiva di 18.000 euro sull'abitazione principale, il beneficio vale 9.000 euro recuperati in dieci rate da 900 euro. La stessa spesa su una seconda casa scende al 36%, cioè 6.480 euro complessivi e 648 euro l'anno. Il divario tra le due aliquote pesa sul rendimento finale dell'investimento più della scelta dei moduli.
L'aliquota ordinaria del 22% non si applica quasi mai al fotovoltaico residenziale: la fornitura con posa segue le aliquote ridotte previste per gli interventi sugli edifici, e la batteria installata contestualmente eredita il regime dell'impianto. Il trattamento cambia se lo storage viene acquistato separatamente a distanza di mesi, perché in quel caso perde il collegamento con l'intervento principale.
Solo in coda, e solo per i cantieri già avviati. Nel 2026 l'aliquota è scesa al 65% e resta accessibile ai soli condomini che hanno deliberato i lavori entro ottobre 2024, depositato la CILAS entro dicembre 2024 e completato almeno il 60% dell'intervento entro la fine del 2025. Per un intervento deliberato oggi non esiste alcun accesso: la misura è chiusa a nuove pratiche.
Nelle posizioni ancora in corso il fotovoltaico resta un intervento trainato, quindi ammesso solo se accompagnato da un trainante — isolamento dell'involucro, sostituzione della climatizzazione invernale o intervento antisismico — con spesa massima detraibile di 48.000 euro complessivi fra impianto e accumulo. Chi resta fuori da questa coda lavora sul bonus ristrutturazione, che sulle parti comuni condominiali finanzia l'impianto anche senza opere abbinate.
Il 26 settembre 2025 ha chiuso definitivamente la porta alle nuove richieste di Scambio sul Posto.
Questo cambia il modo in cui si dimensiona un impianto residenziale. Con lo scambio l'energia immessa compensava in larga parte i prelievi successivi; con il Ritiro Dedicato viene acquistata dal GSE al prezzo zonale orario, tipicamente sotto la metà del costo unitario dell'energia prelevata dalla rete. La differenza sposta il baricentro del progetto sull'autoconsumo istantaneo e trasforma il sovradimensionamento in un costo, non in un margine.
La conseguenza pratica sul residenziale è duplice: la taglia si tara sul profilo di prelievo reale e non sulla superficie di tetto disponibile, e la batteria smette di essere un accessorio per diventare la leva che determina il rientro. Gli impianti già ammessi allo scambio mantengono il regime fino alla scadenza convenzionale, quindi sullo stesso territorio convivono due popolazioni con economics diversi. Confrontare i tempi di rientro fra impianti di annate diverse produce numeri non comparabili.
Il Reddito Energetico Nazionale è l'unico contributo a fondo perduto sul fotovoltaico domestico accessibile in Lombardia, gestito dal GSE su base nazionale con dotazione ripartita fra le regioni. È riservato ai nuclei sotto soglia ISEE e copre in larga parte il costo di un impianto di piccola taglia, purché realizzato da un soggetto accreditato. Il beneficiario non anticipa la spesa: l'importo viene erogato direttamente all'installatore che ha eseguito l'intervento.
La soglia ISEE è fissata a 15.000 euro, elevata a 30.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico, e vale per impianti da 2 kW a 6 kW destinati all'autoconsumo dell'unità abitativa. Accede al contributo chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento sull'abitazione oggetto dell'installazione. L'importo riconosciuto è una quota fissa di 2.000 euro più 1.500 euro per ogni kW installato, quindi 11.000 euro su un impianto da 6 kW, e la domanda si presenta sulla piattaforma GSE, a cura del beneficiario con il supporto del soggetto realizzatore.
Con il Ritiro Dedicato, il servizio GSE che acquista l'energia immessa riconoscendo il prezzo zonale orario della zona Nord. L'istanza va presentata entro 60 giorni dall'entrata in esercizio e il contratto è annuale con rinnovo tacito. Il ricavo del Ritiro Dedicato pesa poco sul bilancio economico complessivo: il valore vero si costruisce sui kWh non prelevati, non su quelli immessi.
La procedura autorizzativa si è nel frattempo semplificata in modo sostanziale. Il Modello Unico, che fino al 2024 copriva i soli impianti fino a 50 kW, dal 30 maggio 2025 si applica agli impianti fino a 200 kW su edifici o strutture già connessi in bassa o media tensione. Un iter che richiedeva pratiche separate si chiude ora con un unico invio al distributore, e questo accorcia i tempi fra fine lavori e prima remunerazione.
Sul lato impresa il fotovoltaico non si valuta come spesa detraibile ma come investimento in beni strumentali, e questo apre strumenti che il residenziale non ha. Dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 l'iperammortamento sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, e i suoi allegati includono espressamente i beni materiali nuovi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, anche con sistemi di stoccaggio, destinati all'autoconsumo. L'impianto fotovoltaico rientra da solo, senza doversi agganciare a un progetto di digitalizzazione.
La differenza rispetto al credito d'imposta è di cassa e di orizzonte temporale.
L'iperammortamento non genera un credito compensabile in F24 ma una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione, che riduce l'imponibile IRES o IRPEF lungo il piano di ammortamento del bene: il vantaggio esiste solo in presenza di reddito imponibile e si distribuisce su più esercizi. Un'impresa in perdita non monetizza nulla nell'anno dell'investimento, e questo cambia radicalmente il confronto con un contributo a fondo perduto.
Sull'accumulo l'iperammortamento pone un vincolo specifico: la maggiorazione spetta solo se la batteria è acquistata insieme a un nuovo impianto di generazione rinnovabile, mai per uno storage a sé stante installato su un impianto fotovoltaico già esistente. Il decreto introduce un coefficiente α che lega il valore ammortizzabile dell'accumulo a quello dell'impianto abbinato, e la proporzionalità fra le due componenti rientra tra gli elementi verificati in sede di asseverazione tecnica obbligatoria. Chi possiede già un impianto e vuole solo aggiungere le batterie deve orientarsi su Conto Termico 3.0 o autofinanziamento.
Quattro strumenti coprono la quasi totalità dei casi e si distinguono per meccanica prima che per importo: due agiscono sull'imponibile, uno sul costo del denaro, uno sulla liquidità IVA. Il profilo fiscale dell'azienda — capienza IRES, presenza di utile imponibile, necessità di credito — conta più della taglia dell'impianto nella scelta fra i quattro.
L'iperammortamento riconosce una maggiorazione del 180% sugli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% sulla quota fra 2,5 e 10 milioni e del 50% fra 10 e 20 milioni. La Nuova Sabatini eroga un contributo in conto interessi calcolato su tassi convenzionali del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per quelli green e 4.0, su finanziamenti da 20.000 a 4.000.000 di euro e durata massima di cinque anni. Il Conto Termico 3.0 riconosce il fotovoltaico con accumulo al 20% del costo massimo ammissibile, elevabile al 25%, 30% o 35% con moduli iscritti al registro europeo, e solo se abbinato a una pompa di calore elettrica. Il reverse charge IVA, infine, non è un contributo ma un regime che azzera l'esborso dell'imposta sull'acquisto, spostando l'obbligo di versamento sul committente.
Sui tassi convenzionali della Nuova Sabatini il beneficio effettivo vale circa il 7,7% dell'investimento ordinario e circa il 10,1% di quello green o 4.0, calcolato su un piano quinquennale. È una misura che abbatte il costo del denaro, quindi il suo peso reale dipende dal fatto che l'impianto sia effettivamente finanziato e non pagato per cassa.
Con l'inversione contabile l'installatore emette fattura senza addebito dell'imposta e l'obbligo di versamento passa al committente, che integra il documento e lo registra su entrambi i registri. Il regime si applica agli impianti su tetto e a terra realizzati nell'ambito di prestazioni edili verso soggetti passivi. L'effetto è puramente finanziario: nessun risparmio d'imposta, ma nessun esborso da anticipare su un investimento a sei cifre.
Il Decreto FER2 (D.M. MASE 19 giugno 2024), in vigore dal 13 agosto 2024 e attivo fino al 31 dicembre 2028, non è la via per il fotovoltaico a tetto o a terra standard: finanzia le fonti rinnovabili innovative attraverso aste bandite dal GSE, e per il solare copre solo il fotovoltaico flottante su specchi d'acqua interni e quello offshore. I contingenti complessivi messi a bando nel quinquennio ammontano a 50 MW per il flottante interno e 200 MW per l'offshore, con tariffa piena nel primo anno e una riduzione del 3% annuo dal 2025 al 2028, posticipata al 2026 per gli impianti fino a 300 kW. Per un'azienda con un bacino idrico industriale o un progetto costiero è lo strumento nazionale di riferimento; per il tetto o il terreno agricolo restano iperammortamento, Nuova Sabatini e i bandi regionali.
La Linea Impresa Efficiente è la misura con cui Regione Lombardia attua l'Azione 2.1.3 del PR FESR 2021-2027 sull'efficientamento energetico dei processi produttivi, gestita da Finlombarda e istruita a sportello sulla piattaforma Bandi e Servizi. La dotazione complessiva è di 28.232.662,12 euro, ripartiti fra 20.004.356,82 euro di contributo a fondo perduto e 8.228.305,30 euro destinati al fondo di garanzia; lo sportello ha aperto il 16 settembre 2025 e la misura è stata rifinanziata a luglio 2026. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di protocollo fino a esaurimento delle risorse disponibili.
L'impianto dell'agevolazione poggia su due leve che si sommano: una quota a fondo perduto sull'investimento ammissibile e una garanzia pubblica sul finanziamento bancario, che insieme possono coprire l'intero fabbisogno finanziario del progetto. Gli investimenti ammessi vanno da 100.000 a 5.000.000 di euro, e quella soglia minima esclude di fatto il piccolo intervento isolato: prima di valutare l'ammissibilità tecnica delle opere conviene verificare che il progetto raggiunga quella soglia.
I criteri sono cumulativi e in buona parte verificabili prima di impostare il progetto, il che rende inutile avviare la progettazione senza averli controllati. Il filtro più selettivo non è dimensionale ma tecnico: la diagnosi energetica deve esistere, essere conforme e quantificare il risparmio atteso. Senza quel documento la domanda non è nemmeno istruibile.
Le aliquote si differenziano per tipologia di intervento e dimensione d'impresa: fino al 45% sugli investimenti in fonti rinnovabili, 20% sull'efficienza energetica per micro e piccole imprese, 15% per le medie, con l'aliquota che si attesta al 25% in regime de minimis. Su un progetto misto ogni voce di spesa ha la sua percentuale: il totale del contributo è la somma pesata delle singole componenti, non un'aliquota unica applicata all'investimento.
Il fotovoltaico da solo non costituisce un progetto ammissibile perché la misura finanzia la riduzione del fabbisogno, non l'autoproduzione in sé: l'impianto deve accompagnare interventi sul processo — sostituzione di macchinari energivori, relamping, domotica industriale, sistemi di monitoraggio dei consumi — che generano il taglio del 30% richiesto. Sono ammesse soltanto le installazioni su edifici o strutture esistenti, mentre gli impianti a terra restano esclusi dal perimetro.
Il fondo perduto sul fotovoltaico in Lombardia arriva quasi sempre da misure nazionali applicate sul territorio, non da linee regionali autonome.
Il caso più rilevante è il Parco Agrisolare, finanziato dal PNRR con una dotazione di 789 milioni di euro articolata su quattro linee, che copre gli impianti sulle coperture dei fabbricati strumentali agricoli e agroindustriali senza consumo di suolo. Un impianto a terra esce sempre dal perimetro, anche quando il beneficiario è pienamente ammissibile su ogni altro requisito.
Leggere correttamente una scheda su Bandi e Servizi evita la maggior parte degli errori procedurali. Ogni avviso riporta codice identificativo, destinatari, stato, finestra temporale e soggetto gestore, e sono questi campi — non la descrizione sintetica — a determinare se la domanda è presentabile. Lo stato pubblicato non certifica la capienza residua delle risorse, che sulle procedure a sportello si esaurisce prima della data di chiusura formale.
L'aliquota dipende dal settore del beneficiario e, per la trasformazione, dalla potenza installata, con una scala decrescente che penalizza le taglie maggiori. Gli impianti ammessi vanno da 6 kWp a 1.000 kWp e devono essere destinati prevalentemente all'autoconsumo aziendale: una quota eccedente il fabbisogno reale si scontra con le finalità dichiarate dell'avviso.
Il ciclo di avvisi con cui Regione Lombardia ha avviato le comunità energetiche si è concluso, e oggi la strada praticabile è l'adesione a una configurazione esistente anziché l'attesa di un nuovo bando. Restano invece pienamente operativi i meccanismi nazionali sull'energia condivisa, che non dipendono dal calendario regionale.
La Manifestazione di interesse CER Fase 2, procedura regionale a valere sui 20 milioni di euro stanziati dalla legge regionale 2/2022 a favore dei comuni lombardi, si è conclusa. Il Bando RELOad-CER per gli enti locali, che riconosceva un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile, è chiuso. Anche le linee dedicate alle CER pubbliche, rivolte alle amministrazioni, non sono più aperte a nuove domande.
La comunità energetica è oggi la via più diretta con cui un privato lombardo accede a un incentivo sulla produzione, perché non richiede di essere proprietario dell'impianto.
Regione Lombardia ha istituito con la legge regionale 23 febbraio 2022 n. 2 la Comunità Energetica Regionale Lombarda, struttura di coordinamento e monitoraggio delle configurazioni sul territorio, e ha destinato 20 milioni di euro ai comuni per gli impianti a servizio delle CER. Il quadro incentivante resta però nazionale, definito dal decreto ministeriale 414/2023 e dalle regole operative del GSE.
Il perimetro tecnico è la cabina primaria: i punti di prelievo e di immissione devono afferire alla stessa porzione di rete perché l'energia sia contabilizzata come condivisa. Il beneficio economico non premia l'autoconsumo individuale, già valorizzato in bolletta, ma la quota oraria che un membro preleva mentre un altro immette: senza una progettazione sui profili orari dei partecipanti, la produzione resta tecnicamente immessa ma non condivisa.
Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW l'incentivo sull'energia condivisa arriva fino a 120 euro per MWh, riconosciuti per vent'anni ed erogati dal GSE con cadenza semestrale. In Lombardia si aggiunge la maggiorazione geografica prevista per il Nord, pari a 10 euro per MWh, che compensa il minore irraggiamento rispetto al Centro-Sud. La componente geografica è fissa e non dipende dalla taglia, quindi incide proporzionalmente di più sulle configurazioni piccole.
Su una configurazione che condivide 25 MWh l'anno, il valore massimo lombardo si attesta a 130 euro per MWh, cioè 3.250 euro annui distribuiti fra i membri secondo lo statuto, per vent'anni. A questi si somma la remunerazione dell'energia immessa e non condivisa, valorizzata a Ritiro Dedicato: il trattamento fiscale delle due voci non è lo stesso, e la distinzione va riflessa nel piano economico prima della costituzione.
L'incentivo sull'energia condivisa non è soggetto a tassazione, mentre i corrispettivi del Ritiro Dedicato costituiscono ricavo imponibile per i soggetti che operano in regime d'impresa. Il netto percepito dipende dalla forma giuridica del membro più che dal valore lordo riconosciuto dal gestore.
L'iter è sequenziale e ogni fase vincola la successiva, per cui saltare l'analisi iniziale si paga al momento della richiesta al gestore. La domanda va presentata prima dell'entrata in esercizio degli impianti nuovi, e il contributo in conto capitale ha una finestra propria legata alle risorse del Piano. Un impianto già in esercizio segue regole di ammissibilità distinte.
Il contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili resta disponibile per gli impianti realizzati in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, soglia elevata dai 5.000 abitanti iniziali con il decreto ministeriale 127/2025. La revisione demografica amplia sensibilmente il territorio lombardo eleggibile, ma il contributo comporta una riduzione proporzionale della tariffa riconosciuta sull'energia condivisa.
Con lo Scambio sul Posto chiuso e il Ritiro Dedicato che remunera l'immissione a prezzo zonale, la batteria smette di essere un accessorio e diventa la variabile che determina quanta produzione viene effettivamente valorizzata. Il dimensionamento corretto parte dal profilo di prelievo serale e non dalla potenza installata: una capacità superiore al consumo notturno tipico resta ferma per gran parte dell'anno, e allunga il tempo di rientro invece di accorciarlo.
Sul piano tecnico la scelta fra accoppiamento in corrente continua e in corrente alternata cambia schema d'impianto, compatibilità con l'inverter e costo di integrazione, e va decisa in progettazione. Restano da mettere a bilancio il degrado ciclico della capacità, la sensibilità alle temperature del locale di installazione e il costo di monitoraggio e manutenzione lungo la vita utile: il confronto fra le due architetture si chiude sui vincoli del sito, non sulla scheda tecnica del prodotto.
Sul cumulo con le altre misure di questo capitolo va tenuto distinto il Reddito Energetico Nazionale, che segue una logica alternativa e non additiva: il contributo GSE non si somma a detrazione IRPEF, IVA agevolata o Conto Termico 3.0 sullo stesso intervento, ed è escluso anche il cumulo con il Superbonus residuo. L'unica compatibilità prevista è con il Ritiro Dedicato, il meccanismo a cui il Reddito Energetico è strutturalmente agganciato per la valorizzazione dell'energia immessa in rete.
Quando il consumo è spostato sulle ore senza produzione. Prendendo come ipotesi un'utenza domestica da 3.500 kWh l'anno con prelievi concentrati fra le 19 e le 23, un impianto da 3 kWp senza batteria autoconsuma indicativamente il 25-35% della produzione, mentre con 5-10 kWh di storage la quota sale verso il 60-70%. Quel salto di autoconsumo pesa più di ogni altra voce sul rientro dell'investimento, perché ogni kWh non prelevato vale il prezzo pieno della fornitura e non quello zonale.
In uno scenario di riferimento per questa taglia, un banco d'accumulo LFP da 5-7 kWh utili (es. Pylontech US3000C o Huawei LUNA2000) può bilanciare la fascia serale senza sovradimensionare il sistema. In una zona a media insolazione del Nord Italia, con consumo concentrato in poche ore serali, questa configurazione tende a portare il tempo di rientro entro un orizzonte ragionevole, restando sensibile al prezzo dell'energia e al numero di cicli di carica-scarica nell'anno.
Nel contesto d'impresa il criterio cambia: lo storage serve a spostare energia su turni serali o a contenere i picchi di prelievo, e il ritorno si misura anche sulla riduzione della potenza impegnata, non solo sull'energia. Il Conto Termico 3.0 lo riconosce soltanto dentro un intervento trainante di riqualificazione, mentre l'iperammortamento lo include fra i beni per l'autoproduzione destinata all'autoconsumo. La stessa batteria segue due logiche di ammissibilità diverse a seconda dello strumento scelto.
Il titolo dipende da potenza, collocazione e vincoli dell'immobile, e la verifica urbanistica va fatta prima del preventivo perché un vincolo paesaggistico cambia radicalmente tempi e costi. Sugli impianti a servizio di un edificio la procedura ordinaria è oggi il Modello Unico, che assorbe titolo abilitativo e richiesta di connessione in un unico invio. Un vincolo emerso a lavori avviati blocca l'intera pratica.
Il principio generale è che il cumulo resta ammesso finché il sostegno complessivo non supera il 100% dei costi ammissibili, e che sulla stessa voce di spesa non si sommano due benefici della medesima natura. Le risorse PNRR fanno eccezione: un costo già coperto da un contributo del Piano non è ulteriormente agevolabile con altre misure pubbliche, e questo si controlla riga per riga sul computo metrico, non sul totale del progetto.
Le combinazioni ricorrenti sono in pratica poche. Detrazione IRPEF e IVA agevolata convivono senza attriti perché agiscono su tributi diversi; detrazione e fondo perduto sulla stessa spesa non si sommano, e l'importo ricevuto va scomputato dalla base detraibile. Sul lato impresa la sovrapposizione più frequente resta quella fra bando regionale e agevolazione fiscale nazionale, ammessa entro il tetto complessivo dei costi ammissibili.
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